CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 dicembre 2021
Cassazione n. 41684/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7557 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 01567840218), in per- sona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H06 A952R) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64S01 H224G) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76H16 H224X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Reg- gio Calabria n. 975/2019, pubblicata in data 27 novembre 2019 (e che si assume notificata in data 17 dicembre 2019); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 1° dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa PBS [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha promosso l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in virtù di un assegno bancario insoluto e protestato. Ric. n. 7557/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7557/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 10798/2021 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 41684/2021Data pubblicazione 27/12/2021 dell’art. 615 c.p.c., sostenendo di non essere obbligato in pro- prio, ma di avere sottoscritto l’assegno esclusivamente quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. La società procedente, preso atto della fondatezza delle ragio- ni del debitore, ha rinunciato all’esecuzione, che è stata di- chiarata estinta. Nel giudizio di merito a cognizione piena, il Tribunale di Reg- gio Calabria ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’opposizione, compensando le spese processuali. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della deci- sione di primo grado, ha invece condannato la PBS [OSCURATO:PERSONA]- vice S.r.l. a pagare le spese del doppio grado di giudizio, sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale. Ricorre la PBS [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di un unico moti- vo. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile e/o manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (con specifico riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c.)». Il ricorso è, per un verso, manifestamente infondato, per altro verso inammissibile. Ric. n. 7557/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7557/2020 La corte di appello, confermata la cessazione della materia del [OSCURATO:PERSONA] sezionale 10798/2021Numero di raccolta generale 41684/2021 contendere sul merito dell’opposizione già dichiarata dal giudi-Data pubblicazione 27/12/2021 ce di primo grado (per avere l’opposta rinunziato al processo esecutivo, riconoscendo la fondatezza delle ragioni poste dall’esecutato alla base dell’opposizione), ai fini della regola- mentazione delle spese di lite ha applicato il disposto dell’art.91 c.p.c., condannando la parte virtualmente soccombente al rimborso di dette spese in favore di quella virtualmente vitto- riosa (in base al cd. principio della soccombenza virtuale). Non vi sono dubbi, del resto, sulla situazione di integrale soc- combenza (virtuale) della società opposta, nel merito, non es- sendo ormai più neanche in discussione che il titolo esecutivo da essa azionato fosse riferibile esclusivamente alla società della quale il [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante e non a quest’ultimo in proprio e, quindi la fondatezza dell’opposizione, tanto da avere la stessa creditrice proceden- te rinunciato al processo esecutivo. È pertanto sufficiente, sul punto, ribadire che – contrariamen- te all’assunto della società ricorrente – la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenu- to a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese della parte integralmente soccombente, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01; successivamente: Sez. 3, [OSCURATO:PERSONA]. n. 7557/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7557/2020 tenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 10798/2021Numero di raccolta generale 41684/20211, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3Data pubblicazione 27/12/2021, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 - 01). E tali principi devono ritenersi operanti anche nel caso in cui sia il giudice di secondo grado ad applicare il principio della soc- combenza (nella specie virtuale), ai sensi dell’art. 91 c.p.c., dopo che il giudice di primo grado aveva invece ritenuto sussi- stenti motivi sufficienti per disporre la compensazione, ai sen- si dell’art. 92 c.p.c.. Le censure di cui al ricorso – nella parte in cui si sostiene che sarebbe necessaria una adeguata motivazione al fine di esclu- dere la possibile compensazione delle spese di lite, anche in caso di integrale soccombenza, pur virtuale, di una delle parti – devono ritenersi, quindi, manifestamente infondate. D’altra parte, nella specie, la corte di appello ha comunque ri- tenuto di illustrare espressamente e compiutamente le ragioni che la hanno indotta a non esercitare il potere discrezionale di disporre la compensazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale). Tali ragioni trovano fondamento in un accertamento di fatto – avente ad oggetto la scelta della società creditrice procedente di avviare l’azione esecutiva contro il [OSCURATO:PERSONA], pur in mancanza di un valido titolo esecutivo nei suoi confronti, imputabile ad una superficiale verifica del protesto del titolo fatto valere – che risulta attinente all’oggetto della controversia ed ai motivi del suo esito ed è sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. Sotto questo aspetto, il ricorso si risolve, oltre che nella con- testazione dell’esercizio di un potere discrezionale ed insinda- cabile del giudice del merito, anche nella contestazione di in- censurabili accertamenti di fatto dallo stesso svolti e sostenuti Ric. n. 7557/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7557/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 10798/2021 da motivazione adeguata, il che non è consentito nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 41684/2021Data pubblicazione 27/12/2021 di legittimità. 2. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore del difensore del controricorrente, avvoca- to [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta dichiarazione di an- ticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, li- quidandole in complessivi € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distra- zione in favore del difensore del controricorrente, avvo- cato [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 1° dicembre 2021. Ric. n. 7557/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7557/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 10798/2021 Il presidente [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 41684/2021 Adelaide AMENDOLA Data pubblicazione 27/12/2021 Ric. n. 7557/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m