CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 08894/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4162/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe MASTROIANNI, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentae difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro -controricorrente - avverso la sentenza n. 13 177 /20 1 7 de l Tribunale di Milano , depositatail 29 . 12 . 20 1 7 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.2.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrent i avvi arono una causa per ottenere i l risarcimento dei danni subiti in seguito a gli illeciti comportamenti tenuti da un promotore finanziario di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la liquidazione coatta amministrativa della bancae non essendo stato riconosciuto il loro credito dai commissari liquidatori, i ricorrent i propose ro opposizioneallo stato passivo , ribadendo la domanda già svolta in sede ordinaria. Il Tribunale di Milano, dopo avere rilevato d’ufficio la relativa questione, sottoponendola al contraddittorio delle parti (art. 101, comma 2, c.p.c.), dichiarò inammissibile l’opposizione per nonavere gli opponent i perfezionato la loro costituzione in giudizio con la produzione della copia del ricorsointegrata dalla relata di notifica nel termine di cinque giorni antecedente la data fissata per la prima udienza di comparizione davanti al giudice relatore, come richiesto dalla versione applicabile ratione temporis dell’art. 87, comma 3, del T.U.B. ([OSCURATO:PERSONA] delle leggi in materia Bancaria e creditizia:d.lgs. n. 385 del 1993). Contro la decisione del Tribunale Patrizia B eccarini e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La procedura di liquidazione coatta amministrativa si è difesacon controricorso. Iricorrenti ha nno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso , formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n n . 3 e 5 , c.p.c., si denuncia no: «violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti…, con riferimento agli artt. 87 e 88 T.U.B. (vecchio rito) e agli artt. 165e 168 c.p.c. e 71 disp. att. c.p.c.». Secondo i ricorrenti, la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione sarebbe illegittima, perché la loro costituzione in giudizio si sarebbe già perfezionata al momento dell’iscrizione a ruolo della causa, con il deposito in cancelleria del ricorso e dei documenti allegati, mentre il successivo deposito della copia del ricorso con la relata di notifica sarebbe un adempimento soltanto accessorio, reso oltretutto superfluo dalla tempestiva costituzione in giudiziodei commissari liquidatori. I ricorrenti contestano la pertinenza al caso di specie della giurisprudenza di legittimità che il Tribunale di Milanoha citato con la dichiarata intenzione di uniformarvisi, perché si tratterebbedi precedenti riferiti a casi in cui il ricorrente aveva inizialmente depositato in cancelleria il solo ricorso , per poi costituirsi in udienza con il deposito del fascicolo di parte. Nelcorso dell’illustrazione del motivo, si prospetta anche la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 3, T.U.B., se non interpretato nel senso proposto dai ricorrenti. 1.1. Il motivo è infondato. 1.1.1. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i precedenti citati dal Tribunale di Milano (Cass. nn. 1495/2005, 14061/2007e 8757/2011; successivamente, v. anche Cass. n. 1898/2018) sono distretta pertinenza al caso in esame, perché la questione rilevante, ai fini della decisione da assumere sulla ammissibilità dell’opposizione, è se a scopo di costituzione sia sufficiente l’iniziale mero deposito del ricorso e dei documenti allegati o se sia necessario anche il successivo deposito della copia del ricorsocon la relata della notificazione che instaura il contraddittorio con la controparte. Ciò alla luce del dato testuale dell’art. 87,comma 3, T.U.B. qui applicabile ratione temporis , secondo cui«L’opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza, altrimenti l’opposizione si reputa abbandonata». L’innegabile circostanza che il primo contatto tra il creditore opponente e l’ufficio giudiziario avviene con il deposito del ricorso in cancelleria nulla toglie al valore normativo della disposizione speciale che individua in un momento successivo la costituzione in giudizio dell’opponente, posto che fissa, a tal fine, il termine perentorio di cinque giorni prima della data fissata per la comparizione delle parti davanti al giudice. In altri termini, il testo della norma è incompatibile con la tesi secondo cui la costituzione dell’opponente dovrebbe intendersi avvenuta (e completata) già con il deposito del ricorso. Gli opponenti aveva no quindi l’onere di perfezionare la costituzione in giudizio con la produzione anche della relata di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza e questo adempimento doveva avvenire entro un termine che la legge rendeva perentorio mediante la formula secondo cui, in difetto, «l’opposizione si reputa abbandonata». Rispetto a una presunzione assoluta (iuris etde iure) riferita all’atteggiamento soggettivo dell’opponente, nessuna rilevanza può essere attribuita al comportamento dell’opposto e, quindi, alla sua eventuale tempestiva costituzione in giudizio. 1.1.2. Né, infine, una siffatta previsione legislativa (peraltro successivamente venuta meno a seguito dellariforma del T.U.B. apportata dal d.lgs. n. 181 del 2015) può essere considerata contraria ai principi e alle norme costituzionali e sovranazionali che sovrintendono alla materia processuale. Infatti, all’opponente veniva imposto un adempimento facilmente eseguibile e giustificato dalle esigenze di celerità e chiarezza che devono essere rispettate nella definizione degli stati passivi delle procedure concorsuali (esigenza di cui tenere conto sul piano astratto dell’interpretazione normativa, a prescindere da come essa sia stata in concreto soddisfatta, o meno, nella presente vicenda). Men che meno l’illegittimità costituzionale della norma può consistere nella disparità di trattamento tra la disciplina (all’epoca) delle opposizioni allo stato passivo delle liquidazioni coatte amministrative delle banche e la corrispondente disciplina delle liquidazioni coatte amministrative disciplinate dalla legge fallimentare, che era già stata modificata – con il d.lgs. n. 5 del 2006 – nel senso di non prevedere più l’onere della costituzione in giudizio nel termine perentorio di almeno cinque giorni prima dell’udienza (modifica poi estesa anche alle liquidazioni coatte bancarie dal d.lgs. n. 181 del 2015).Infatti, rientra sicuramente nella discrezionalità del legislatoreil potere di porre una disciplina speciale per le procedure liquidatorie delle banche diversa da quella predis posta sia per le altre imprese in generale, siaper altri tipi di enti e imprese che – per differenti ragioni di interesse pubblico – siano anch’esse assoggettabili alla liquidazione coatta amministrativa.Pertanto, o la disciplina predisposta per la liquidazione delle banche è in se stessa incostituzionale (il che, come si è argomentato sopra, non avviene nel caso in esame), oppure non può esserlo per la semplice circostanza di essere difforme rispetto alla corrispondente disciplina applicabile alla liquidazione coatta di altri enti o imprese.2. Il secondo motivo di ricorso censura « v iolazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, co mma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento agli art. 87, comma 3, T.U.B. (vecchio rito) e agli artt. 165, 171, comma 2, e 156, comma 3, c.p.c.». I ricorrenti sostengono che – analogamente a quanto si ritiene avv enire nel rito ordinario , in cui la costituzione dell’attore è regolata dall’art. 165 c.p.c. – il mancato deposito della copia dell’atto introduttivo con la relata di notifica al convenuto non sia un elemento essenziale condizionante la costituzione in giudiziodell’attore, ma debba essere considerato alla stregua di una irregolarità sanabile quantomeno secondo il regime delle nullità processuali. 2.1. Il motivo è infondato, perché la norma speciale contenuta nell’art. 87, comma 3, T.U.B. – corrispondente a quella dell’art. 98,comma 3, legge fall., nel testo anteriore alla riforma del 2006 – impone l’ onere di un adempimento necessariamente successivo al deposito del ricorso, il che è incompatibile con la tesi secondo cui la costituzione sarebbe perfezionata e completa già con il deposito del ricorso introduttivo.E la norma speciale rispetto alla disciplina del rito ordinario trova(va) la sua ratio nelle già rilevate esigenze di celerità e chiarezza tipiche degli incidentidi cognizione innestati nelle procedure concorsuali. 3. I l terzo motivo prospetta «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le partiex art. 360, co mma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., con riferimento agli art. 87, 88, 89 T.U.B. (vecchio rito)». Con questo motivo i ricorrenti invocano il «principio di conservazione degli atti», ricordando di avere formulato nella comparsa conclusionale davanti al Tribunale richiesta subordinata di qualificare la domanda come insinuazione tardiva, invece che come opposizione. 3.1. Anche quest’ultimo motivo è infondato, perché nel caso di specie non si tratterebbe semplicemente di qualificare come insinuazione tardiva una domanda erroneamente denominata dalla parte«opposizione allo stato passivo» (come avvenutonel caso deciso dal precedente invocato dai ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA]. n. 22880/2016), bensì di trattare come domanda tardiva di ammissione al passivo una opposizione allo statopassivo che era effettivamente tale, ma che è stata ritenuta inammissibile dal Tribunaleper il difetto del tempestivo perfezionamento della costituzione in giudizio degli opponenti (vizio che avrebbe del resto inficiato allo stesso modo anche la domanda tardiva, posto che l’art. 89 T.U.B. vigente ratione temporis , rinviava – per la disciplina delle domande tardive –all’art. 87, commi da 2 a 5. 4. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso; condanna iricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell ’ ulteriore