CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 17308/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntenza del 27/02/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui indata 27.2.2025 la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del G.u.p. del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per ilreato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;Rilevato che il ricorso è meramente rivalutativo e sollecita essenzialmente, in modo nonconsentito in sede di legittimità, una lettura alternativa degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata, reiterando doglianze già adeguatamente disattesedalla Corte d’appello;[OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto permotivi non consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]