CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 08023/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31520/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 914/2018 depositata il 23/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata, la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva impugnato l’avviso di pagamento della somma di euro 37.280,35 relativa al recupero dell’agevolazione di cui all’art. 6 comma 2 d.lgs. n. 26/2007 (riduzione accise sul gasolio per autotrazione). L’Ufficio aveva fondato il provvedimento sulle seguenti ragioni: a) la società, oltre al deposito gasolio dichiarato in S. [OSCURATO:PERSONA] con capacità di lt. 9000, disponeva di altro deposito in Bologna non dichiarato, cosicché non vi era prova certa del fatto che il gasolio per il quale era stata richiesta l’agevolazione fosse stato destinato agli automezzi dichiarati, b) nel deposito di S. Bartolomeo risultavano immessi lt. 12.000, ben lt. 3000 in più della capacità per i quali si era negata l’agevolazione. La CTP Ferrara avevarigettato il ricorso. Avevaproposto appello la società osservando che doveva darsi preminenza alla sostanza sulla forma e che ricorreva comunque la prova del diritto, precisando che il secondo deposito non era stato dichiarato per dimenticanza, mentre la differenza di 3000 litri , in relazione al deposito dichiarato, era dovuta « unicamente ad una tecnica di approvvigionamento diversa ma comunque lecita». La CTR [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello osservando che incombe sul contribuente l’onere di provare il suo diritto all’agevolazione, che la mancata dichiarazione del deposito in Bologna era rilevante in quanto l’indicazione del deposito è « tassativa » per poter fruire dell’agevolazione, dovendo consentirsi all’Amministrazione il controllo e la verifica sul corretto utilizzo dell’agevolazione, cosicché l ’omissione non era meramente formale ma aveva rilievo sostanziale. Avverso questa sentenza la società propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivie deposita memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2 del d.lgs. n. 26/2007 e 3 del d.P.R. n. 277/2000, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. laddove la sentenza d’appello ritiene che l’indicazione di un deposito-distributore privato di carburante nella dichiarazione tributaria ivi prevista avrebbe carattere sostanziale, addirittura «tassativo», e la sua omissione formale impedirebbe la riduzione delle accise sulle forniture di gasolio per l’autotrasporto di merci su strada, precludendo la dimostra zione dell’esistenza di tale distributore e delle relative forniture. 2.Con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione del principio europeo e costituzionale di proporzionalità, applicabile ai sensi degli artt. 117, comma 1; 3, comma 1 Cost. e 1, comma 1 della L. n. 241/1990, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., ove la sentenza impugnata fa derivare l’impossibilità di far valere il diritto di credito sulle accise da gasolio per l’autotrasporto di merci su strada da un’incompleta compilazione di un quadro dichiarativo. 3. Con il terzo motivo si è dedotta la vi olazione o falsa applicazione dell’art. 50, comma 1 del d . l gs. n. 504/1995 in combinato disposto con i principi di certezza del diritto e di legalità della sanzione recepiti negli artt. 49 della “Carta di Nizza”, 7 della CEDU, 23 e 25, comma 2 Cost.; 3, comma 1 del d . l gs. n. 472/1992, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., perché la sentenza di appello, in difetto di previsione normativa, sanziona la mancata indicazione di un distributore di carburante nella dichiarazione tributaria con l’assoggettamento all’accisa in misura piena anziché ridotta per le forniture di gasolio agevolato, per l’autotrasporto di merci su strada. 4. Il quarto motivo attinge la violazione dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., per omissione di pronuncia della sentenza impugnata in ordine alle censure del contribuente, formulate in prime e seconde cure, sul recupero n. 1 dell’avviso di pagamento, circa gli acquisti di gasolio per il distributore di Ferrara della ricorrente. 5. Il quinto motiv o lamenta la violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4) del d.lgs. n. 546/1992, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., per motivazione apparente della sentenza d’appello. 6. Il ricorso investe questioni nuove e di particolare rilevanza che rendono opportuna, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la pronuncia in pubblica udienza. P.