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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2025

Cassazione n. 11023/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19285/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da s é stesso, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO MILANO n. 677/2023 depositata in data 1/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 677 del 2023 della Corte di appello di Milano, esponendo che: - aveva convenuto in giudizio gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne il risarcimento dei danni indicati come subiti a séguito di condotte diffamatorie; - aveva altresì convenuto [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna al risarcimento di danni per aver tentato di far revocare mandati conferiti al deducente e per averlo calunniato, con domanda poi rinunciata; - aveva inoltre convenuto l’Ordine degli Avvocati di Monza per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni allegati come cagionati da due delibere illegittime di sospensione dall’esercizio della professione forense, notificate a errati indirizzi di posta elettronica certificata; - la Corte di appello aveva rigettato il gravame avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva a sua volta disatteso le domande proposte; resistono con controricorso, corredato per ciascuno di memoria, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Monza; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 96, cod. proc. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato disattendendo il motivo di appello concernente la condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata e la quantificazione delle spese di lite; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 175, cod. proc. civ., 2043, 2697, cod. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato disattendendo il motivo di appello in ordine alla prova della condotta diffamatoria, in particolare dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, 136 e seguenti, cod. proc. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato mancando di considerare che le delibere dell’Ordine forense convenuto non erano state impugnate per inesistenza della relativa notificazione; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 89, cod. proc. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato in ordine alla valutazione delle pretese espressioni sconvenienti ovvero offensive utilizzate dal deducente nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 89, cod. proc. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato in ordine alla valutazione delle pretese espressioni sconvenienti ovvero offensive utilizzate dal deducente nei confronti del Presidente del Tribunale di Monza; Considerato che il ricorso è improcedibile; agli atti, interamente telematici, non risulta prodotta, infatti, neppure dai controricorrenti (v., ad esempio, Cass., sez. un., 2/05/2017, n. 10648; Cass., 14/02/2019, n. 4370, Cass., 24/04/2024, n. 11043), la sentenza impugnata, n. 677 del 2023 della Corte di Corte di appello di Milano, essendo presente, tra le produzioni di parte ricorrente, solo la sentenza, pur definita “impugnata” nel nome del file, corrispondente al provvedimento di prime cure, n. 1282 del 2021 del Tribunale di Milano; ne discende l’applicazione dell’art. 369, n. 2, cod. proc. civ.; va invece accolta l’istanza di cancellazione formulata, ai sensi dell’art. 89, cod. proc. civ., dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (pag. 1 del controricorso), poiché l’espressione “ad una malfattrice” riportata a pag. 15 del ricorso è offensiva e del tutto inutile rispetto all’esercizio delle difese svolte, da cui il ricorso – peraltro denso pure di espressioni aspre ed eccentriche nei confronti degli organi giurisdizionali coinvolti –trae solo occasione per tale aggettivazione (cfr., per l’applicabilità, in questi termini, dell’art. 89, cod. proc. civ., agli atti del giudizio di legittimità, ad esempio, Cass., 5/05/2009, n. 10288); spese secondo soccombenza; P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate, per ciascuno di essi controricorrenti, in euro 7.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ordina la cancellazione dell’espressione «ad una malfattrice» presente a pagina 15 del ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19285/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da s é stesso, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO MILANO n. 677/2023 depositata in data 1/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 677 del 2023 della Corte di appello di Milano, esponendo che: - aveva convenuto in giudizio gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne il risarcimento dei danni indicati come subiti a séguito di condotte diffamatorie; - aveva altresì convenuto [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna al risarcimento di danni per aver tentato di far revocare mandati conferiti al deducente e per averlo calunniato, con domanda poi rinunciata; - aveva inoltre convenuto l’Ordine degli Avvocati di Monza per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni allegati come cagionati da due delibere illegittime di sospensione dall’esercizio della professione forense, notificate a errati indirizzi di posta elettronica certificata; - la Corte di appello aveva rigettato il gravame avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva a sua volta disatteso le domande proposte; resistono con controricorso, corredato per ciascuno di memoria, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Monza; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 96, cod. proc. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato disattendendo il motivo di appello concernente la condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata e la quantificazione delle spese di lite; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 175, cod. proc. civ., 2043, 2697, cod. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato disattendendo il motivo di appello in ordine alla prova della condotta diffamatoria, in particolare dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, 136 e seguenti, cod. proc. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato mancando di considerare che le delibere dell’Ordine forense convenuto non erano state impugnate per inesistenza della relativa notificazione; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 89, cod. proc. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato in ordine alla valutazione delle pretese espressioni sconvenienti ovvero offensive utilizzate dal deducente nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 89, cod. proc. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato in ordine alla valutazione delle pretese espressioni sconvenienti ovvero offensive utilizzate dal deducente nei confronti del Presidente del Tribunale di Monza; Considerato che il ricorso è improcedibile; agli atti, interamente telematici, non risulta prodotta, infatti, neppure dai controricorrenti (v., ad esempio, Cass., sez. un., 2/05/2017, n. 10648; Cass., 14/02/2019, n. 4370, Cass., 24/04/2024, n. 11043), la sentenza impugnata, n. 677 del 2023 della Corte di Corte di appello di Milano, essendo presente, tra le produzioni di parte ricorrente, solo la sentenza, pur definita “impugnata” nel nome del file, corrispondente al provvedimento di prime cure, n. 1282 del 2021 del Tribunale di Milano; ne discende l’applicazione dell’art. 369, n. 2, cod. proc. civ.; va invece accolta l’istanza di cancellazione formulata, ai sensi dell’art. 89, cod. proc. civ., dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (pag. 1 del controricorso), poiché l’espressione “ad una malfattrice” riportata a pag. 15 del ricorso è offensiva e del tutto inutile rispetto all’esercizio delle difese svolte, da cui il ricorso – peraltro denso pure di espressioni aspre ed eccentriche nei confronti degli organi giurisdizionali coinvolti –trae solo occasione per tale aggettivazione (cfr., per l’applicabilità, in questi termini, dell’art. 89, cod. proc. civ., agli atti del giudizio di legittimità, ad esempio, Cass., 5/05/2009, n. 10288); spese secondo soccombenza; P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate, per ciascuno di essi controricorrenti, in euro 7.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ordina la cancellazione dell’espressione «ad una malfattrice» presente a pagina 15 del ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misu
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