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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 08745/2025

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uente Oggetto DECRETO sul ricorso RGN 25970/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E LAVORI “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentata e difes a dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentate e difese dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE; CONSOLATO GENERALE D’ITALIA ZURIGO; [OSCURATO:PERSONA] - intimati – per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez.

V, 12 novembre 2024, n. 9060.

Visto il ricors o, iscritt o al RG N 25970 /2024 , proposto dal [OSCURATO:PERSONA] E LAVORI “[OSCURATO:PERSONA]”, per la cassazione, per motivi di giurisdizione, della sentenza del Consiglio di Stato, sez.

V, 12 novembre 2024, n. 9060; estinzione per rinuncia rilevatoche, ricevuta in data 18 febbraio 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente, con atto depositato il 26 marzo 2025, ha espressamente rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevatoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; consideratoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato, infine, che le spese processuali sostenute dalle controricorrenti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente rinunciante, avendovi dato causa.

P.Q.M. dichiara estinto il processo e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle controricorrenti, che liquida in complessivi euro10.000 per compensi e 200 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Oggetto DECRETO sul ricorso RGN 25970/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E LAVORI “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentata e difes a dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentate e difese dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE; CONSOLATO GENERALE D’ITALIA ZURIGO; [OSCURATO:PERSONA] - intimati – per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 12 novembre 2024, n. 9060. Visto il ricors o, iscritt o al RG N 25970 /2024 , proposto dal [OSCURATO:PERSONA] E LAVORI “[OSCURATO:PERSONA]”, per la cassazione, per motivi di giurisdizione, della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 12 novembre 2024, n. 9060; estinzione per rinuncia rilevatoche, ricevuta in data 18 febbraio 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente, con atto depositato il 26 marzo 2025, ha espressamente rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevatoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; consideratoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato, infine, che le spese processuali sostenute dalle controricorrenti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente rinunciante, avendovi dato causa. P.Q.M. dichiara estinto il processo e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle controricorrenti, che liquida in complessivi euro10.000 per compensi e 200 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di le
Decreto Cassazione n. 08745/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris