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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 13569/2026

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l 12/02/2025 dalla Corte di appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], replicando alle conclusionidel Pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, parzialmenteriformando la sentenza resa l'8 novembre 2022 dal Tribunale di Catania, per quel chequi rileva, ha, sull'accordo delle parti e previa rinunzia dei motivi di appello,rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA]; ha respinto l'appello proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermando la responsabilità inordine ai reati loro rispettivamente ascritti e il trattamento sanzionatorio disposto inprimo grado e ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA].

L’odierno giudiziocostituisce l’esito di un più ampio procedimento che vedeva imputati i predetti ricorrentie altri soggetti per avere partecipato ad un'associazione dedita alla commissione dirapine e per avere commesso numerose rapine ed una serie di reati connessi.2.

Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso i suindicati imputati.3. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore di fiducia AlessandroLapertosa, deduce, con due distinti motivi, violazione degli artt. 189 e 213 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato peril reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. contestato al capo A della rubrica (sic), poiché laCorte di appello ha confermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordinealla rapina perpetrata nella filiale del Monte dei Paschi di Siena sita nel comune di PiazzaArmerina, esclusivamente sulla base del riconoscimento effettuato da un verbalizzante,che lo ravvisava nelle immagini riprese dalle videocamere a circuito chiuso.

La difesa haproposto appello, osservando che l'atto di individuazione diviene utilizzabile solopersonale o, comunque, di acquisire una testimonianza in grado di suffragare quanto asuo tempo individuato.Tale vaglio di attendibilità comporta che, a prescindere dalle modalità dellaindividuazione e – quindi - anche nell'ipotesi in cui il riconoscimento sia operato daagenti della Polizia giudiziaria, il giudice non è esonerato dalla valutazione della efficaciadimostrativa questo atto.

Inoltre, al fine di evitare che l'individuazione trascenda inun'affermazione del tutto arbitraria, sono necessari riscontri, costituiti da dati estrinseciche confermino l'attendibilità del riconoscimento e l'effettiva presenza dell'indagato sulluogo del delitto.Nel caso in esame, l'assenza di qualsivoglia elemento di riscontro della presenzadell'imputato nei pressi dell'abitazione in cui veniva effettuato il furto non consente dipervenire ad una affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.La Corte di appello non ha operato alcun vaglio sulla attendibilità di questoriconoscimento limitandosi a richiamare la testimonianza del verbalizzante e pertantomerita censura, poiché non ha verificato la efficacia dimostrativa di questa prova atipicanon assolvendo all'obbligo di valutazione di un elemento probatorio.4. [OSCURATO:PERSONA], condannato per quattro rapine aggravate, ha dedotto, qualeunico motivo: manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadei gravi indizi di reato per i delitti contestati ai capi E (rapina del 12/1/2010), F (rapinadel 18/12/2009), G (rapina del 17/12/2009) ed R (rapina del 13/1/2009) dellaimputazione e mancanza assoluta di motivazione per i capi F, G ed R.I fatti riguardano quattro rapine commesse nel territorio milanese il 17 e 18dicembre 2009 e il 12 e 13 gennaio 2010.

All'imputato è stato attribuito il ruolo di basistadell'associazione, con il compito di fornire supporto logistico e di procurare auto, motoe schede telefoniche.La tesi accusatoria è fondata sull'esito della perquisizione eseguita il 14 gennaio2010 in casa di [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva la presenza degli effetti personali dei duecoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti quali autori materiali delle due rapineconsumate due giorni prima e veniva rinvenuta parte della refurtiva, e sul contenuto dialcune intercettazioni telefoniche tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] e altre treconversazioni intercorse tra gli altri correi, aventi presumibilmente ad oggettoriferimenti allo [OSCURATO:PERSONA], mai menzionato nominativamente: si tratta, a giudizio delricorrente, di elementi indiziari non dotati di gravità, precisione e concordanza e nonidonei a fondare il giudizio di colpevolezza.In particolare, la difesa osserva che il ruolo di basista del gruppo attribuito aSpeciale si desume da una conversazione intrattenuta tra i coimputati il 21 dicembre2009, ma la Corte non ha considerato che, nel corso del dialogo, gli interlocutorimanifestano le proprie preoccupazioni in merito al possibile rifiuto della loro richiesta daparte dello [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, è processualmente provato che l'imputato si sia sottrattoa detta richiesta, poiché nel progressivo del 21 dicembre 2009 i predetti si lamentanodi non avere a disposizione alcuna vettura.A giudizio della difesa, nessuna condotta specifica è imputabile a [OSCURATO:PERSONA] che silimitava ad intrattenere rapporti amicali con suoi conterranei, i quali hanno approfittatodella sua ospitalità e lo hanno coinvolto in fatti a lui del tutto estranei.Detto assunto troverebbe conferma in un’intercettazione del 24 gennaio 2010progr. n. 87, nella quale [OSCURATO:PERSONA] chiede a [OSCURATO:PERSONA] se fosse disponibile a fornireospitalità e questi respinge la richiesta, precisando che eventualmente avrebbe potutoricevere soltanto una persona.

Ciò dimostra che dopo la perquisizione domiciliare delprecedente 14 gennaio, l'imputato si era reso conto delle circostanze e aveva preso ledistanze dai soggetti che aveva ospitato.Osserva il ricorrente che l'imputato non ha mai partecipato a detti reati; non hamai posto in essere condotte materiali e si è limitato a intrattenere rapporti con i correi.Il ricorso indica, poi, alcune conversazioni telefoniche da cui dovrebbe desumersi laestraneità dello [OSCURATO:PERSONA] alle rapine consumate, ma, a dispetto di quanto ritenuto dallaCorte d'appello, dal loro tenore emerge all'evidenza che [OSCURATO:PERSONA] non aveva bisognodi ottenere denaro dal suo interlocutore, vista la partecipazione alla rapina di cui al capoE, e cercava soltanto di ottenere un contributo economico, paventando un bisogno cuisopperire mediante un prestito.

Questa circostanza, desumibile dalla motivazione dellasentenza relativa al reato associativo, si riverbera sulla prova della partecipazione diSpeciale [OSCURATO:PERSONA] ai reati contestati ai capi E ed R, considerato, peraltro, che il giornodopo, a casa dello [OSCURATO:PERSONA], vengono trovati gli effetti personali del [OSCURATO:PERSONA] e il profittodelle rapine.Quanto alle rapine commesse in Melegnano il 17 dicembre 2009 e in Melzo il 18dicembre 2009 (capi G ed F), [OSCURATO:PERSONA] viene coinvolto solo perché le celled'aggancio dei telefoni degli autori materiali della rapina gravitavano in luoghi vicini allasua abitazione.

Si tratta di elementi insufficienti ad affermare la sua penaleresponsabilità.

Questo elemento in assenza di contatti telefonici o incontri tra gli autorimateriali dei reati non consentono di fondare un giudizio di responsabilità.5. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, quale unico motivo, violazione di leggee vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato con ilruolo di promotore dell’associazione a delinquere, poiché il predetto non avrebbe svoltodetto ruolo in quanto non si sarebbe adoperato per costituire il sodalizio, né avrebbecoordinato le risorse associative assumendo funzioni decisionali, sicché non può ritenersiné promotore né organizzatore del gruppo.Dal compendio probatorio non emergono elementi che lo indichino come coluiche emanava gli ordini o le direttive.6. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di associazione a delinquere contestatoal capo E e del reato di rapina in Taurianova commesso l'11 dicembre 2009 contestatoal capo D, ha dedotto:6.1.

Violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. e vizio dimotivazione in quanto la responsabilità dell'imputato si basa su attività di intercettazionie sul suo preteso coinvolgimento nei reati fine, dai quali tuttavia il predetto è statoassolto.

Non emergono elementi per dimostrare il coinvolgimento dell'imputato nel reatoassociativo poiché i richiami alla cassa comune, al linguaggio cifrato e ad altri elementiorganizzativi sono generici e non riferibili al [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni riportate sonoambigue e prive di valore univoco.6.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato contestato alcapo D della rubrica poiché la Corte fornisce una motivazione carente ed illogica in ordineal coinvolgimento dell'imputato nella rapina commessa l'11 dicembre 2009 aTaurianova, anche con riferimento alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1cod. pen. (v. pag. 27 sentenza di primo grado).Il ricorrente osserva che manca una prova diretta del coinvolgimento del Marinoalla rapina; nessun teste lo identifica quale partecipe all'azione criminosa; l'utilizzo nelleconversazioni di codici criptici comporta che le stesse risultano interpretate in manieraarbitraria e senza alcun riscontro fattuale circa il suo coinvolgimento nell'azionedelittuosa; la constatazione che il telefono di un coimputato fosse spento e poi riaccesonon dimostra la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA].6.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego dellecircostanze attenuanti generiche poiché la Corte ha motivato il rigetto dello specificomotivo formulato con il gravame richiamando i precedenti penali dell'imputato, ma nonha tenuto conto che molti precedenti sono risalenti ad oltre vent'anni prima e la Corteha omesso ogni valutazione individualizzata del percorso personale del [OSCURATO:PERSONA].7. [OSCURATO:PERSONA], condannato per la rapina contestata al capo D dellarubrica e commessa in Taurianova l'11 dicembre 2009, ha dedotto:7.1.

Vizio di motivazione e violazione degli artt. 110, 628, terzo comma, n. 1cod. pen. e 192 cod. proc. pen. poiché la Corte territoriale, nel confermare laresponsabilità penale dell'imputato in relazione al reato contestatogli, si è limitata adaderire acriticamente alle conclusioni della sentenza di primo grado, senza valutare ledoglianze difensive esposte con l'appello e risolvere i punti critici dello sviluppo logicodella prima pronunzia.

La sentenza si fonda esclusivamente sulle risultanze delleintercettazioni telefoniche e sulla localizzazione dell'utenza telefonica in uso all'imputatomediante l'aggancio ad una cella prossima al luogo in cui si è consumata la rapina, masi tratta di elemento indiziario che non può da solo fondare un giudizio di responsabilità,come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità.Pare dunque evidente la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine allavalutazione della prova, considerato che la Corte di appello ha travisato una risultanzaprobatoria al fine di pervenire alla conferma del giudizio di responsabilità a dispetto deiprincipi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità.7.2.

Vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cuiall'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., poiché la Corte non ha formulato alcunragionamento logico giuridico in grado di superare i puntuali rilievi difensivi.Ritiene il ricorrente che l'aggravante in questione debba essere esclusa poichéMalerba non è mai stato visto nei pressi del luogo di consumazione del reato e mancala prova della sua consapevolezza di partecipare alla rapina e in ordine alle modalità concui è stato effettivamente eseguito il delitto e quindi sull'effettivo numero deipartecipanti.7.3.

Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante dicui all'art. 114 cod. pen. poiché, avuto riguardo alle fasi preparatorie e organizzative, ilcomportamento del [OSCURATO:PERSONA] ha avuto una rilevanza marginale all'interno dellacompagine criminale e l'apporto da lui prestato può essere ritenuto di minima rilevanza,secondo un giudizio di prognosi postuma.7.4.

Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanzedi equivalenza sulle contestate aggravanti.

La Corte, infatti, ha escluso gli elementiallegati dalla difesa a sostegno dell'invocato beneficio senza fornire al riguardo adeguatamotivazione.7.5.

Vizio di motivazione e violazione dell'art. 133 cod. pen. in ordine alladeterminazione del trattamento sanzionatorio poiché la Corte, facendo applicazione deicriteri di cui all'art. 133 cod. pen., avrebbe dovuto valutare la personalità del ricorrentee la gravità del reato mentre sul punto non ha spiegato le ragioni e i criteri e che hannoispirato il suo potere discrezionale, imitandosi ad un generico richiamo all'entità del fattoe alla personalità dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili, poiché per lo più, propongono motivi sovrapponibilie reiterano le censure già formulate con l’appello, cui la Corte territoriale ha fornitoadeguate risposte, congrue alle emergenze processuali e conformi ai principi dettati intema dalla giurisprudenza di legittimità.

Si tratta, peraltro, di censure non consentite inquanto esula dal sindacato di questa Corte una rivalutazione di merito del compendioprobatorio posto a sostegno dell’affermazione di responsabilità.Sostanzialmente i ricorrenti, con argomentazioni diverse, finiscono percontestare la valenza indiziaria delle emergenze processuali e la ricostruzione condivisadai giudici di merito e lamentano formalmente vizi della motivazione, ma di fattocensurano alcuni elementi dell’articolato compendio indiziario, proponendone unalettura parcellizzata e atomistica, ed invocano, nella sostanza, una ricostruzionealternativa delle emergenze processuali, di natura del tutto congetturale e smentitadalle emergenze processuali.2.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].L'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato edè anche generico, poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appelloa pagina 15 della sentenza impugnata.Deve premettersi che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reatodi rapina aggravata commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 6 gennaio 2009, a lui ascritto al capoV della rubrica, sicchè i riferimenti del ricorso ad un reato di furto in abitazionecontestato al capo A della rubrica sono all’evidenza frutto di refusi.La sentenza afferma che i due autori della rapina entrarono nei locali della bancaa viso scoperto e il correo dell'odierno ricorrente è stato condannato con rito abbreviatosulla base della comparazione visiva tra le immagini del sistema interno divideosorveglianza e la sua effige; la descrizione fisica del secondo rapinatore coincidecon le caratteristiche fisiche del [OSCURATO:PERSONA].E’ noto che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiutanel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di unapercezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione,sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimentobensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizionetestimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen.per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il liberoapprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01).La Corte territoriale ha spiegato (pagina 15 della sentenza impugnata) che ilriconoscimento dell’odierno ricorrente è stato effettuato sulla base di una comparazionedi immagini molto chiare, trattandosi di un rapinatore che aveva agito a volto scoperto,e in presenza di elementi fisici altamente individualizzanti, tra cui l'altezza superiore allamedia, pari a 1,90 m.; inoltre, il Collegio ha dato atto di avere visionato in camera diconsiglio i fotogrammi e la foto segnaletica del [OSCURATO:PERSONA] anche a figura intera,apprezzandone l'assoluta coincidenza; infine, pur dando atto di non avere rinvenuto agliprimo grado resa dal Gup di Catania a carico dei coimputati che avevano scelto il ritoabbreviato, acquisita agli atti del processo, era emerso che in sede di interrogatoriodinanzi al Gip di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere commesso la rapina inquestione, dichiarando di avere agito in concorso con Tripolone.Ne consegue che, a dispetto di quanto rassegnato con l’impugnazione,l'affermazione di responsabilità dell'imputato non si basa esclusivamente sulriconoscimento informale effettuato dal verbalizzante, ma anche su elementi probatoridi diversa natura che concorrono nel confermare la piena attendibilitàdell’individuazione.3.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].A [OSCURATO:PERSONA] è addebitato di avere svolto il ruolo di basista in relazione aquattro rapine commesse nell'hinterland milanese tra gennaio 2009 e dicembre 2010, enon va trascurato che il predetto rispondeva anche del reato associativo, che è statodichiarato prescritto.L’unico articolato motivo di ricorso, che censura la valutazione del compendioprobatorio in ordine all’affermazione di responsabilità per i delitti addebitati, risultagenerico, manifestamente infondato e non consentito, poiché, pur deducendoformalmente vizi della motivazione, non si confronta con la motivazione complessivadella sentenza, invoca in sostanza una diversa valutazione delle emergenze processualie formula censure di merito che esulano dal sindacato di questa Corte.Giova premettere che, in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative allaviolazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti i criteri di valutazione della prova,non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità,inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione dilegge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicatidalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimentoimpugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n.42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01).Nel caso di specie non ricorre neppure il dedotto vizio della motivazione.La Corte ha infatti valorizzato l’esito della perquisizione eseguita nella suaabitazione il 14 gennaio 2010, due giorni dopo la rapina alla banca di Cernusco sulnaviglio, da cui è emerso che in quei giorni [OSCURATO:PERSONA] ospitava [OSCURATO:PERSONA],ritenuto il coordinatore del gruppo di rapinatori che operavano nel Nord Italia, e i dueesecutori materiali delle rapine, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nell’occasione veniva, inoltre,rinvenuta parte della refurtiva nella borsa del [OSCURATO:PERSONA].

Detto rinvenimento offre sicuroriscontro alle conversazioni intercorse con gli altri correi e soggette ad intercettazione,da cui emerge il ruolo di supporto e l’attivazione personale di [OSCURATO:PERSONA] non solo nelgarantire accoglienza ai correi che operavano in trasferta, ma anche nel reperimento diveicoli e mezzi necessari per l’esecuzione delle condotte criminose.Anche l’affermazione di concorso nelle rapine consumate nel dicembre 2009contestate ai capi G ed F si fonda sull’interpretazione di alcune intercettazioni esull’analisi dei tabulati telefonici, ma presuppone logicamente lo stabile coinvolgimentonel gruppo dedito alla commissione delle rapine e l’accertata disponibilità del ricorrentea fornire aiuto e assistenza agli altri sodali nella consapevolezza di agire per un obiettivocomune.A pagina 20 della sentenza impugnata, la Corte territoriale riconosce che per lealtre rapine, commesse in Lombardia e contestate ai capi F ed R, la prova indiziaria asostegno della partecipazione dell'imputato deriva dal fatto che si tratta di rapinecommesse con le medesime modalità ad opera dal medesimo gruppo e che i telefoni deicorrei agganciano celle telefoniche nei pressi della casa dello [OSCURATO:PERSONA], a riprova delfatto che la casa del ricorrente fosse la base operativa delle rapina consumate intrasferta su quel territorio.Risulta al riguardo significativo che l’odierno ricorrente viene indicato dai correicon il termine “zio” e “zio [OSCURATO:PERSONA]” e che costoro sapevano di poter contare o potercomunque avanzargli richieste specifiche, in quanto non si limitava a ospitarli nella suaabitazione, ma si rendeva disponibile a collaborare nella ricerca di mezzi, la cui utilitàtrova agevole spiegazione nella consumazione di un fatto illecito e palesa la suaconsapevolezza di offrire un contributo all’obiettivo illecito perseguito dal gruppo.Questi elementi desunti dalle intercettazioni vengono utilizzati dalla Corte perdimostrare, con argomentazioni logiche e immuni dai vizi dedotti, come la permanenzadei due rapinatori a casa dell'imputato non fosse frutto di una mera coincidenza e dellospirito di ospitalità del ricorrente verso suoi conterranei.Inoltre, non è manifestamente illogico affermare che [OSCURATO:PERSONA] sia stato coinvoltocon il ruolo di supporto anche nell'esecuzione delle due rapine commesse pochi giorniprima di quelle eseguite nel gennaio 2010, in relazione alle quali [OSCURATO:PERSONA] ha certamentesvolto il ruolo di basista; sebbene, in ordine alle prime, militi solo un elemento indiziario,costituito dall'aggancio delle celle da parte degli autori della rapina stessa, tale elementoassume un significato ben più pregnante se si considera il contesto associativo in cui siinserisce il ruolo dello [OSCURATO:PERSONA] e l’analogia dei reati fine consumati dai medesimiimputati e in assenza di elementi distonici, che non sono stati neppure allegati dalladifesa.Va inoltre rilevato che la Corte territoriale, a pagina 18 della sentenza impugnata,dà atto che la difesa non aveva formulato se non generiche osservazioni, a fronte di unaarticolata motivazione del Tribunale in merito ad elementi che, pur avendo naturaindiziaria sono caratterizzati dall’essere concordanti e di particolare pregnanza epertanto idonei a palesare la responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine alla suapartecipazione all'associazione e ai singoli reati contestati.Analoga genericità deve ravvisarsi nel ricorso, che non si confronta con questavalutazione del Collegio di secondo grado e si limita a censurare in modo non specificoil tenore delle conversazioni intercettate, senza consentire a questa Corte dicomprendere le ragioni specifiche della doglianza.La censura non supera quindi il vaglio di ammissibilità.4.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].Tale ricorso, avente ad oggetto l’affermazione della responsabilità per il delittoex art. 416-bis cod. pen., appare inammissibile, stante l’intervenuto concordato sullapena.Invero, secondo giurisprudenza consolidata “In tema di concordato in appello, ilgiudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effettodevolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita lasua cognizione ai motivi non rinunciati; e non è neppure tenuto a motivare sul mancatoproscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 del codice di procedurapenale, in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della penasu richiesta delle parti e quello di cui all'art. 599-bis del codice di procedura penale;determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisceal giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto(non solo in punto di affermazione di responsabilità), fatta eccezione per il decorso deltermine di prescrizione in data precedente alla decisione concordataria” (cfr., ex multis,Sez. 2, n. 20514 del 17/04/2024, Zazze, non mass.) ovvero l’applicazione di una penaillegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).Con l’ulteriore corollario che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo aquestioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzionedell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla partedall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondogrado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso ilgiudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione”Ne consegue che la contestazione, afferente ai punti della responsabilità e dellaqualificazione giuridica del fatto, del ruolo di organizzatore del ricorrente è motivorinunciato e non più sindacabile in sede di legittimità.5.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].5.1.

Il primo motivo di ricorso, che si appunta sull’affermazione di responsabilitàper il reato associativo, è generico poiché ripropone pedissequamente il tenore delmotivo di appello e non prende in considerazione la risposta offerta dalla Corte di appelloche, alle pagine 22 e 23 della sentenza impugnata, dopo avere riportato i princìpiaffermati in tema dalla giurisprudenza, ha valorizzato i diversi elementi sintomatici dellaesistenza di una vera e propria organizzazione stabilmente dedita alla consumazione dirapine sul territorio nazionale e caratterizzata dalla presenza di più persone cheintrattenevano frequenti rapporti e contatti tra loro; svolgevano ruoli e funzioni definitenell’ambito di un preventivo accordo criminoso; utilizzavano mezzi comuni; avevano adisposizione una cassa comune; si occupavano di fornire assistenza economica e legalealle famiglie dei sodali tratti in arresto e detenuti; adottavano nelle conversazioni unlinguaggio crptico solo a loro comprensibile: in sintesi, agivano nella pienaconsapevolezza di potere contare sugli altri affiliati per il perseguimento dei comuniobiettivi criminosi.5.2.

Il secondo motivo di ricorso, che censura la motivazione in ordine al concorsodel [OSCURATO:PERSONA] nella rapina eseguita a Taurianova e contestata al capo D della rubrica,materialmente eseguita dai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati ex art.444 cod. proc. pen. con sentenza irrevocabile, deve ritenersi non consentito poiché apag. 24 della sentenza impugnata la Corte territoriale ha innanzitutto osservato che ilmotivo di appello dedotto era generico, sicchè non si è verificato l’effetto devolutivodell’impugnazione, e il ricorrente nulla deduce al riguardo, così incorrendo anche nelvizio di genericità.In presenza di un motivo di appello generico e pertanto inammissibile siinterrompe quella catena devolutiva che costituisce il necessario presupposto delloscrutinio valutativo e delimita la cognizione di questa Corte di legittimità.Il motivo di ricorso è comunque manifestamente infondato, poiché gli elementiprobatori sono stati correttamente evidenziati dalla sentenza impugnata.

In particolare,emerge che [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenuto una serie di contatti telefonici con gli esecutorimateriali della rapina eseguita a Taurianova ed aveva svolto una funzione di appoggiodegli esecutori del reato, dovendosi incontrare con loro sùbito prima della rapina erecandosi poi sino a Messina, subito dopo l’esecuzione della stessa; inoltre, siintratteneva a parlare con i correi della trasferta calabrese utilizzando un linguaggiocifrato e – ancòra - nel corso di una intercettazione, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], parlandocon [OSCURATO:PERSONA] che gli chiedeva notizie del [OSCURATO:PERSONA], rispondeva che lo stavaraggiungendo, a riprova del coinvolgimento di quest’ultimo nella programmazione deldelitto in corso di esecuzione.La Corte con argomentazioni non manifestamente illogiche ha condiviso l’itermotivazionale del Tribunale, secondo cui questi elementi palesano il ruolo di supportodella trasferta e di agevolazione del rientro dei due rapinatori dal luogo della rapina.5.3.

La censura relativa all’aggravante di cui all’art. 416-bis, primo comma, cod.pen. è all’evidenza del tutto eccentrica rispetto al capo d’imputazione e all’aggravantecontestata in imputazione e ritenuta in sentenza.5.4.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte hareso adeguata motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche, evidenziandoche l’imputato è gravato da numerosi precedenti anche specifici (almeno diciassette)alcuni dei quali sono stati commessi dopo i fatti oggetto del presente processo ed èchiaro che anche soltanto per questa considerazione l'imputato non risulta meritevoledel beneficio invocato, peraltro in assenza di allegazioni favorevoli a supporto.6.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].6.1.

Il primo motivo di ricorso è generico in quanto la Corte rende motivazionecongrua ed esaustiva a pagina 26 della sentenza impugnata, evidenziando che il giornoprima della rapina il ricorrente veniva convocato da [OSCURATO:PERSONA], uno degli autori materialidel delitto, che doveva fargli una proposta da cui avrebbe tratto guadagno.

Inoltre, inoccasione della rapina, il telefono cellulare del [OSCURATO:PERSONA] agganciava le celle telefonicheposte in Calabria a poca distanza dal luogo dove [OSCURATO:PERSONA] commette la rapina e a quasitre ore di auto dalla città di Catania, in cui risiede.

Tale presenza in loco, letta unitamentealla telefonata del giorno prima e al complesso delle indagini svolte intorno alla figuradel [OSCURATO:PERSONA] e all'esistenza di una associazione dedita alla commissione di rapine, palesail suo coinvolgimento nel delitto con il compito di agevolare il rientro dei correi.Osserva inoltre la Corte territoriale che l'appello non si confronta con quantoriportato a pagina 27 della motivazione del Tribunale, in cui vengono evidenziati glielementi che hanno consentito alla Polizia di attribuire al ricorrente l’identità dell’ “amicodel cugino” di cui parlano gli altri correi.6.2.

La seconda censura è manifestamente infondata poiché la rapina inquestione è stata consumata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in territorio distante dal luogo diresidenza dei due autori e, in ragione dei contatti telefonici intercorsi prima della rapinae dei tabulati telefonici, si evince che [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un ruolo di supporto nella fugaed era presente nei pressi del luogo di commissione della rapina.Pertanto, deve ritenersi che la Corte ha reso corretta motivazione in ordine allacontestata aggravante, osservando che non può dubitarsi della conoscenza da partedell'imputato della presenza di due persone coinvolte nella esecuzione materiale dellarapina, in quanto nel suo ruolo di supporto degli autori materiali del delitto, non potevanon conoscere il numero dei soggetti da prelevare e riportare a casa.6.3.

La terza censura in ordine al mancato riconoscimento dell’art. 114 cod. pen.è generica e manifestamente infondata.Va ricordato che, in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazionedell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficienteuna minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quellarealizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzatonell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve,rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del criminecommesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfara', Rv. 284771-01).A pagina 28 della sentenza impugnata la Corte ha respinto la richiesta diriconoscimento di detta attenuante con motivazione corretta e conforme ai princìpisuindicati, valorizzando il ruolo di supporto addebitato al [OSCURATO:PERSONA], che non ha reso alriguardo alcuna versione alternativa.6.4.

La quarta censura è manifestamente infondata poiché la Corte ha spiegatoche [OSCURATO:PERSONA] ha riportato ben sedici condanne per reati commessi tra il 1997 e il 2016 etra queste per cinque rapine, spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e altri reati,che dimostrano una sua assoluta propensione e spiccata pericolosità sociale e ne hacorrettamente desunto un elemento ostativo a prevedere in suo favore un trattamentodi particolare indulgenza.[OSCURATO:PERSONA] che, nel lungo periodo di tempo trascorso rispetto ai fatti contestati,l'imputato ha continuato a delinquere, mostrando di non volere usufruire delle possibilitàdi risocializzazione offertegli, deve ritenersi conforme ai princìpi affermati in tema ladichiarata impossibilità di formulare nei suoi confronti un giudizio positivo.6.5.

La quinta censura in merito alla determinazione della pena èmanifestamente infondata poiché la stessa è stata determinata nel minimo edittaleprevisto all'epoca dei fatti per la rapina pluriaggravata dal numero delle persone e,secondo consolidata giurisprudenza, nel caso in cui il giudice non voglia discostarsi dalminimo edittale non ha la necessità di adottare specifica motivazione in ordine allagraduazione della pena.7.

Per le ragioni sin qui evidenziate, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruoliquidare in euro tremila, in ragione del grado di colpa nella presentazionedell’impugnazione.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Roma 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 12/02/2025 dalla Corte di appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], replicando alle conclusionidel Pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, parzialmenteriformando la sentenza resa l'8 novembre 2022 dal Tribunale di Catania, per quel chequi rileva, ha, sull'accordo delle parti e previa rinunzia dei motivi di appello,rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA]; ha respinto l'appello proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermando la responsabilità inordine ai reati loro rispettivamente ascritti e il trattamento sanzionatorio disposto inprimo grado e ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA]. L’odierno giudiziocostituisce l’esito di un più ampio procedimento che vedeva imputati i predetti ricorrentie altri soggetti per avere partecipato ad un'associazione dedita alla commissione dirapine e per avere commesso numerose rapine ed una serie di reati connessi.2. Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso i suindicati imputati.3. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore di fiducia AlessandroLapertosa, deduce, con due distinti motivi, violazione degli artt. 189 e 213 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato peril reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. contestato al capo A della rubrica (sic), poiché laCorte di appello ha confermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordinealla rapina perpetrata nella filiale del Monte dei Paschi di Siena sita nel comune di PiazzaArmerina, esclusivamente sulla base del riconoscimento effettuato da un verbalizzante,che lo ravvisava nelle immagini riprese dalle videocamere a circuito chiuso. La difesa haproposto appello, osservando che l'atto di individuazione diviene utilizzabile solopersonale o, comunque, di acquisire una testimonianza in grado di suffragare quanto asuo tempo individuato.Tale vaglio di attendibilità comporta che, a prescindere dalle modalità dellaindividuazione e – quindi - anche nell'ipotesi in cui il riconoscimento sia operato daagenti della Polizia giudiziaria, il giudice non è esonerato dalla valutazione della efficaciadimostrativa questo atto. Inoltre, al fine di evitare che l'individuazione trascenda inun'affermazione del tutto arbitraria, sono necessari riscontri, costituiti da dati estrinseciche confermino l'attendibilità del riconoscimento e l'effettiva presenza dell'indagato sulluogo del delitto.Nel caso in esame, l'assenza di qualsivoglia elemento di riscontro della presenzadell'imputato nei pressi dell'abitazione in cui veniva effettuato il furto non consente dipervenire ad una affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.La Corte di appello non ha operato alcun vaglio sulla attendibilità di questoriconoscimento limitandosi a richiamare la testimonianza del verbalizzante e pertantomerita censura, poiché non ha verificato la efficacia dimostrativa di questa prova atipicanon assolvendo all'obbligo di valutazione di un elemento probatorio.4. [OSCURATO:PERSONA], condannato per quattro rapine aggravate, ha dedotto, qualeunico motivo: manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadei gravi indizi di reato per i delitti contestati ai capi E (rapina del 12/1/2010), F (rapinadel 18/12/2009), G (rapina del 17/12/2009) ed R (rapina del 13/1/2009) dellaimputazione e mancanza assoluta di motivazione per i capi F, G ed R.I fatti riguardano quattro rapine commesse nel territorio milanese il 17 e 18dicembre 2009 e il 12 e 13 gennaio 2010. All'imputato è stato attribuito il ruolo di basistadell'associazione, con il compito di fornire supporto logistico e di procurare auto, motoe schede telefoniche.La tesi accusatoria è fondata sull'esito della perquisizione eseguita il 14 gennaio2010 in casa di [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva la presenza degli effetti personali dei duecoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti quali autori materiali delle due rapineconsumate due giorni prima e veniva rinvenuta parte della refurtiva, e sul contenuto dialcune intercettazioni telefoniche tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] e altre treconversazioni intercorse tra gli altri correi, aventi presumibilmente ad oggettoriferimenti allo [OSCURATO:PERSONA], mai menzionato nominativamente: si tratta, a giudizio delricorrente, di elementi indiziari non dotati di gravità, precisione e concordanza e nonidonei a fondare il giudizio di colpevolezza.In particolare, la difesa osserva che il ruolo di basista del gruppo attribuito aSpeciale si desume da una conversazione intrattenuta tra i coimputati il 21 dicembre2009, ma la Corte non ha considerato che, nel corso del dialogo, gli interlocutorimanifestano le proprie preoccupazioni in merito al possibile rifiuto della loro richiesta daparte dello [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, è processualmente provato che l'imputato si sia sottrattoa detta richiesta, poiché nel progressivo del 21 dicembre 2009 i predetti si lamentanodi non avere a disposizione alcuna vettura.A giudizio della difesa, nessuna condotta specifica è imputabile a [OSCURATO:PERSONA] che silimitava ad intrattenere rapporti amicali con suoi conterranei, i quali hanno approfittatodella sua ospitalità e lo hanno coinvolto in fatti a lui del tutto estranei.Detto assunto troverebbe conferma in un’intercettazione del 24 gennaio 2010progr. n. 87, nella quale [OSCURATO:PERSONA] chiede a [OSCURATO:PERSONA] se fosse disponibile a fornireospitalità e questi respinge la richiesta, precisando che eventualmente avrebbe potutoricevere soltanto una persona. Ciò dimostra che dopo la perquisizione domiciliare delprecedente 14 gennaio, l'imputato si era reso conto delle circostanze e aveva preso ledistanze dai soggetti che aveva ospitato.Osserva il ricorrente che l'imputato non ha mai partecipato a detti reati; non hamai posto in essere condotte materiali e si è limitato a intrattenere rapporti con i correi.Il ricorso indica, poi, alcune conversazioni telefoniche da cui dovrebbe desumersi laestraneità dello [OSCURATO:PERSONA] alle rapine consumate, ma, a dispetto di quanto ritenuto dallaCorte d'appello, dal loro tenore emerge all'evidenza che [OSCURATO:PERSONA] non aveva bisognodi ottenere denaro dal suo interlocutore, vista la partecipazione alla rapina di cui al capoE, e cercava soltanto di ottenere un contributo economico, paventando un bisogno cuisopperire mediante un prestito. Questa circostanza, desumibile dalla motivazione dellasentenza relativa al reato associativo, si riverbera sulla prova della partecipazione diSpeciale [OSCURATO:PERSONA] ai reati contestati ai capi E ed R, considerato, peraltro, che il giornodopo, a casa dello [OSCURATO:PERSONA], vengono trovati gli effetti personali del [OSCURATO:PERSONA] e il profittodelle rapine.Quanto alle rapine commesse in Melegnano il 17 dicembre 2009 e in Melzo il 18dicembre 2009 (capi G ed F), [OSCURATO:PERSONA] viene coinvolto solo perché le celled'aggancio dei telefoni degli autori materiali della rapina gravitavano in luoghi vicini allasua abitazione. Si tratta di elementi insufficienti ad affermare la sua penaleresponsabilità. Questo elemento in assenza di contatti telefonici o incontri tra gli autorimateriali dei reati non consentono di fondare un giudizio di responsabilità.5. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, quale unico motivo, violazione di leggee vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato con ilruolo di promotore dell’associazione a delinquere, poiché il predetto non avrebbe svoltodetto ruolo in quanto non si sarebbe adoperato per costituire il sodalizio, né avrebbecoordinato le risorse associative assumendo funzioni decisionali, sicché non può ritenersiné promotore né organizzatore del gruppo.Dal compendio probatorio non emergono elementi che lo indichino come coluiche emanava gli ordini o le direttive.6. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di associazione a delinquere contestatoal capo E e del reato di rapina in Taurianova commesso l'11 dicembre 2009 contestatoal capo D, ha dedotto:6.1. Violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. e vizio dimotivazione in quanto la responsabilità dell'imputato si basa su attività di intercettazionie sul suo preteso coinvolgimento nei reati fine, dai quali tuttavia il predetto è statoassolto. Non emergono elementi per dimostrare il coinvolgimento dell'imputato nel reatoassociativo poiché i richiami alla cassa comune, al linguaggio cifrato e ad altri elementiorganizzativi sono generici e non riferibili al [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni riportate sonoambigue e prive di valore univoco.6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato contestato alcapo D della rubrica poiché la Corte fornisce una motivazione carente ed illogica in ordineal coinvolgimento dell'imputato nella rapina commessa l'11 dicembre 2009 aTaurianova, anche con riferimento alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1cod. pen. (v. pag. 27 sentenza di primo grado).Il ricorrente osserva che manca una prova diretta del coinvolgimento del Marinoalla rapina; nessun teste lo identifica quale partecipe all'azione criminosa; l'utilizzo nelleconversazioni di codici criptici comporta che le stesse risultano interpretate in manieraarbitraria e senza alcun riscontro fattuale circa il suo coinvolgimento nell'azionedelittuosa; la constatazione che il telefono di un coimputato fosse spento e poi riaccesonon dimostra la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA].6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego dellecircostanze attenuanti generiche poiché la Corte ha motivato il rigetto dello specificomotivo formulato con il gravame richiamando i precedenti penali dell'imputato, ma nonha tenuto conto che molti precedenti sono risalenti ad oltre vent'anni prima e la Corteha omesso ogni valutazione individualizzata del percorso personale del [OSCURATO:PERSONA].7. [OSCURATO:PERSONA], condannato per la rapina contestata al capo D dellarubrica e commessa in Taurianova l'11 dicembre 2009, ha dedotto:7.1. Vizio di motivazione e violazione degli artt. 110, 628, terzo comma, n. 1cod. pen. e 192 cod. proc. pen. poiché la Corte territoriale, nel confermare laresponsabilità penale dell'imputato in relazione al reato contestatogli, si è limitata adaderire acriticamente alle conclusioni della sentenza di primo grado, senza valutare ledoglianze difensive esposte con l'appello e risolvere i punti critici dello sviluppo logicodella prima pronunzia. La sentenza si fonda esclusivamente sulle risultanze delleintercettazioni telefoniche e sulla localizzazione dell'utenza telefonica in uso all'imputatomediante l'aggancio ad una cella prossima al luogo in cui si è consumata la rapina, masi tratta di elemento indiziario che non può da solo fondare un giudizio di responsabilità,come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità.Pare dunque evidente la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine allavalutazione della prova, considerato che la Corte di appello ha travisato una risultanzaprobatoria al fine di pervenire alla conferma del giudizio di responsabilità a dispetto deiprincipi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità.7.2. Vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cuiall'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., poiché la Corte non ha formulato alcunragionamento logico giuridico in grado di superare i puntuali rilievi difensivi.Ritiene il ricorrente che l'aggravante in questione debba essere esclusa poichéMalerba non è mai stato visto nei pressi del luogo di consumazione del reato e mancala prova della sua consapevolezza di partecipare alla rapina e in ordine alle modalità concui è stato effettivamente eseguito il delitto e quindi sull'effettivo numero deipartecipanti.7.3. Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante dicui all'art. 114 cod. pen. poiché, avuto riguardo alle fasi preparatorie e organizzative, ilcomportamento del [OSCURATO:PERSONA] ha avuto una rilevanza marginale all'interno dellacompagine criminale e l'apporto da lui prestato può essere ritenuto di minima rilevanza,secondo un giudizio di prognosi postuma.7.4. Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanzedi equivalenza sulle contestate aggravanti. La Corte, infatti, ha escluso gli elementiallegati dalla difesa a sostegno dell'invocato beneficio senza fornire al riguardo adeguatamotivazione.7.5. Vizio di motivazione e violazione dell'art. 133 cod. pen. in ordine alladeterminazione del trattamento sanzionatorio poiché la Corte, facendo applicazione deicriteri di cui all'art. 133 cod. pen., avrebbe dovuto valutare la personalità del ricorrentee la gravità del reato mentre sul punto non ha spiegato le ragioni e i criteri e che hannoispirato il suo potere discrezionale, imitandosi ad un generico richiamo all'entità del fattoe alla personalità dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, poiché per lo più, propongono motivi sovrapponibilie reiterano le censure già formulate con l’appello, cui la Corte territoriale ha fornitoadeguate risposte, congrue alle emergenze processuali e conformi ai principi dettati intema dalla giurisprudenza di legittimità. Si tratta, peraltro, di censure non consentite inquanto esula dal sindacato di questa Corte una rivalutazione di merito del compendioprobatorio posto a sostegno dell’affermazione di responsabilità.Sostanzialmente i ricorrenti, con argomentazioni diverse, finiscono percontestare la valenza indiziaria delle emergenze processuali e la ricostruzione condivisadai giudici di merito e lamentano formalmente vizi della motivazione, ma di fattocensurano alcuni elementi dell’articolato compendio indiziario, proponendone unalettura parcellizzata e atomistica, ed invocano, nella sostanza, una ricostruzionealternativa delle emergenze processuali, di natura del tutto congetturale e smentitadalle emergenze processuali.2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].L'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato edè anche generico, poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appelloa pagina 15 della sentenza impugnata.Deve premettersi che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reatodi rapina aggravata commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 6 gennaio 2009, a lui ascritto al capoV della rubrica, sicchè i riferimenti del ricorso ad un reato di furto in abitazionecontestato al capo A della rubrica sono all’evidenza frutto di refusi.La sentenza afferma che i due autori della rapina entrarono nei locali della bancaa viso scoperto e il correo dell'odierno ricorrente è stato condannato con rito abbreviatosulla base della comparazione visiva tra le immagini del sistema interno divideosorveglianza e la sua effige; la descrizione fisica del secondo rapinatore coincidecon le caratteristiche fisiche del [OSCURATO:PERSONA].E’ noto che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiutanel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di unapercezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione,sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimentobensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizionetestimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen.per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il liberoapprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01).La Corte territoriale ha spiegato (pagina 15 della sentenza impugnata) che ilriconoscimento dell’odierno ricorrente è stato effettuato sulla base di una comparazionedi immagini molto chiare, trattandosi di un rapinatore che aveva agito a volto scoperto,e in presenza di elementi fisici altamente individualizzanti, tra cui l'altezza superiore allamedia, pari a 1,90 m.; inoltre, il Collegio ha dato atto di avere visionato in camera diconsiglio i fotogrammi e la foto segnaletica del [OSCURATO:PERSONA] anche a figura intera,apprezzandone l'assoluta coincidenza; infine, pur dando atto di non avere rinvenuto agliprimo grado resa dal Gup di Catania a carico dei coimputati che avevano scelto il ritoabbreviato, acquisita agli atti del processo, era emerso che in sede di interrogatoriodinanzi al Gip di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere commesso la rapina inquestione, dichiarando di avere agito in concorso con Tripolone.Ne consegue che, a dispetto di quanto rassegnato con l’impugnazione,l'affermazione di responsabilità dell'imputato non si basa esclusivamente sulriconoscimento informale effettuato dal verbalizzante, ma anche su elementi probatoridi diversa natura che concorrono nel confermare la piena attendibilitàdell’individuazione.3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].A [OSCURATO:PERSONA] è addebitato di avere svolto il ruolo di basista in relazione aquattro rapine commesse nell'hinterland milanese tra gennaio 2009 e dicembre 2010, enon va trascurato che il predetto rispondeva anche del reato associativo, che è statodichiarato prescritto.L’unico articolato motivo di ricorso, che censura la valutazione del compendioprobatorio in ordine all’affermazione di responsabilità per i delitti addebitati, risultagenerico, manifestamente infondato e non consentito, poiché, pur deducendoformalmente vizi della motivazione, non si confronta con la motivazione complessivadella sentenza, invoca in sostanza una diversa valutazione delle emergenze processualie formula censure di merito che esulano dal sindacato di questa Corte.Giova premettere che, in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative allaviolazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti i criteri di valutazione della prova,non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità,inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione dilegge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicatidalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimentoimpugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n.42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01).Nel caso di specie non ricorre neppure il dedotto vizio della motivazione.La Corte ha infatti valorizzato l’esito della perquisizione eseguita nella suaabitazione il 14 gennaio 2010, due giorni dopo la rapina alla banca di Cernusco sulnaviglio, da cui è emerso che in quei giorni [OSCURATO:PERSONA] ospitava [OSCURATO:PERSONA],ritenuto il coordinatore del gruppo di rapinatori che operavano nel Nord Italia, e i dueesecutori materiali delle rapine, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nell’occasione veniva, inoltre,rinvenuta parte della refurtiva nella borsa del [OSCURATO:PERSONA]. Detto rinvenimento offre sicuroriscontro alle conversazioni intercorse con gli altri correi e soggette ad intercettazione,da cui emerge il ruolo di supporto e l’attivazione personale di [OSCURATO:PERSONA] non solo nelgarantire accoglienza ai correi che operavano in trasferta, ma anche nel reperimento diveicoli e mezzi necessari per l’esecuzione delle condotte criminose.Anche l’affermazione di concorso nelle rapine consumate nel dicembre 2009contestate ai capi G ed F si fonda sull’interpretazione di alcune intercettazioni esull’analisi dei tabulati telefonici, ma presuppone logicamente lo stabile coinvolgimentonel gruppo dedito alla commissione delle rapine e l’accertata disponibilità del ricorrentea fornire aiuto e assistenza agli altri sodali nella consapevolezza di agire per un obiettivocomune.A pagina 20 della sentenza impugnata, la Corte territoriale riconosce che per lealtre rapine, commesse in Lombardia e contestate ai capi F ed R, la prova indiziaria asostegno della partecipazione dell'imputato deriva dal fatto che si tratta di rapinecommesse con le medesime modalità ad opera dal medesimo gruppo e che i telefoni deicorrei agganciano celle telefoniche nei pressi della casa dello [OSCURATO:PERSONA], a riprova delfatto che la casa del ricorrente fosse la base operativa delle rapina consumate intrasferta su quel territorio.Risulta al riguardo significativo che l’odierno ricorrente viene indicato dai correicon il termine “zio” e “zio [OSCURATO:PERSONA]” e che costoro sapevano di poter contare o potercomunque avanzargli richieste specifiche, in quanto non si limitava a ospitarli nella suaabitazione, ma si rendeva disponibile a collaborare nella ricerca di mezzi, la cui utilitàtrova agevole spiegazione nella consumazione di un fatto illecito e palesa la suaconsapevolezza di offrire un contributo all’obiettivo illecito perseguito dal gruppo.Questi elementi desunti dalle intercettazioni vengono utilizzati dalla Corte perdimostrare, con argomentazioni logiche e immuni dai vizi dedotti, come la permanenzadei due rapinatori a casa dell'imputato non fosse frutto di una mera coincidenza e dellospirito di ospitalità del ricorrente verso suoi conterranei.Inoltre, non è manifestamente illogico affermare che [OSCURATO:PERSONA] sia stato coinvoltocon il ruolo di supporto anche nell'esecuzione delle due rapine commesse pochi giorniprima di quelle eseguite nel gennaio 2010, in relazione alle quali [OSCURATO:PERSONA] ha certamentesvolto il ruolo di basista; sebbene, in ordine alle prime, militi solo un elemento indiziario,costituito dall'aggancio delle celle da parte degli autori della rapina stessa, tale elementoassume un significato ben più pregnante se si considera il contesto associativo in cui siinserisce il ruolo dello [OSCURATO:PERSONA] e l’analogia dei reati fine consumati dai medesimiimputati e in assenza di elementi distonici, che non sono stati neppure allegati dalladifesa.Va inoltre rilevato che la Corte territoriale, a pagina 18 della sentenza impugnata,dà atto che la difesa non aveva formulato se non generiche osservazioni, a fronte di unaarticolata motivazione del Tribunale in merito ad elementi che, pur avendo naturaindiziaria sono caratterizzati dall’essere concordanti e di particolare pregnanza epertanto idonei a palesare la responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine alla suapartecipazione all'associazione e ai singoli reati contestati.Analoga genericità deve ravvisarsi nel ricorso, che non si confronta con questavalutazione del Collegio di secondo grado e si limita a censurare in modo non specificoil tenore delle conversazioni intercettate, senza consentire a questa Corte dicomprendere le ragioni specifiche della doglianza.La censura non supera quindi il vaglio di ammissibilità.4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].Tale ricorso, avente ad oggetto l’affermazione della responsabilità per il delittoex art. 416-bis cod. pen., appare inammissibile, stante l’intervenuto concordato sullapena.Invero, secondo giurisprudenza consolidata “In tema di concordato in appello, ilgiudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effettodevolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita lasua cognizione ai motivi non rinunciati; e non è neppure tenuto a motivare sul mancatoproscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 del codice di procedurapenale, in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della penasu richiesta delle parti e quello di cui all'art. 599-bis del codice di procedura penale;determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisceal giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto(non solo in punto di affermazione di responsabilità), fatta eccezione per il decorso deltermine di prescrizione in data precedente alla decisione concordataria” (cfr., ex multis,Sez. 2, n. 20514 del 17/04/2024, Zazze, non mass.) ovvero l’applicazione di una penaillegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).Con l’ulteriore corollario che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo aquestioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzionedell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla partedall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondogrado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso ilgiudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione”Ne consegue che la contestazione, afferente ai punti della responsabilità e dellaqualificazione giuridica del fatto, del ruolo di organizzatore del ricorrente è motivorinunciato e non più sindacabile in sede di legittimità.5. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].5.1. Il primo motivo di ricorso, che si appunta sull’affermazione di responsabilitàper il reato associativo, è generico poiché ripropone pedissequamente il tenore delmotivo di appello e non prende in considerazione la risposta offerta dalla Corte di appelloche, alle pagine 22 e 23 della sentenza impugnata, dopo avere riportato i princìpiaffermati in tema dalla giurisprudenza, ha valorizzato i diversi elementi sintomatici dellaesistenza di una vera e propria organizzazione stabilmente dedita alla consumazione dirapine sul territorio nazionale e caratterizzata dalla presenza di più persone cheintrattenevano frequenti rapporti e contatti tra loro; svolgevano ruoli e funzioni definitenell’ambito di un preventivo accordo criminoso; utilizzavano mezzi comuni; avevano adisposizione una cassa comune; si occupavano di fornire assistenza economica e legalealle famiglie dei sodali tratti in arresto e detenuti; adottavano nelle conversazioni unlinguaggio crptico solo a loro comprensibile: in sintesi, agivano nella pienaconsapevolezza di potere contare sugli altri affiliati per il perseguimento dei comuniobiettivi criminosi.5.2. Il secondo motivo di ricorso, che censura la motivazione in ordine al concorsodel [OSCURATO:PERSONA] nella rapina eseguita a Taurianova e contestata al capo D della rubrica,materialmente eseguita dai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati ex art.444 cod. proc. pen. con sentenza irrevocabile, deve ritenersi non consentito poiché apag. 24 della sentenza impugnata la Corte territoriale ha innanzitutto osservato che ilmotivo di appello dedotto era generico, sicchè non si è verificato l’effetto devolutivodell’impugnazione, e il ricorrente nulla deduce al riguardo, così incorrendo anche nelvizio di genericità.In presenza di un motivo di appello generico e pertanto inammissibile siinterrompe quella catena devolutiva che costituisce il necessario presupposto delloscrutinio valutativo e delimita la cognizione di questa Corte di legittimità.Il motivo di ricorso è comunque manifestamente infondato, poiché gli elementiprobatori sono stati correttamente evidenziati dalla sentenza impugnata. In particolare,emerge che [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenuto una serie di contatti telefonici con gli esecutorimateriali della rapina eseguita a Taurianova ed aveva svolto una funzione di appoggiodegli esecutori del reato, dovendosi incontrare con loro sùbito prima della rapina erecandosi poi sino a Messina, subito dopo l’esecuzione della stessa; inoltre, siintratteneva a parlare con i correi della trasferta calabrese utilizzando un linguaggiocifrato e – ancòra - nel corso di una intercettazione, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], parlandocon [OSCURATO:PERSONA] che gli chiedeva notizie del [OSCURATO:PERSONA], rispondeva che lo stavaraggiungendo, a riprova del coinvolgimento di quest’ultimo nella programmazione deldelitto in corso di esecuzione.La Corte con argomentazioni non manifestamente illogiche ha condiviso l’itermotivazionale del Tribunale, secondo cui questi elementi palesano il ruolo di supportodella trasferta e di agevolazione del rientro dei due rapinatori dal luogo della rapina.5.3. La censura relativa all’aggravante di cui all’art. 416-bis, primo comma, cod.pen. è all’evidenza del tutto eccentrica rispetto al capo d’imputazione e all’aggravantecontestata in imputazione e ritenuta in sentenza.5.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte hareso adeguata motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche, evidenziandoche l’imputato è gravato da numerosi precedenti anche specifici (almeno diciassette)alcuni dei quali sono stati commessi dopo i fatti oggetto del presente processo ed èchiaro che anche soltanto per questa considerazione l'imputato non risulta meritevoledel beneficio invocato, peraltro in assenza di allegazioni favorevoli a supporto.6. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].6.1. Il primo motivo di ricorso è generico in quanto la Corte rende motivazionecongrua ed esaustiva a pagina 26 della sentenza impugnata, evidenziando che il giornoprima della rapina il ricorrente veniva convocato da [OSCURATO:PERSONA], uno degli autori materialidel delitto, che doveva fargli una proposta da cui avrebbe tratto guadagno. Inoltre, inoccasione della rapina, il telefono cellulare del [OSCURATO:PERSONA] agganciava le celle telefonicheposte in Calabria a poca distanza dal luogo dove [OSCURATO:PERSONA] commette la rapina e a quasitre ore di auto dalla città di Catania, in cui risiede. Tale presenza in loco, letta unitamentealla telefonata del giorno prima e al complesso delle indagini svolte intorno alla figuradel [OSCURATO:PERSONA] e all'esistenza di una associazione dedita alla commissione di rapine, palesail suo coinvolgimento nel delitto con il compito di agevolare il rientro dei correi.Osserva inoltre la Corte territoriale che l'appello non si confronta con quantoriportato a pagina 27 della motivazione del Tribunale, in cui vengono evidenziati glielementi che hanno consentito alla Polizia di attribuire al ricorrente l’identità dell’ “amicodel cugino” di cui parlano gli altri correi.6.2. La seconda censura è manifestamente infondata poiché la rapina inquestione è stata consumata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in territorio distante dal luogo diresidenza dei due autori e, in ragione dei contatti telefonici intercorsi prima della rapinae dei tabulati telefonici, si evince che [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un ruolo di supporto nella fugaed era presente nei pressi del luogo di commissione della rapina.Pertanto, deve ritenersi che la Corte ha reso corretta motivazione in ordine allacontestata aggravante, osservando che non può dubitarsi della conoscenza da partedell'imputato della presenza di due persone coinvolte nella esecuzione materiale dellarapina, in quanto nel suo ruolo di supporto degli autori materiali del delitto, non potevanon conoscere il numero dei soggetti da prelevare e riportare a casa.6.3. La terza censura in ordine al mancato riconoscimento dell’art. 114 cod. pen.è generica e manifestamente infondata.Va ricordato che, in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazionedell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficienteuna minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quellarealizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzatonell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve,rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del criminecommesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfara', Rv. 284771-01).A pagina 28 della sentenza impugnata la Corte ha respinto la richiesta diriconoscimento di detta attenuante con motivazione corretta e conforme ai princìpisuindicati, valorizzando il ruolo di supporto addebitato al [OSCURATO:PERSONA], che non ha reso alriguardo alcuna versione alternativa.6.4. La quarta censura è manifestamente infondata poiché la Corte ha spiegatoche [OSCURATO:PERSONA] ha riportato ben sedici condanne per reati commessi tra il 1997 e il 2016 etra queste per cinque rapine, spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e altri reati,che dimostrano una sua assoluta propensione e spiccata pericolosità sociale e ne hacorrettamente desunto un elemento ostativo a prevedere in suo favore un trattamentodi particolare indulgenza.[OSCURATO:PERSONA] che, nel lungo periodo di tempo trascorso rispetto ai fatti contestati,l'imputato ha continuato a delinquere, mostrando di non volere usufruire delle possibilitàdi risocializzazione offertegli, deve ritenersi conforme ai princìpi affermati in tema ladichiarata impossibilità di formulare nei suoi confronti un giudizio positivo.6.5. La quinta censura in merito alla determinazione della pena èmanifestamente infondata poiché la stessa è stata determinata nel minimo edittaleprevisto all'epoca dei fatti per la rapina pluriaggravata dal numero delle persone e,secondo consolidata giurisprudenza, nel caso in cui il giudice non voglia discostarsi dalminimo edittale non ha la necessità di adottare specifica motivazione in ordine allagraduazione della pena.7. Per le ragioni sin qui evidenziate, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruoliquidare in euro tremila, in ragione del grado di colpa nella presentazionedell’impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Roma 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13569/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris