CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 32292/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso iscritto al n. 26972/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 754/2020 depositata in data 12/02/2020; Iscrizione ipotecaria- Discarico ruoli-Legge udita la relazione della causa, nell’adunanza camerale del 2 dicembre 2025,del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio respinse l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva rigettato il ricorso contro un provvedimento di iscrizione ipotecaria. I n particolare , il giudice dell’appello rigettò la doglianza relativa all’invocato discarico automatico di cui all’art. 1, commi 537 e ss. d ella legge n. 22 8 del 2012, non essendo stata provata la presentazione di alcuna istanza in tal senso ma solo di un’istanza di autotutela, inidone a a determinare un obbligo di provvedere da parte dell’amministrazione. 2. Contro tale decisione propone ricorso per c assazione il contribuente in base a due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso mentre non svolge attività difensiva l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del2 dicembre 2025, per la quale laricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 537-540, della legge n. 228/2012 in quanto la contribuente in data 19/12/2014 aveva inoltrato richiesta di sgravio- istanza-diffida ai sensi dell’art. 1, comma 538 , della legge n. 228 del 2012 all’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Roma , e ad Equitalia sud s.p.a., non essendosi il giudice avveduto di tale documento in atti. 1.1. Il motivo è inammissi bile . Esso verte sull’istituto previsto dall’art. 1, comma 537 e ss. della l. n. 228 del 2012, che, come segnalato dalla dottrina e da Cass.5/11/2019, n. 28354 (che ne ha fornito una prima interpretazione), nasce con l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito iscrizioni a ruolo, e quindi con l'esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, e ha cristallizzato una prassi già esistente (in tal senso prevista dalla direttiva Equitalia n. 10 del 6/05/2010), la cui finalità è essenzialmente quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione. Tale prassi è stata disciplinata con l'art. 1, commi 537-542, della legge n. 228 del 2012 che nella formulazione originaria aveva anche ampliato, rispetto alla predetta prassi, le ipotesi in cui la dichiarazione del debitore potesse essere presentata. L'art. 1, comma 537, della l. n. 228 del 2012, prima delle modifiche di cui all'art. 1 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159, prevedeva che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuate ai sensi del comma 538. Il comma 538, poi, elenca tutte le ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, con la originaria previsione alla lettera f) di una clausola generale, costituita da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso; esso prevede che ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario della riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. Il comma 539 dell'art. 1, poi, disciplina il procedimento che si innesca a seguito della presentazione della domanda del debitore entro il termine di 90 giorni dalla notifica nei suoi confronti del primo atto di riscossione, con il coinvolgimento sia del concessionario della riscossione, sia, soprattutto, dell'ente impositore. Pertanto, il comma 539 prevede che entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo. Il comma 540 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, quindi, dispone che la mancata risposta da parte dell'Agenzia delle entrate, nel termine di 220 giorni, comporta l'annullamento di diritto dei ruoli (comma 540: … in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione …. le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi). Tale disciplina è stata in parte modificata dall’art. 1 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159 che ha previsto la riduzione del termine concesso al contribuente per presentare la dichiarazione, da 90 a 60 giorni, e sanzionato con la decadenzal'eventuale ritardo. Inoltre, sempre in relazione al comma 538, è stata eliminata la causa di sospensione della riscossione prevista dalla lettera f) (dichiarazione con cui è documentato che il ruolo è interessato da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso). Il comma 540 rappresenta infine una ulteriore novità in quanto prevede, dopo l'ultimo periodo, che l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito. Tale disposizione è stata inserita dalla novella per la rilevanza dell'istituto per le casse erarialie per evitarne potenziali applicazioni distorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose. L'art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2015 prevede una disciplina transitoria, in base alla quale le disposizioni dell'articolo 1, commi da 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddette modifiche. Secondo questa Corte (la citata Cass. n. 28354/2019, chiamata ad occuparsene con riferimento alla previsione secondo la quale l'annullamento non opera … nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito) l'art. 15 citato detta una specifica norma transitoria, che include nel perimetro di applicazione della novella del 2015 solo le dichiarazioni del contribuente presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e quindi per le dichiarazioni presentate prima di tale data trova applicazione la precedente normativa di cui alla legge 24/12/2012, n. 228(Cass. 24/04/2024, n. 10939). 1.2. Ciò premesso, la CTR ha ritenuto che l’istanza invocata non fosse stata proposta ai sensi della legge citata ma costituisse una ordinaria istanza di autotutela che , come tale , non comportava un obbligo di risposta (e ciò evidentemente rende infondata la contestazione per cui i giudici di appello sarebbero incorsi in un errore omissivoe non si sarebbero avveduti della dichiarazione in atti). Trattasi di un accertamento in fatto tipicamente rimesso alla valutazione del giudice del merito, che la parte omette di censurare adeguatamente, non indicando alcun errore interpretativo in cui sarebbe incorsa la CTR; del resto, le parti concordano sul testo (trascritto da entrambe nei rispettivi atti difensivi) dell’istanza in questione, pure prodotta dal ricorrente, e nel quale non solo non compare unesplicito riferimento alla disciplina della l. n. 228 del 2012 ma neanche appare contenuto un chiaro riferimento ad alcuna delle ipotesi previste dalla citata normativa (la prescrizione è indicata in maniera del tutto generica e senza precisare che sia intervenuta «prima dell’iscrizione a ruolo»). 2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione della controversia, costituito dalla «questione circa l’inesigibilità delle somme richieste per intervenuta prescrizione delle stesse»; gli avvisi di accertamento non sono stati mai correttam e nte notificati, per mancanza di raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale di Roma. 2.1.Il motivo è inammissibile. La deduzione del vizio motivazionale deve avere ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, inteso nel senso di circostanza fattuale o un preciso accadimento in senso storico naturalistico (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia e postula la sua concreta e specifica indicazione, anche in relazione alla sede processuale ove sia stata dedotto. Tale fatto storico non è assimilabile in alcun modo a « questioni » o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass.26/01/2022, n. 2268) né ai motivi di appello, dovendo in questocaso essere dedotta l’omessa pronuncia (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] , n. 29952), ovverosia la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.360 n. 4, c.p.c. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche delfatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto diappello. La questione della prescrizione esula quindi dai fatti storici intesi nei termini indicati. 3. Concludendo, il ricorso va dichiarato inammissibile . Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate, unica parte che ha svolto attività difensiva. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulte