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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33150/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA], SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 marzo 2022 dalla Corte di appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Taranto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]Addario per bancarotta fraudolenta distrattiva e per il reato di omesso deposito delle scritture contabili in relazione al fallimento — dichiarato dal Tribunale di Taranto il 25 giugno 2014 — della D.C.P. s.r.I., di cui era liquidatore.

La rforma in appello è consistita nell'assoluzione per il secondo dei due reati perché il fatto non sussiste, con rideterminazione a due anni di reclusione della pena inflitta e concessione della sospensione condizionale della pena.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, u.c., legge fall.

La linea difensiva considerava che alcuni beni erano stati rinvenuti ed inventariati e che, nella stessa relazione del curatore, _immobilizzazioni restanti erano costituite da computer e stampanti non funzionanti, di valore commerciale irrilevante.

La Corte territoriale non ha però spiegato perché i beni indicati dal dato contabile non possano coincidere con quelli rinvenuti.

La stessa Corte di merito ha confutato quanto dichiarato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla non realistica corrispondenza tra il valore dato ai beni immobilizzati e contabilizzati, non superando però la spiegazione tecnica proveniente dal medesimo, secondo cui ad un personal computer viene applicato un coefficiente di ammortamento del 20 °/0.

Stessa falcidia dovrebbe applicarsi al motorino, acquistato nel 2000. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso — che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 u.c. legge fall. — è inammissibile in quanto manifestamente infondato e aspecifico.

Nel sostenere, infatti, che le immobilizzazioni materiali contabilizzate per euro 9616 — e di cui è stata riconosciuta la distrazione — sarebbero, oltre che il motorino, anche i beni rinvenuti dal curatore, il ricorso manca di contrastare quanto osservato nella sentenza impugnata circa l'impossibilità di far corrispondere quel valore con quello dei pochi beni ritrovati, molti dei quali non funzionanti.

E neanche si confronta con la considerazione formulata in risposta ad un argomento agitato nell'appello circa l'inadeguatezza del valore indicato in contabilità siccome eccessivo.

A questo riguardo, infatti, la Corte di merito, con un ragionamento immune dai vizi denunziati, ha ritenuto irrisolto l'interrogativo secondo cui non si comprenderebbe perché — se effettivamente quelle poi rinvenute dalla curatela fossero state tutte le immobilizzazioni materiali indicate nelle scritture — il professionista addetto alla tenuta delle scritture della società non avesse provveduto alle necessarie svalutazioni contabili.

A proposito del dovere di specificità del ricorso, va ricordato come Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA], SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 marzo 2022 dalla Corte di appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Taranto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]Addario per bancarotta fraudolenta distrattiva e per il reato di omesso deposito delle scritture contabili in relazione al fallimento — dichiarato dal Tribunale di Taranto il 25 giugno 2014 — della D.C.P. s.r.I., di cui era liquidatore. La rforma in appello è consistita nell'assoluzione per il secondo dei due reati perché il fatto non sussiste, con rideterminazione a due anni di reclusione della pena inflitta e concessione della sospensione condizionale della pena. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, u.c., legge fall. La linea difensiva considerava che alcuni beni erano stati rinvenuti ed inventariati e che, nella stessa relazione del curatore, _immobilizzazioni restanti erano costituite da computer e stampanti non funzionanti, di valore commerciale irrilevante. La Corte territoriale non ha però spiegato perché i beni indicati dal dato contabile non possano coincidere con quelli rinvenuti. La stessa Corte di merito ha confutato quanto dichiarato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla non realistica corrispondenza tra il valore dato ai beni immobilizzati e contabilizzati, non superando però la spiegazione tecnica proveniente dal medesimo, secondo cui ad un personal computer viene applicato un coefficiente di ammortamento del 20 °/0. Stessa falcidia dovrebbe applicarsi al motorino, acquistato nel 2000. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso — che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 u.c. legge fall. — è inammissibile in quanto manifestamente infondato e aspecifico. Nel sostenere, infatti, che le immobilizzazioni materiali contabilizzate per euro 9616 — e di cui è stata riconosciuta la distrazione — sarebbero, oltre che il motorino, anche i beni rinvenuti dal curatore, il ricorso manca di contrastare quanto osservato nella sentenza impugnata circa l'impossibilità di far corrispondere quel valore con quello dei pochi beni ritrovati, molti dei quali non funzionanti. E neanche si confronta con la considerazione formulata in risposta ad un argomento agitato nell'appello circa l'inadeguatezza del valore indicato in contabilità siccome eccessivo. A questo riguardo, infatti, la Corte di merito, con un ragionamento immune dai vizi denunziati, ha ritenuto irrisolto l'interrogativo secondo cui non si comprenderebbe perché — se effettivamente quelle poi rinvenute dalla curatela fossero state tutte le immobilizzazioni materiali indicate nelle scritture — il professionista addetto alla tenuta delle scritture della società non avesse provveduto alle necessarie svalutazioni contabili. A proposito del dovere di specificità del ricorso, va ricordato come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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