CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 08719/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a sostengo dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, nel dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dal ricorrente, ha fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023 [OSCURATO:PERSONA]. 285399 - 01) Peraltro, non vi è dubbio che l'opposizione prevista dall'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, azionata nel caso in esame, è assoggettata, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni (Sez. 1, n. 15115 del 26/02/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 280987 - 01 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 gennaio 2