CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11 giugno 1964, avverso l'ordinanza emessa il 15 novembre 2021 dal Tribunale del riesame di Milano; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del primo giugno 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 15 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Milano, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari con riferimento ai reati di cui agli artt. 110, 512 bis e 416 bis.1 cod. pen. con riferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 4), art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 (capo 5) e artt. 110, 512 bis e 416 bis.1 cod. pen. con riferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 7) dell'imputazione provvisoria. Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 512 bis cod. pen. Nei capi di incolpazione 4 e 7 è stato contestato al ricorrente, quale amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. e SAFRA s.r.I., di aver posto in essere una serie di condotte al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di confisca e prevenzione patrimoniale o, comunque, di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen.. Nell'ordinanza impugnata si farebbe riferimento astrattamente all'elusione di disposizioni in materia di misure di prevenzione o all'agevolazione della commissione di uno dei reati indicati dall'art. 512 bis cod. pen., senza mai indicare in concreto quali fossero queste condotte. Il Tribunale si sarebbe soffermato unicamente sulla connotazione soggettiva della condotta ascritta all'indagato, ritenendola sussistente in quanto pacifica era la conoscenza della caratura dei propri referenti e Micalizzi si sarebbe prestato ad accettare la carica di consigliere d'amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]; 2) erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. Tale aggravante era stata esclusa dal Giudice delle indagini preliminari con riferimento al capo 8) e il Tribunale del riesame non avrebbe speso una parola su essa. Non vi sarebbe l'indicazione di alcun elemento per addebitare al ricorrente l'appartenenza ad un sodalizio specificamente individuato; 3) vizi della motivazione con riferimento all'art. 8 D. Lgs n. 74/2000 (capo 5). La motivazione, addotta dal Tribunale, sarebbe illogica poiché farebbe derivare l'inesistenza delle operazioni di cui alle fatture dal solo fatto che in quel dato momento storico non risultavano dipendenti, regolarmente assunti, ma eventuali irregolarità nell'amministrazione non potrebbero determinare di per sé l'inesistenza delle operazioni a fronte di un effettivo pagamento, avvenuto tramite canali tracciati. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30159 del 15 giugno 2017, intervenendo in tema di reato per fatture per operazioni inesistenti, ha affermato che, qualora il contribuente provveda al pagamento di fatture false e alla loro registrazione in contabilità, allora deve essere escluso il reato di emissione di fatture false; 4) manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, in quanto il ricorrente aveva rivestito la carica di amministratore in almeno tre società, gestite dal gruppo. Tale scelta era stata considerata come sistematica, non occasionale e indicativa di vicinanza ed adesione agli interessi del gruppo. La motivazione sarebbe illogica poiché radicherebbe la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato alle condotte asseritamente commesse in un breve lasso temporale del 2019, senza in alcun modo valutare che da fine 2019 il ricorrente era scomparso dal quadro investigativo.All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 cod. proc. pen., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito; all'esito le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato solo in parte. 1.1 Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 1.2 Alla luce di tali coordinate deve rilevarsi che le censure, formulate nel primo motivo, relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui all'art. 512 bis cod. pen., ascritti al ricorrente provvisoriamente, difettano di specificità. Il ricorrente ha dedotto, infatti, che il Tribunale si sarebbe soffermato unicamente sulla connotazione soggettiva delle condotte ascritte all'indagato. Al riguardo deve premettersi che è stato autorevolmente affermato che l'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992 (ora 512 bis cod. pen.) «delinea un'ipotesi di reato istantaneo con effetti di natura permanente. Il disvalore della condotta si esaurisce, infatti, sul piano del possibile giuridico, mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di produrre l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali» (Sez. U, n. 8 del 28/2/2001, Ferrarese, Rv. 2187680) o di agevolare la commissione di uno dei reati indicati dalla stessa norma. La fattispecie descritta nell'art. 512 bis cod. pen. si caratterizza per la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta, normativamente descritta. Per questa sua caratteristica risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia ancora disposto, poiché - alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato - conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura. Si è affermato che, al fine di ravvisare la figura criminosa ex art. 512 bis cod. pen. "è sufficiente prendere atto della riferibilità di un bene - formalmente intestato ad altri - ad un soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale o che abbia concrete prospettive di esserlo, purché emerga da quella intestazione fittizia la prova della volontà di eludere l'esecuzione del (già intervenuto o potenziale) provvedimento» (Sez. V, n. 5590 del 25 ottobre 2013, dep. 4 febbraio 2014, Rv. 258877). Nel caso in esame, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, il Tribunale del riesame ha dato conto di tutti gli elementi costitutivi dei reati di cui all'art. 512 bis cod. pen.. Difatti, il Collegio del riesame ha affermato che dal compendio probatorio e, in particolare, dalle conversazioni intercettate era emerso che il ricorrente si era prestato a pagamento a rivestire il ruolo, comportante assunzioni di responsabilità specifiche, di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e di SAFRA s.r.I., "facenti capo agli stessi soggetti dai quali riceveva istruzioni e per i quali a pagamento compiva una serie di attività tipiche del ruolo, senza avere al contempo alcun effettivo potere di gestione, rimesso in via esclusiva ai veri proprietari ed amministratori riconosciuti come tali". Quanto all'elemento psicologico, il Tribunale ha evidenziato che da alcune conversazioni intercettate si evinceva in modo chiaro che il ricorrente era consapevole dell'illiceità delle operazioni, tanto da affermare "a me il carcere non fa paura" o da essere destinatario di inviti ad usare un linguaggio cauto. Il menzionato Tribunale ha poi aggiunto che la conoscenza da parte del ricorrente della caratura dei propri referenti e - quindi- del loro rischio di essere sottoposti a misure di prevenzione appariva pacifica, "stante l'espresso riferimento di [OSCURATO:PERSONA] al fatto che solo farsi vedere con loro (uno dei quali già arrestato) presso il Pa per Market era operazione assai poco prudente, posto che avrebbe disvelato chi fossero i reali proprietari della Sa fra e della MCF". Trattasi di argomentazioni che, in quanto corrette e non manifestamente illogiche, sfuggono ad ogni rilievo censorio, tanto più ove si consideri che il Tribunale del riesame era chiamato ad effettuare il vaglio a livello della gravità indiziaria necessaria e sufficiente ad cautelam. 1.3 Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riguardo alle argomentazioni con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 8 D. Lgs n. 74/2000 (capo 5).Attraverso una diffusa motivazione (v. f. da 17 a 26 dell'ordinanza impugnata) il Tribunale del riesame è giunto alla conclusione che la [OSCURATO:SOCIETA]. difettava di "qualsivoglia struttura aziendale, di sede operativa, di beni aziendali e si era accollata la formale assunzione ella forza lavoro di "altre" imprese e il pagamento dei relativi stipendi, così ottenendo un duplice obiettivo in favore di queste ultime: da un lato, consentire alle aziende terze l'evasione dei contributi previdenziali e l'omesso versamento delle ritenute alla fonte, operate nei confronti dei salariati, senza subirne alcuna conseguenza penale e fiscale e, dall'altro lato, la retrocessione di parte del denaro sottratto alle società giuridiche e alle casse dello Stato". 1.4 Coglie nel segno, invece, la censura, formulata nel secondo motivo del ricorso, relativa alla mancanza di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Nell'ordinanza impugnata, infatti, difetta qualsivoglia motivazione al riguardo, tanto più necessaria avendo il Giudice per le indagini preliminari ritenuto insussistente l'aggravante de qua. 1.5 Le doglianze sulle esigenze cautelari risultano assorbite, essendo il relativo vaglio condizionato dalla valutazione che sarà svolta in fase di rinvio in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. con la correlata presunzione di pericolosità. 1.6 Ne discende che l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano - Sezione per il riesame delle misure cautelari personali. Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bisl cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano sezione per il riesame delle misure cautelari personali. Dichiara