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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 03641/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 06/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Noia in data 16/12/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 628, 648 e 605 cod. pen.

Considerato che i primi due motivi, che contestano la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen., non si confrontano con • gli argomenti della Corte territoriale, la quale - facendo specifico riferimento alla circostanza per cui l'odierno ricorrente non abbia fornito elementi puntuali circa l'origine dell'autovettura furtiva - ha ritenuto provata la sussistenza del dolo, così conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in rrala fede; il dolo di ricettazione, inoltre, ricorre nella forma eventuale (come configurato nel caso di specie) quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515).

In tal modo, d'altro canto, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914); ritenuto che il terzo motivo, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla fattispecie di cui all'art. 605 cod. pen., è smentito dalla stessa ricostruzione contenuta nel ricorso, da cui risulta che la vittima è stata immobilizzata e privata della libertà personale per un arco temporale apprezzabile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 06/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Noia in data 16/12/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 628, 648 e 605 cod. pen. Considerato che i primi due motivi, che contestano la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen., non si confrontano con • gli argomenti della Corte territoriale, la quale - facendo specifico riferimento alla circostanza per cui l'odierno ricorrente non abbia fornito elementi puntuali circa l'origine dell'autovettura furtiva - ha ritenuto provata la sussistenza del dolo, così conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in rrala fede; il dolo di ricettazione, inoltre, ricorre nella forma eventuale (come configurato nel caso di specie) quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515). In tal modo, d'altro canto, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914); ritenuto che il terzo motivo, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla fattispecie di cui all'art. 605 cod. pen., è smentito dalla stessa ricostruzione contenuta nel ricorso, da cui risulta che la vittima è stata immobilizzata e privata della libertà personale per un arco temporale apprezzabile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 03641/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris