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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12393/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condannata per i delitti di cui agli artt. 495 e 648, comma 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, segnatamente con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo - è generico poiché, lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese in conformità ai princìpi posti dalla giurisprudenza (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01, secondo cui « risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso», decisione che ha ribadito come non possa ravvisarsi «una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive»); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale e i vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato e generico per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha fondato la propria decisione: - anzitutto sulla gravità del fatto (che aveva ricostruito in precedenza) e la difesa ha assunto che ciò sarebbe incompatibile con il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., allegazione che - al di là dell'assertività della censura relativa all'apprezzamento compiuto dalla Corte di merito - è erronea poiché la particolare tenuità di cui all'art. 648 cit. attiene a un fatto, sia pure meno grave di quello di cui all'art. 648, comma 1, cod. pen. e tuttavia punibile, ed è distinta da quella che l'art. 131-bis cod. pen. pone a fondamento della non punibilità (cfr.

Corte cost., n. 156 del 25/06/2020); - nonché sui numerosi precedenti dell'imputato, profilo in ordine al quale la difesa ha intesto negare l'abitualità della condotta mediante contestazioni pure assertive (anche in ordine al tempo di essi); - ragion per cui il ricorso è inidoneo a censurare in toto la ratio decidendi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condannata per i delitti di cui agli artt. 495 e 648, comma 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, segnatamente con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo - è generico poiché, lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese in conformità ai princìpi posti dalla giurisprudenza (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01, secondo cui « risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso», decisione che ha ribadito come non possa ravvisarsi «una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive»); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale e i vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato e generico per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha fondato la propria decisione: - anzitutto sulla gravità del fatto (che aveva ricostruito in precedenza) e la difesa ha assunto che ciò sarebbe incompatibile con il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., allegazione che - al di là dell'assertività della censura relativa all'apprezzamento compiuto dalla Corte di merito - è erronea poiché la particolare tenuità di cui all'art. 648 cit. attiene a un fatto, sia pure meno grave di quello di cui all'art. 648, comma 1, cod. pen. e tuttavia punibile, ed è distinta da quella che l'art. 131-bis cod. pen. pone a fondamento della non punibilità (cfr. Corte cost., n. 156 del 25/06/2020); - nonché sui numerosi precedenti dell'imputato, profilo in ordine al quale la difesa ha intesto negare l'abitualità della condotta mediante contestazioni pure assertive (anche in ordine al tempo di essi); - ragion per cui il ricorso è inidoneo a censurare in toto la ratio decidendi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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