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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2022

Cassazione n. 41096/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 maggio 2022 emessa dal Tribunale dì Spoleto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti all'erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],e idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 maggio 2022 emessa dal Tribunale dì Spoleto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti all'erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],e idente