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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2023

Cassazione n. 25283/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PIPPO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ENNA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro del foro di Enna, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed alla memoria aggiunta, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Enna rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip in sede del 01/08/2022 con il quale era stata rigettata l'istanza di autorizzazione alla sostituzione dei beni immobili sequestrati con il versamento dell'importo di euro 138.133,31 a titolo di equivalente.

2. Premetteva il giudice di secondo grado che il Tribunale di Enna - [OSCURATO:PERSONA], all'esito del riconoscimento ed ésecuzione del certificato di congelamento del 20/01/2021 emanato dalla Procura della Cassazione della Romania, con provvedimento del 22/06/2021 aveva disposto nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] il sequestro per equivalente fino alla concorrenza della somma di euro 152.192,36 ma che, essendo risultato incapiente l'importo rinvenuto su conto corrente, la Guardia di Finanza aveva sottoposto a vincolo reale anche gli immobili a costui intestati, ubicati nel comune di [OSCURATO:PERSONA]; che lo [OSCURATO:PERSONA], avendo sottoscritto un contratto di compravendita avente ad oggetto anche alcuni dei terreni sequestrati, sospensivamente condizionato alla definitiva liberazione degli immobili, aveva richiesto la revoca del sequestro, previo versamento da parte della società acquirente dell'importo di euro 138.133,31; che il Gip, con il provvedimento impugnato, aveva rigettato la richiesta, sulla base anche della nota trasmessa a riguardo dal Tribunale di Bucarest, a mezzo Eurojust.

Tanto premesso, riteneva il Tribunale di Enna che correttamente il Gip aveva respinto l'istanza, in primo luogo perché l'autorità giurisdizionale che aveva emanato il provvedimento di congelamento, alla base del sequestro eseguito sul territorio italiano, non aveva acconsentito alla proposta; inoltre, che l'art. 26 del Regolamento UE 2018/1805 si limitava a stabilire l'applicazione della normativa vigente nello Stato dell'autorità che esegue il provvedimento di congelamento solo con riferimento alle modalità attuative, con esclusione di ambiti di discrezionalità in ordine alle statuizioni del giudice estero, che aveva altresì precisato che il sequestro era volto a garantire il pagamento delle spese giudiziarie e a risarcire i danni cagionati dal reato, con la conseguenza che, finché tali circostanze non si fossero verificate, la misura doveva conservare efficacia nella forma originariamente disposta.

Quanto alla possibilità di disporre la sostituzione di un bene immobile sequestrato con una somma di danaro, la soluzione era in linea con la normativa nazionale, così come interpretata dal giudice di legittimità, che aveva escluso che le disposizioni sulla confisca potessero formare oggetto di pattuizioni, riconducibili all'autonomia privata.

3. Avverso l'ordinanza collegiale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello [OSCURATO:PERSONA], eccependo in primo luogo l'errata interpretazione ed applicazione delle norme del reg.

Ue 2018/1805.

Richiamata a tal fine la scansione procedimentale prevista dal testo del Regolamento, sottolineando, in particolare, che nel caso di specie all'autorità italiana era stato richiesto di sequestrare, con propria scelta discrezionale e per equivalente, alcuni fra i beni rientranti nell'intero patrimonio dello Steccato, il ricorrente ha lamentato che il parere negativo alla sostituzione dei beni proveniente dall'autorità rumena era privo di traduzione ufficiale in lingua italiana sì da comprimere il diritto di difesa; che non era stata presentata un'istanza di revoca della misura, così come sostenuto dal PM italiano nel proprio parere; che il Gip aveva fatto acritico riferimento a tale parere.

Doveva invece tenersi conto che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, all'autorità di emissione residuavano esclusivamente compiti di mera supervisione sull'esito dell'esecuzione del provvedimento di congelamento, mentre la scelta delle modalità di attuazione e del suo contenuto sostanziale restavano di esclusiva competenza dell'autorità interna, tenuta ad evitare soltanto la diminuzione del valore dei beni sequestrati.

Inoltre, non era stato richiesto all'autorità nazionale di svincolarsi dalle indicazioni fornite dal Giudice di emissione che, ai sensi degli artt. 7 e 23 del Regolamento, non doveva essere interpellato per fornire un parere vincolante sulle modalità e sull'oggetto dell'esecuzione, in considerazione altresì dell'orientamento prevalente della giurisprudenza interna, a tenore della quale nulla osterebbe alla sostituzione di un bene immobile con denaro contante, di pronta e più agevole liquidazione (ed in tal senso si era espressa l'autorità di esecuzione italiana in fase di inoltro alla autorità rumena, per l'esame, della richiesta di sostituzione).

3.1. Con un secondo motivo, il ricorrente ha eccepito l'erronea applicazione della disciplina dettata in materia di sequestro per equivalente e l'ingiustificato richiamo a riguardo dei precedenti giurisprudenziali sull'esecuzione della confisca, fase distinta da quella in esame; richiami peraltro in sé non pertinenti, posto che i beni non avevano alcun collegamento con i fatti di reato contestati e che le finalità perseguite con il congelamento sarebbero rimaste immutate sotto il profilo della perdita quantitativa.

4. Con memoria difensiva del 04/03/2023, il difensore del ricorrente, ad integrazione delle argomentazioni articolate, ha richiamato una recente pronuncia di legittimità (Sez. 3, n.32744 del 6 settembre 2022), intervenuta successivamente alla presentazione del ricorso, ritenendo in essa cristallizzati i principi cardine in materia di sostituzione dei beni originariamente sottoposti a confisca per equivalente; principi a base della conclusione secondo cui l'ablazione di denaro in luogo di una quota di immobili, se da una parte riporta l'interessato nella piena disponibilità del proprio immobile, con evidenti vantaggi, ed ulteriore tutela e garanzia della sua proprietà, dall'altra, assicura allo Stato l'apprensione immediata e integrale, e non mediata da alcuna procedura, del valore residuo da recuperare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato perché proposto per motivi che non interpretano correttamente le norme di riferimento, contenute nel Reg.

UE 2018/1805.2.

Occorre richiamare, innanzitutto, il tenore letterale dell'articolo 23 del Regolamento nella parte in cui stabilisce che l'esecuzione del provvedimento di congelamento è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità della sua esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative (primo comma); stabilisce altresì il terzo comma che, fermo quanto previsto all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, lo Stato di esecuzione non può imporre misure alternative al provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 4 senza il consenso dello Stato di emissione.

Trattasi pertanto di stabilire se la richiesta di sostituzione in questione costituisca una misura alternativa al provvedimento di congelamento oppure rientri nella fase esecutiva del provvedimento stesso, giustificandosi solo in tal in tal caso i richiami alla normativa interna ed ai principi giurisprudenziali applicativi in tema di sequestro per equivalente, a base del ricorso.

Tale impostazione, in realtà, è ben presente nella prospettazione difensiva, incentrata sulla discrezionalità dell'autorità giudiziaria italiana in relazione all'istanza in esame, senza ingerenze di quella di emissione, sul presupposto - appunto - che la sostituzione del bene oggetto del certificato di congelamento attenga alla fase esecutiva, specie in considerazione del fatto che l'autorità nazionale aveva scelto "motu proprio i singoli beni da sottoporre a vincolo reale, senza previamente ottenere un parere da parte dell'autorità di emissione in ordine alla scelta specifica" (pag. 3 del ricorso).

2.1. L'assunto non è condivisibile.

Come riportato nel decreto del Gip del Tribunale di Enna del 22/06/2021 di riconoscimento del provvedimento di congelamento emesso dalla Procura dell'Alta Corte di Cassazione Giustizia Rumena in data 20 gennaio 2021, l'autorità di emissione ha disposto "l'istituzione della misura cautelare di sequestro fino alla concorrenza dell'importo di 700.001,36 lei sui beni immobili, mobili, comprese le somme di danaro, i diritti di credito o altri titoli di valore, di proprietà dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]"; di conseguenza, con verbale del 29 luglio 2021, la Guardia di Finanza di Enna ha sottoposto a sequestro in primo luogo la somma di denaro rinvenuta su conto corrente e, verificata l'incapienza della stessa, i beni immobili siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (in catasto terrenti foglio n. 216 - p.11e 46 - 47 - 55 - 56; foglio n. 150 - p.11a n. 334).

L'individuazione dei beni, nell'ambito di quelli riportati nel certificato di congelamento, fino alla concorrenza dell'importo specificato, ha costituito esecuzione del provvedimento stesso, curata dal pubblico ministero ed effettuata dalla polizia giudiziaria.In virtù del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria rumena, quel denaro e quei terreni sono stati sottoposti quindi a vincolo reale.

2.2. La sostituzione di una parte degli immobili con una somma di denaro presuppone, come non ha mancato di evidenziare l'ordinanza impugnata, la revoca del sequestro e la conseguente costituzione di un diverso vincolo reale; diversità relativa all'oggetto della misura.

Deve ritenersi, infatti, che la modifica riguarda il contenuto dell'originario provvedimento di congelamento, non l'esecuzione, ed incide sulla sua efficacia, posto che, revocando il sequestro su alcuni terreni del ricorrente, il vincolo reale avrebbe un ambito più ristretto e sarebbe necessario un nuovo certificato dell'autorità rumena che autorizzi il congelamento del denaro.

Va esclusa, in particolare, una sorta di fungibilità dei beni rientranti nel patrimonio del ricorrente (o, addirittura, acquisibili attraverso la disponibilità di terreni ,sottratti, invece, alla sua autonomia negoziale), posto che l'individuazione effettuata dalla Guardia di Finanza ha integrato l'efficacia del provvedimento, cristallizzandone, per così dire, l'oggetto.

2.3. Mutare il circoscritto perimetro di applicazione del sequestro significa, in definitiva, imporre una misura alternativa al provvedimento di congelamento, facoltà non consentita all'autorità nazionale che cura la fase esecutiva, per cui correttamente il tribunale di Enna ha stabilito che il vincolo reale resterà in esecuzione nella forma originariamente disposta, salvo eventuale ritiro da parte dell'autorità emanante, come stabilito dall'art. 27 del citato Regolamento UE.

In conformità con tale previsione normativa e con la ratio stessa del Regolamento, volto a favorire la cooperazione giudiziaria in materia penale tra stati dell'Unione, l'autorità italiana ha informato quella rumena sulla possibilità di sostituzione degli immobili con il denaro; il riscontro ha escluso il ritiro del congelamento, così come precisato dallo stato di emissione, nell'irrilevanza delle ragioni sottese al diniego, non senza rilevare, tuttavia, che le stesse, sebbene espresse in lingua rumena, come non ha mancato di evidenziare il ricorrente, possono intuitivamente ricollegarsi all'obiettivo di non diminuire la garanzia derivante dal sequestro o, quanto meno, di evitare una nuova procedura per il congelamento del denaro che, nel frattempo, rimarrebbe nella disponibilità dell'indagato, in assenza di una misura che lo impedisca.

Conclusivamente, la richiesta in esame è stata correttamente valutata dai giudici di merito, escludendosi che trattasi di questione che rientri nell'ambito dell'art. 28 Reg. che riserva la gestione dei beni sottoposti a congelamento alla disciplina della legge dello Stato di esecuzione.3.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PIPPO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ENNA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro del foro di Enna, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed alla memoria aggiunta, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Enna rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip in sede del 01/08/2022 con il quale era stata rigettata l'istanza di autorizzazione alla sostituzione dei beni immobili sequestrati con il versamento dell'importo di euro 138.133,31 a titolo di equivalente. 2. Premetteva il giudice di secondo grado che il Tribunale di Enna - [OSCURATO:PERSONA], all'esito del riconoscimento ed ésecuzione del certificato di congelamento del 20/01/2021 emanato dalla Procura della Cassazione della Romania, con provvedimento del 22/06/2021 aveva disposto nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] il sequestro per equivalente fino alla concorrenza della somma di euro 152.192,36 ma che, essendo risultato incapiente l'importo rinvenuto su conto corrente, la Guardia di Finanza aveva sottoposto a vincolo reale anche gli immobili a costui intestati, ubicati nel comune di [OSCURATO:PERSONA]; che lo [OSCURATO:PERSONA], avendo sottoscritto un contratto di compravendita avente ad oggetto anche alcuni dei terreni sequestrati, sospensivamente condizionato alla definitiva liberazione degli immobili, aveva richiesto la revoca del sequestro, previo versamento da parte della società acquirente dell'importo di euro 138.133,31; che il Gip, con il provvedimento impugnato, aveva rigettato la richiesta, sulla base anche della nota trasmessa a riguardo dal Tribunale di Bucarest, a mezzo Eurojust. Tanto premesso, riteneva il Tribunale di Enna che correttamente il Gip aveva respinto l'istanza, in primo luogo perché l'autorità giurisdizionale che aveva emanato il provvedimento di congelamento, alla base del sequestro eseguito sul territorio italiano, non aveva acconsentito alla proposta; inoltre, che l'art. 26 del Regolamento UE 2018/1805 si limitava a stabilire l'applicazione della normativa vigente nello Stato dell'autorità che esegue il provvedimento di congelamento solo con riferimento alle modalità attuative, con esclusione di ambiti di discrezionalità in ordine alle statuizioni del giudice estero, che aveva altresì precisato che il sequestro era volto a garantire il pagamento delle spese giudiziarie e a risarcire i danni cagionati dal reato, con la conseguenza che, finché tali circostanze non si fossero verificate, la misura doveva conservare efficacia nella forma originariamente disposta. Quanto alla possibilità di disporre la sostituzione di un bene immobile sequestrato con una somma di danaro, la soluzione era in linea con la normativa nazionale, così come interpretata dal giudice di legittimità, che aveva escluso che le disposizioni sulla confisca potessero formare oggetto di pattuizioni, riconducibili all'autonomia privata. 3. Avverso l'ordinanza collegiale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello [OSCURATO:PERSONA], eccependo in primo luogo l'errata interpretazione ed applicazione delle norme del reg. Ue 2018/1805. Richiamata a tal fine la scansione procedimentale prevista dal testo del Regolamento, sottolineando, in particolare, che nel caso di specie all'autorità italiana era stato richiesto di sequestrare, con propria scelta discrezionale e per equivalente, alcuni fra i beni rientranti nell'intero patrimonio dello Steccato, il ricorrente ha lamentato che il parere negativo alla sostituzione dei beni proveniente dall'autorità rumena era privo di traduzione ufficiale in lingua italiana sì da comprimere il diritto di difesa; che non era stata presentata un'istanza di revoca della misura, così come sostenuto dal PM italiano nel proprio parere; che il Gip aveva fatto acritico riferimento a tale parere. Doveva invece tenersi conto che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, all'autorità di emissione residuavano esclusivamente compiti di mera supervisione sull'esito dell'esecuzione del provvedimento di congelamento, mentre la scelta delle modalità di attuazione e del suo contenuto sostanziale restavano di esclusiva competenza dell'autorità interna, tenuta ad evitare soltanto la diminuzione del valore dei beni sequestrati. Inoltre, non era stato richiesto all'autorità nazionale di svincolarsi dalle indicazioni fornite dal Giudice di emissione che, ai sensi degli artt. 7 e 23 del Regolamento, non doveva essere interpellato per fornire un parere vincolante sulle modalità e sull'oggetto dell'esecuzione, in considerazione altresì dell'orientamento prevalente della giurisprudenza interna, a tenore della quale nulla osterebbe alla sostituzione di un bene immobile con denaro contante, di pronta e più agevole liquidazione (ed in tal senso si era espressa l'autorità di esecuzione italiana in fase di inoltro alla autorità rumena, per l'esame, della richiesta di sostituzione). 3.1. Con un secondo motivo, il ricorrente ha eccepito l'erronea applicazione della disciplina dettata in materia di sequestro per equivalente e l'ingiustificato richiamo a riguardo dei precedenti giurisprudenziali sull'esecuzione della confisca, fase distinta da quella in esame; richiami peraltro in sé non pertinenti, posto che i beni non avevano alcun collegamento con i fatti di reato contestati e che le finalità perseguite con il congelamento sarebbero rimaste immutate sotto il profilo della perdita quantitativa. 4. Con memoria difensiva del 04/03/2023, il difensore del ricorrente, ad integrazione delle argomentazioni articolate, ha richiamato una recente pronuncia di legittimità (Sez. 3, n.32744 del 6 settembre 2022), intervenuta successivamente alla presentazione del ricorso, ritenendo in essa cristallizzati i principi cardine in materia di sostituzione dei beni originariamente sottoposti a confisca per equivalente; principi a base della conclusione secondo cui l'ablazione di denaro in luogo di una quota di immobili, se da una parte riporta l'interessato nella piena disponibilità del proprio immobile, con evidenti vantaggi, ed ulteriore tutela e garanzia della sua proprietà, dall'altra, assicura allo Stato l'apprensione immediata e integrale, e non mediata da alcuna procedura, del valore residuo da recuperare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato perché proposto per motivi che non interpretano correttamente le norme di riferimento, contenute nel Reg. UE 2018/1805.2. Occorre richiamare, innanzitutto, il tenore letterale dell'articolo 23 del Regolamento nella parte in cui stabilisce che l'esecuzione del provvedimento di congelamento è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità della sua esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative (primo comma); stabilisce altresì il terzo comma che, fermo quanto previsto all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, lo Stato di esecuzione non può imporre misure alternative al provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 4 senza il consenso dello Stato di emissione. Trattasi pertanto di stabilire se la richiesta di sostituzione in questione costituisca una misura alternativa al provvedimento di congelamento oppure rientri nella fase esecutiva del provvedimento stesso, giustificandosi solo in tal in tal caso i richiami alla normativa interna ed ai principi giurisprudenziali applicativi in tema di sequestro per equivalente, a base del ricorso. Tale impostazione, in realtà, è ben presente nella prospettazione difensiva, incentrata sulla discrezionalità dell'autorità giudiziaria italiana in relazione all'istanza in esame, senza ingerenze di quella di emissione, sul presupposto - appunto - che la sostituzione del bene oggetto del certificato di congelamento attenga alla fase esecutiva, specie in considerazione del fatto che l'autorità nazionale aveva scelto "motu proprio i singoli beni da sottoporre a vincolo reale, senza previamente ottenere un parere da parte dell'autorità di emissione in ordine alla scelta specifica" (pag. 3 del ricorso). 2.1. L'assunto non è condivisibile. Come riportato nel decreto del Gip del Tribunale di Enna del 22/06/2021 di riconoscimento del provvedimento di congelamento emesso dalla Procura dell'Alta Corte di Cassazione Giustizia Rumena in data 20 gennaio 2021, l'autorità di emissione ha disposto "l'istituzione della misura cautelare di sequestro fino alla concorrenza dell'importo di 700.001,36 lei sui beni immobili, mobili, comprese le somme di danaro, i diritti di credito o altri titoli di valore, di proprietà dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]"; di conseguenza, con verbale del 29 luglio 2021, la Guardia di Finanza di Enna ha sottoposto a sequestro in primo luogo la somma di denaro rinvenuta su conto corrente e, verificata l'incapienza della stessa, i beni immobili siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (in catasto terrenti foglio n. 216 - p.11e 46 - 47 - 55 - 56; foglio n. 150 - p.11a n. 334). L'individuazione dei beni, nell'ambito di quelli riportati nel certificato di congelamento, fino alla concorrenza dell'importo specificato, ha costituito esecuzione del provvedimento stesso, curata dal pubblico ministero ed effettuata dalla polizia giudiziaria.In virtù del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria rumena, quel denaro e quei terreni sono stati sottoposti quindi a vincolo reale. 2.2. La sostituzione di una parte degli immobili con una somma di denaro presuppone, come non ha mancato di evidenziare l'ordinanza impugnata, la revoca del sequestro e la conseguente costituzione di un diverso vincolo reale; diversità relativa all'oggetto della misura. Deve ritenersi, infatti, che la modifica riguarda il contenuto dell'originario provvedimento di congelamento, non l'esecuzione, ed incide sulla sua efficacia, posto che, revocando il sequestro su alcuni terreni del ricorrente, il vincolo reale avrebbe un ambito più ristretto e sarebbe necessario un nuovo certificato dell'autorità rumena che autorizzi il congelamento del denaro. Va esclusa, in particolare, una sorta di fungibilità dei beni rientranti nel patrimonio del ricorrente (o, addirittura, acquisibili attraverso la disponibilità di terreni ,sottratti, invece, alla sua autonomia negoziale), posto che l'individuazione effettuata dalla Guardia di Finanza ha integrato l'efficacia del provvedimento, cristallizzandone, per così dire, l'oggetto. 2.3. Mutare il circoscritto perimetro di applicazione del sequestro significa, in definitiva, imporre una misura alternativa al provvedimento di congelamento, facoltà non consentita all'autorità nazionale che cura la fase esecutiva, per cui correttamente il tribunale di Enna ha stabilito che il vincolo reale resterà in esecuzione nella forma originariamente disposta, salvo eventuale ritiro da parte dell'autorità emanante, come stabilito dall'art. 27 del citato Regolamento UE. In conformità con tale previsione normativa e con la ratio stessa del Regolamento, volto a favorire la cooperazione giudiziaria in materia penale tra stati dell'Unione, l'autorità italiana ha informato quella rumena sulla possibilità di sostituzione degli immobili con il denaro; il riscontro ha escluso il ritiro del congelamento, così come precisato dallo stato di emissione, nell'irrilevanza delle ragioni sottese al diniego, non senza rilevare, tuttavia, che le stesse, sebbene espresse in lingua rumena, come non ha mancato di evidenziare il ricorrente, possono intuitivamente ricollegarsi all'obiettivo di non diminuire la garanzia derivante dal sequestro o, quanto meno, di evitare una nuova procedura per il congelamento del denaro che, nel frattempo, rimarrebbe nella disponibilità dell'indagato, in assenza di una misura che lo impedisca. Conclusivamente, la richiesta in esame è stata correttamente valutata dai giudici di merito, escludendosi che trattasi di questione che rientri nell'ambito dell'art. 28 Reg. che riserva la gestione dei beni sottoposti a congelamento alla disciplina della legge dello Stato di esecuzione.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e cond
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