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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19306/2026

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ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Catanzaro, investito di richiesta diriesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare incarcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 14agosto 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentato omicidio,commesso in concorso con il cugino XXXXXXXXXXX, ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Tribunale del riesame richiamava in premessa gli esiti delle attività investigativecosì come sunteggiate nell'ordinanza genetica che avevano originariamente coinvoltol'indagato e il correo.

In sintesi, per quanto qui d'interesse, il fatto oggetto d'incolpazione riguardava gliaccadimenti occorsi del 10 agosto 2025, all’esterno dell’esercizio commerciale McDonald’sdrive, dove [OSCURATO:PERSONA] si trovava in fila con la propria autovettura, unitamente aXXXXXXXXXXXXXXX e aveva cercato di impedire, all’indagato e a suo cugino, a loro voltaa bordo di una [OSCURATO:PERSONA], di saltare la fila.

I due passeggeri della [OSCURATO:PERSONA] erano scesidalla abitacolo e avevano aggredito [OSCURATO:PERSONA] che aveva tentato di difendersi brandendol’antifurto meccanico in ferro, ma era stato immediatamente disarmato; quindi era statocolpito con più fendenti da XXXXXXXXXXX, in varie parti del corpo (la tempia, le mani, ilbicipite destro, il gluteo e in tre punti della schiena) e aveva subìto la perforazione delpolmone (con conseguente grave emorragia e pericolo di vita); riportava una ferita da taglioanche Noè, intervenuta in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. La provvista indiziaria a carico del ricorrente era costituita in primo luogo dalledichiarazioni della vittima e da XXXXXXXXXXXXXXX che avevano ricostruito nel dettaglio losnodarsi degli eventi, individuando con certezza l’odierno ricorrente come uno dei dueaggressori, unitamente al cugino XXXXXX (materiale utilizzatore del coltello), entrambiconosciuti “di nome”.

Tali dichiarazioni erano ritenute dotate di idonei riscontri, ravvisati: i) nelle immaginidelle telecamere allocate nella zona in cui era avvenuta l'aggressione; ii) nelladocumentazione sanitaria, attestante le lesioni che si sono menzionate; iii) nelle dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA], amico della vittima e presente all’interno della autovettura di questi.2.2.

Presenti, dunque, i gravi indizi di colpevolezza del reato di tentato omicidio,riguardo alle esigenze cautelari il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione dicondotte analoghe, fornendo altresì motivazione della necessità della misura massima dellacustodia cautelare in carcere.

3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando quattromotivi di ricorso.3.1.

Con il primo denuncia violazione dell’art. 274, lettera c), cod. proc. pen., in puntodi carenza dei presupposti per la custodia in carcere.L’ordinanza impugnata trascurerebbe che il pericolo di recidiva deve essere concretoe attuale.

Nel caso del ricorrente – soggetto incensurato, privo di collegamenti con ambienticriminali e che non è colui che ha colpito la vittima – mancherebbe del tutto il requisitodell’attualità, anche in considerazione della circostanza della natura estemporaneadell’azione criminale, scaturita in un contesto di concitazione, rispetto a un fatto del tuttoepisodico.3.2.

Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di ribadita necessitàdella misura massima custodiale.L’adeguatezza di tale misura sarebbe stata irragionevolmente ancorata a unacongetturale incapacità dell’indagato di controllare i propri impulsi aggressivi, mentre sisarebbe omessa l’analisi concreta della sua «personalità, del suo contesto familiare,lavorativo e sociale» e trascurato di considerare che «si trattava di un incontro occasionale,dopo una serata in discoteca dove avevano bevuto alcolici ed evidentemente le condizionipsicofisiche di tutti i protagonisti erano alterate»3.3.

Con il terzo motivo, si lamenta il vizio di motivazione in punto di ritenutapartecipazione ai sensi dell’art. 110 cod. pen. invece che a titolo di concorso anomalo.Il ricorrente denuncia come assolutamente carente la motivazione del Tribunale sullospecifico contributo causale fornito e sulla prevedibilità della condotta del cugino, nonessendovi alcuna evidenza sulla cui base ritenere che egli fosse a conoscenza delladetenzione del coltello da parte di questi; né il ricorrente ha attuato alcuna condotta diistigazione, di agevolazione o rafforzamento della volontà omicida, avendo piuttosto cercatod’interrompere l’azione.3.4.

Con l’ultimo motivo denuncia la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc.pen., quanto alla ritenuta adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere senzaalcuna considerazione dello stato di incensuratezza e della giovane età dell’indagato, mentrela giurisprudenza di legittimità impone, in questi casi, un’espressa motivazione rafforzata.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta depositata il 22 gennaio 2026, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità delricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Il terzo motivo di ricorso, preliminare poiché inerente all'attribuibilità della condotta atitolo di concorso anomalo è reiterativo e, comunque, manifestamente infondato.Rispondendo ad analoga censura, il Tribunale ha – con motivazione scevra da fratturelogiche – osservato che il ricorrente aveva proseguito a colpire a mani nude la vittima anchedopo aver realizzato che il concorrente, XXXXXXXXXXX, era dotato di coltello e l’avevausato per infierire sulla vittima con ben otto fendenti, arrestando la propria azione solo dopoil gravissimo colpo alla schiena.Tanto è stato ritenuto a buona ragione indice dell’adesione del ricorrente alla dinamicaviolenta integrante il reato di tentato omicidio.

Si tratta, infatti, di motivazione rispettosa delprincipio secondo cui «In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità delcompartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diversononsia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo oeventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibileconseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata» (Sez. 2, n. 48330 del26/11/2015, Lia, Rv. 265479 – 01).

In tema di concorso di persone nel reato, il concorrentenon esecutore materiale, diversamente dall'autore della condotta tipica, risponde del delittotentato anche se l'evento sia stato da lui voluto non con dolo diretto, ma con dolo eventuale(Sez. 1, n. 37764 del 29/10/2025, Bertucci, Rv. 288877 – 03); ciò che si è ritenuto accertato,sotto il profilo indiziario, nel caso di specie.3.

Venendo al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio come, incontestata la gravitàindiziaria – fondata sul narrato della vittima e delle persone presenti, nonché su quantoesigenze cautelari si risolvono in una non consentita sollecitazione di questa Corte a unarilettura del fatto e a una diversa valutazione del significato degli elementi che compongono ilquadro indiziario.2.1.

Invero, «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deducal’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari, èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione deglielementi esaminati dal giudice di merito». (ex plurimis,Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6,Sentenza n. 11194 del 08/03/, Lupo, Rv. 252178 - 01).

Tale opzione risulta coerente con gliinsegnamenti delle Sezioni Unite che, sin dalla pronuncia Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000,Audino, Rv. 215828, hanno stabilito come, in tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emessodal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, allaCorte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato e anche la sussistenza delle esigenze cautelari.Deve escludersi, pertanto, che alla Corte di cassazione spetti il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione diuna diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976).2.2.

Tanto premesso, il ricorso dell'indagato è formulato secondo uno schema dicensura che travalica il perimetro del sindacato di legittimità, così come ricostruito, laddovela motivazione del Tribunale sull'attualità delle ragioni cautelari è confortante e logica,ancorata ai seguenti elementi di fatto, adeguatamente esposti: i) l’intenso allarme socialedella condotta, perpetrata in luogo pubblico e alla presenza dei numerosi avventoridell’esercizio commerciale; ii) la futilità del motivo che ha connotato negativamentel’occasionalità della condotta, che dà contezza dell’assoluta gratuità dell’azione criminosa; iii)la pervicacia dell’azione, poiché gli indagati proseguirono a percuotere la vittima, nonostantele ferite già inferte e la rincorsero quando, per pochi istanti, questa era riuscita a guadagnarsiuna via di fuga; iv) il concomitante addebito di lesioni personali nei riguardi di Noè che,sebbene estraneo al titolo cautelare, ha reso ulteriormente evidente la portata violentadell’azione, estesa a persona semplicemente intervenuta in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta,dunque, di elementi tutti ritenuti, con motivazione priva di fratture logiche, soccombentirispetto a quelli – immotivatamente enfatizzati dalla difesa – della giovane età edell’incensuratezza.La motivazione è congrua ed assolutamente rispettosa del principio espresso in sede dilegittimità secondo cui, «in tema di misure cautelari personali, l'accertamento dei requisiti dirichiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamentie delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attualicondizioni, non essendo, invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossime facilitanti lariproduzione del reato» (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476 – 01; Sez.5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01).3.

Analoghe considerazioni valgono in punto di adeguatezza della misura massima,avversata dal ricorrente con il secondo e quarto motivo che possono essere trattaticongiuntamente, attesa la connessione logica delle questioni dedotte.Il Tribunale – muovendo dalla descritta concreta gravità dei fatti e dall’assenza dicapacità di autocontrollo dell’indagato, fondata su elementi obiettivi e indicati nelprovvedimento – ha formulato una valutazione di esclusiva adeguatezza della custodiacautelare in carcere sulla base di una motivazione rispettosa del principio secondo cui «Intema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regimespeciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamentocirca l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza,deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specificheragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneitàdella custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela».

Conclusivamente, osserva ilCollegio, come alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni, in cui tale giudizio siriflette, sono mosse obiezioni del tutto aspecifiche.

4. Come anticipato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Catanzaro, investito di richiesta diriesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare incarcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 14agosto 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentato omicidio,commesso in concorso con il cugino XXXXXXXXXXX, ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale del riesame richiamava in premessa gli esiti delle attività investigativecosì come sunteggiate nell'ordinanza genetica che avevano originariamente coinvoltol'indagato e il correo. In sintesi, per quanto qui d'interesse, il fatto oggetto d'incolpazione riguardava gliaccadimenti occorsi del 10 agosto 2025, all’esterno dell’esercizio commerciale McDonald’sdrive, dove [OSCURATO:PERSONA] si trovava in fila con la propria autovettura, unitamente aXXXXXXXXXXXXXXX e aveva cercato di impedire, all’indagato e a suo cugino, a loro voltaa bordo di una [OSCURATO:PERSONA], di saltare la fila. I due passeggeri della [OSCURATO:PERSONA] erano scesidalla abitacolo e avevano aggredito [OSCURATO:PERSONA] che aveva tentato di difendersi brandendol’antifurto meccanico in ferro, ma era stato immediatamente disarmato; quindi era statocolpito con più fendenti da XXXXXXXXXXX, in varie parti del corpo (la tempia, le mani, ilbicipite destro, il gluteo e in tre punti della schiena) e aveva subìto la perforazione delpolmone (con conseguente grave emorragia e pericolo di vita); riportava una ferita da taglioanche Noè, intervenuta in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La provvista indiziaria a carico del ricorrente era costituita in primo luogo dalledichiarazioni della vittima e da XXXXXXXXXXXXXXX che avevano ricostruito nel dettaglio losnodarsi degli eventi, individuando con certezza l’odierno ricorrente come uno dei dueaggressori, unitamente al cugino XXXXXX (materiale utilizzatore del coltello), entrambiconosciuti “di nome”. Tali dichiarazioni erano ritenute dotate di idonei riscontri, ravvisati: i) nelle immaginidelle telecamere allocate nella zona in cui era avvenuta l'aggressione; ii) nelladocumentazione sanitaria, attestante le lesioni che si sono menzionate; iii) nelle dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA], amico della vittima e presente all’interno della autovettura di questi.2.2. Presenti, dunque, i gravi indizi di colpevolezza del reato di tentato omicidio,riguardo alle esigenze cautelari il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione dicondotte analoghe, fornendo altresì motivazione della necessità della misura massima dellacustodia cautelare in carcere. 3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando quattromotivi di ricorso.3.1. Con il primo denuncia violazione dell’art. 274, lettera c), cod. proc. pen., in puntodi carenza dei presupposti per la custodia in carcere.L’ordinanza impugnata trascurerebbe che il pericolo di recidiva deve essere concretoe attuale. Nel caso del ricorrente – soggetto incensurato, privo di collegamenti con ambienticriminali e che non è colui che ha colpito la vittima – mancherebbe del tutto il requisitodell’attualità, anche in considerazione della circostanza della natura estemporaneadell’azione criminale, scaturita in un contesto di concitazione, rispetto a un fatto del tuttoepisodico.3.2. Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di ribadita necessitàdella misura massima custodiale.L’adeguatezza di tale misura sarebbe stata irragionevolmente ancorata a unacongetturale incapacità dell’indagato di controllare i propri impulsi aggressivi, mentre sisarebbe omessa l’analisi concreta della sua «personalità, del suo contesto familiare,lavorativo e sociale» e trascurato di considerare che «si trattava di un incontro occasionale,dopo una serata in discoteca dove avevano bevuto alcolici ed evidentemente le condizionipsicofisiche di tutti i protagonisti erano alterate»3.3. Con il terzo motivo, si lamenta il vizio di motivazione in punto di ritenutapartecipazione ai sensi dell’art. 110 cod. pen. invece che a titolo di concorso anomalo.Il ricorrente denuncia come assolutamente carente la motivazione del Tribunale sullospecifico contributo causale fornito e sulla prevedibilità della condotta del cugino, nonessendovi alcuna evidenza sulla cui base ritenere che egli fosse a conoscenza delladetenzione del coltello da parte di questi; né il ricorrente ha attuato alcuna condotta diistigazione, di agevolazione o rafforzamento della volontà omicida, avendo piuttosto cercatod’interrompere l’azione.3.4. Con l’ultimo motivo denuncia la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc.pen., quanto alla ritenuta adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere senzaalcuna considerazione dello stato di incensuratezza e della giovane età dell’indagato, mentrela giurisprudenza di legittimità impone, in questi casi, un’espressa motivazione rafforzata. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta depositata il 22 gennaio 2026, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità delricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il terzo motivo di ricorso, preliminare poiché inerente all'attribuibilità della condotta atitolo di concorso anomalo è reiterativo e, comunque, manifestamente infondato.Rispondendo ad analoga censura, il Tribunale ha – con motivazione scevra da fratturelogiche – osservato che il ricorrente aveva proseguito a colpire a mani nude la vittima anchedopo aver realizzato che il concorrente, XXXXXXXXXXX, era dotato di coltello e l’avevausato per infierire sulla vittima con ben otto fendenti, arrestando la propria azione solo dopoil gravissimo colpo alla schiena.Tanto è stato ritenuto a buona ragione indice dell’adesione del ricorrente alla dinamicaviolenta integrante il reato di tentato omicidio. Si tratta, infatti, di motivazione rispettosa delprincipio secondo cui «In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità delcompartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diversononsia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo oeventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibileconseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata» (Sez. 2, n. 48330 del26/11/2015, Lia, Rv. 265479 – 01). In tema di concorso di persone nel reato, il concorrentenon esecutore materiale, diversamente dall'autore della condotta tipica, risponde del delittotentato anche se l'evento sia stato da lui voluto non con dolo diretto, ma con dolo eventuale(Sez. 1, n. 37764 del 29/10/2025, Bertucci, Rv. 288877 – 03); ciò che si è ritenuto accertato,sotto il profilo indiziario, nel caso di specie.3. Venendo al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio come, incontestata la gravitàindiziaria – fondata sul narrato della vittima e delle persone presenti, nonché su quantoesigenze cautelari si risolvono in una non consentita sollecitazione di questa Corte a unarilettura del fatto e a una diversa valutazione del significato degli elementi che compongono ilquadro indiziario.2.1. Invero, «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deducal’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari, èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione deglielementi esaminati dal giudice di merito». (ex plurimis,Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6,Sentenza n. 11194 del 08/03/, Lupo, Rv. 252178 - 01). Tale opzione risulta coerente con gliinsegnamenti delle Sezioni Unite che, sin dalla pronuncia Sez. U, n. 11 del 22/3/2000,Audino, Rv. 215828, hanno stabilito come, in tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emessodal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, allaCorte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato e anche la sussistenza delle esigenze cautelari.Deve escludersi, pertanto, che alla Corte di cassazione spetti il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione diuna diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976).2.2. Tanto premesso, il ricorso dell'indagato è formulato secondo uno schema dicensura che travalica il perimetro del sindacato di legittimità, così come ricostruito, laddovela motivazione del Tribunale sull'attualità delle ragioni cautelari è confortante e logica,ancorata ai seguenti elementi di fatto, adeguatamente esposti: i) l’intenso allarme socialedella condotta, perpetrata in luogo pubblico e alla presenza dei numerosi avventoridell’esercizio commerciale; ii) la futilità del motivo che ha connotato negativamentel’occasionalità della condotta, che dà contezza dell’assoluta gratuità dell’azione criminosa; iii)la pervicacia dell’azione, poiché gli indagati proseguirono a percuotere la vittima, nonostantele ferite già inferte e la rincorsero quando, per pochi istanti, questa era riuscita a guadagnarsiuna via di fuga; iv) il concomitante addebito di lesioni personali nei riguardi di Noè che,sebbene estraneo al titolo cautelare, ha reso ulteriormente evidente la portata violentadell’azione, estesa a persona semplicemente intervenuta in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta,dunque, di elementi tutti ritenuti, con motivazione priva di fratture logiche, soccombentirispetto a quelli – immotivatamente enfatizzati dalla difesa – della giovane età edell’incensuratezza.La motivazione è congrua ed assolutamente rispettosa del principio espresso in sede dilegittimità secondo cui, «in tema di misure cautelari personali, l'accertamento dei requisiti dirichiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamentie delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attualicondizioni, non essendo, invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossime facilitanti lariproduzione del reato» (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476 – 01; Sez.5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01).3. Analoghe considerazioni valgono in punto di adeguatezza della misura massima,avversata dal ricorrente con il secondo e quarto motivo che possono essere trattaticongiuntamente, attesa la connessione logica delle questioni dedotte.Il Tribunale – muovendo dalla descritta concreta gravità dei fatti e dall’assenza dicapacità di autocontrollo dell’indagato, fondata su elementi obiettivi e indicati nelprovvedimento – ha formulato una valutazione di esclusiva adeguatezza della custodiacautelare in carcere sulla base di una motivazione rispettosa del principio secondo cui «Intema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regimespeciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamentocirca l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza,deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specificheragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneitàdella custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela». Conclusivamente, osserva ilCollegio, come alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni, in cui tale giudizio siriflette, sono mosse obiezioni del tutto aspecifiche. 4. Come anticipato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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