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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 ottobre 2022

Cassazione n. 45582/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 21/06/2022 che ha rigettato la richiesta d , riesame proposta avverso il provvedimento con cui il GIP dello stesso Tribunale ha disposto nei confronti della ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Al riguardo, con un unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, all'aggravante del metodo mafioso e alle esigenze cautelari.

In particolare, non si era chiarito con quali modalità la ricorrente avesse concorso nel reato, facendosi genericamente riferimento alla dinamica dei fatti e al movente (minaccia volta a costringere la titolare di un negozio di parrucchiera a versare alla ex dipendente, figlia della ricorrente, una somma di denaro riferibile alla cassa integrazione covid per il periodo marzo-maggio 2020), richiamandosi sul punto acriticamente il provvedimento genetico.

In ordine all'aggravante speciale, si era disatteso il rilievo che si trattava di vicenda che aveva alla base una causale di carattere "privato" e non affari di "cosca".

Un'aporia motivazionale caratterizzava la motivazione sulle esigenze cautelari ove si era disatteso il dato significativo costituito dalla risalenza nel tempo della condotta contestata, dato di rilievo anche ai fini del rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza.

Deponeva favorevolmente, poi, anche il ruolo minimo che la ricorrente avrebbe svolto nella vicenda estorsiva.

2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 22/10/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza e genericità dei motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi generici e/o manifestamente infondati.

1.1. Del tutto generica è la doglianza in ordine alla piattaforma indiziaria, posto che dalla lettura dell'ordinanza impugnata si ricava come la ricorrente sia stata ripresa mentre, recatisi presso l'esercizio commerciale della p.o., consegna al Tipaldo la busta - corrispondente a quella che il giorno prima la stessa Catarisano aveva acquisito presso un bar ove si era recata per l'acquisto di cornetti - contenente il proiettile (ed un cornetto) che un terzo (ancora ignoto) materialmente consegna, all'interno del negozio della p.o., ad una cliente affinché questa a sua volta la consegni alla p.o. al fine di costringerla al versamento della somma pretesa.

Alla ricorrente, pertanto, si deve tanto l'ideazione della minaccia, essendosi premunita della busta in cui è stato poi riposto il proiettile quanto il contributo materiale offerto all'azione del terzo, avendo ella, con la propria autovettura, portato presso il negozio della p.o. la busta che i complici le hanno poi recapitato.

1.2. Quanto all'aggravante speciale i giudici della cautela hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso", prevista dall'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Rv. 273190- 01; Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176 - 01, in motivazione).

Pertanto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al "metodo mafioso", il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente) (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Rv. 264900-0:L; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Rv. 250541-01; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Rv. 236628- 01).

Cioè quella coartazione ben più penetrante energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti (Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 211178- 01).

L'invio di un proiettile è certamente atto idoneo a costituire tanto una palese minaccia di morte che di ingenerare quel forte timore che caratterizza l'aggravante de quo, anche se l'autore non appartenga alla cosca.

E tanto a prescindere dal fatto che l'ordinanza impugnata - a corredo della carica intimidatoria della minaccia percepita dalla p.o. - riferisce di notori legami familiari della ricorrente con noto esponente della criminalità organizzata locale.

1.3. Anche in tema di applicazione di misure cautelari personali l'ordinanza impugnata si sottrae ai vizi denunciati, in quanto la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176 - 01).

Peraltro, il GIP, proprio in considerazione degli elementi evocati dalla difesa, ha applicato all'indagata una misura gradata rispetto alla custodia in carcere.

Con congrua motivazione sono poi evidenziati i pericula che misure differenti non sarebbero idonee a fronteggiare, tra cui non privo di rilievo è il pericolo di ritorsioni contro la denunciante e di inquinamento probatorio posto che le indagini risultano in corso ai fini dell'individuazione del terzo concorrente nel reato.

2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata come in dispositivo in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 21/06/2022 che ha rigettato la richiesta d , riesame proposta avverso il provvedimento con cui il GIP dello stesso Tribunale ha disposto nei confronti della ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Al riguardo, con un unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, all'aggravante del metodo mafioso e alle esigenze cautelari. In particolare, non si era chiarito con quali modalità la ricorrente avesse concorso nel reato, facendosi genericamente riferimento alla dinamica dei fatti e al movente (minaccia volta a costringere la titolare di un negozio di parrucchiera a versare alla ex dipendente, figlia della ricorrente, una somma di denaro riferibile alla cassa integrazione covid per il periodo marzo-maggio 2020), richiamandosi sul punto acriticamente il provvedimento genetico. In ordine all'aggravante speciale, si era disatteso il rilievo che si trattava di vicenda che aveva alla base una causale di carattere "privato" e non affari di "cosca". Un'aporia motivazionale caratterizzava la motivazione sulle esigenze cautelari ove si era disatteso il dato significativo costituito dalla risalenza nel tempo della condotta contestata, dato di rilievo anche ai fini del rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza. Deponeva favorevolmente, poi, anche il ruolo minimo che la ricorrente avrebbe svolto nella vicenda estorsiva. 2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 22/10/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza e genericità dei motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi generici e/o manifestamente infondati. 1.1. Del tutto generica è la doglianza in ordine alla piattaforma indiziaria, posto che dalla lettura dell'ordinanza impugnata si ricava come la ricorrente sia stata ripresa mentre, recatisi presso l'esercizio commerciale della p.o., consegna al Tipaldo la busta - corrispondente a quella che il giorno prima la stessa Catarisano aveva acquisito presso un bar ove si era recata per l'acquisto di cornetti - contenente il proiettile (ed un cornetto) che un terzo (ancora ignoto) materialmente consegna, all'interno del negozio della p.o., ad una cliente affinché questa a sua volta la consegni alla p.o. al fine di costringerla al versamento della somma pretesa. Alla ricorrente, pertanto, si deve tanto l'ideazione della minaccia, essendosi premunita della busta in cui è stato poi riposto il proiettile quanto il contributo materiale offerto all'azione del terzo, avendo ella, con la propria autovettura, portato presso il negozio della p.o. la busta che i complici le hanno poi recapitato. 1.2. Quanto all'aggravante speciale i giudici della cautela hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso", prevista dall'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Rv. 273190- 01; Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176 - 01, in motivazione). Pertanto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al "metodo mafioso", il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente) (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Rv. 264900-0:L; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Rv. 250541-01; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Rv. 236628- 01). Cioè quella coartazione ben più penetrante energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti (Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 211178- 01). L'invio di un proiettile è certamente atto idoneo a costituire tanto una palese minaccia di morte che di ingenerare quel forte timore che caratterizza l'aggravante de quo, anche se l'autore non appartenga alla cosca. E tanto a prescindere dal fatto che l'ordinanza impugnata - a corredo della carica intimidatoria della minaccia percepita dalla p.o. - riferisce di notori legami familiari della ricorrente con noto esponente della criminalità organizzata locale. 1.3. Anche in tema di applicazione di misure cautelari personali l'ordinanza impugnata si sottrae ai vizi denunciati, in quanto la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176 - 01). Peraltro, il GIP, proprio in considerazione degli elementi evocati dalla difesa, ha applicato all'indagata una misura gradata rispetto alla custodia in carcere. Con congrua motivazione sono poi evidenziati i pericula che misure differenti non sarebbero idonee a fronteggiare, tra cui non privo di rilievo è il pericolo di ritorsioni contro la denunciante e di inquinamento probatorio posto che le indagini risultano in corso ai fini dell'individuazione del terzo concorrente nel reato. 2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata come in dispositivo in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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