CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 gennaio 2022
Cassazione n. 21091/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06.12.2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto la richiesta di riconoscimento delle sentenze penali n. 005/19, n. 039/19 e n. 85 del 2018 emesse dal Tribunale penale di Castellon, divenute irrevocabili, con le quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 1358 giorni di reclusione per i delitti di «furto, rapina con intimidazione e reato lieve di lesione; rapina e reato lieve di furto», disponendo l'esecuzione della pena secondo le leggi dello Stato italiano. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio del [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la nullità assoluta della sentenza per violazione dell'art. 178 cod. proc. pen., in quanto non vi sarebbe prova che sia stata comunicato al ricorrente, detenuto in Spagna, il decreto di fissazione dell'udienza camerale innanzi alla Corte di appello di Catanzaro. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 161 del 2010 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea) e rileva che la Corte di appello di Catanzaro avrebbe obliterato la sussistenza delle condizioni ostative al riconoscimento sancite da tali disposizioni. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura l'errata applicazione degli artt. 10 e 13 d.lgs. n. 161 del 2010, in quanto il riconoscimento delle sentenze estere non potrebbe essere disposto, non avendo il richiedente dimora in territorio italiano, bensì in territorio spagnolo, ove si sarebbe recato dal 2016, in seguito al fallimento del proprio matrimonio. La richiesta di riconoscimento delle sentenze, inoltre, sarebbe priva della firma autografa del condannato richiedente. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 14 marzo 2022 il Procuratore generale, ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in ragione della tardività della sua proposizione e, comunque, della manifesta infondatezza dei motivi proposti. Con memoria di replica depositata in data 21 marzo aprile 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del condannato, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre rilevare, in via preliminare, che il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di partecipare all'udienza innanzi alla Corte di Cassazione mediante videoconferenza, in quanto detenuto in Spagna. L'istanza deve, tuttavia, essere disattesa, in quanto questa forma di partecipazione non è prevista dalla disciplina vigente. L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 161 del 2010, sancisce, infatti, che «La sentenza della corte di appello è soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69» e, dunque, la disciplina processuale dettata dal legislatore per il mandato di arresto europeo. L'art. 22, comma 3, della legge n. 69 del 2005, stabilisce, inoltre, che la Corte di cassazione decide sul ricorso avverso il provvedimento che decide sulla consegna «nelle forme di cui all'art. 127» cod. proc. pen. Secondo il costante orientamento di questa Corte, pertanto, in tema di mandato di arresto europeo, nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna, che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., non è previsto, ai sensi dell'art. 613, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., il diritto del consegnando alla partecipazione personale all'udienza (ex plurimis: Sez. 6, n. 35818 del 10/12/2020, Tamimi, Rv. 280114 - 01). Non vi è, infatti, ragione alcuna per derogare alla previsione generale dettata dall'art. 613, comma 1, ultima parte, dello stesso codice di rito, secondo la quale davanti alla Corte di cassazione «le parti sono rappresentate dai difensori»: disposizione in base alla quale è possibile ribadire il principio per cui nel giudizio di legittimità, qualunque sia la forma procedimentale adottata, non è previsto il diritto della parte privata alla partecipazione personale (così Sez. U, n. 34535 del 27/06/2001, Petrantoni, non massimata sul punto). 2. Il Procuratore generale, nelle conclusioni scritte depositate in data 14 marzo 2022, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché proposto tardivamente in quanto depositato in cancelleria solamente il 4 gennaio 2022. Rileva il Procuratore generale che la sentenza risulta pronunciata all'esito della Camera di consiglio del 6 dicembre 2021 e, pertanto, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto, a termini del combinato disposto di cui agli artt. 12, commi, 7 e 9 d.lgs. 161/2010 e 22 legge n. 69 del 2005, entro 1'11 dicembre 2021.2.1. Il difensore del ricorrente, con memoria di replica depositata in data 21 marzo 2002, ha chiesto il rigetto dell'eccezione, rilevando che la sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria il 20 dicembre 2021, come risulta dal timbro apposto dalla cancelleria. Nessun valore, dunque, potrebbe, dunque, offrirsi alla semplice data di celebrazione della camera di consiglio del 6 dicembre 2021 ed alla relativa dicitura «All'esito della camera di consiglio del 6/12/2021...» che figura a pag. 2 della sentenza impugnata. Secondo il difensore, dunque, il deposito del ricorso alla data del 4 gennaio 2022 sarebbe tempestivo in quanto operato entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato posto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 2.2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva presentazione dello stesso è infondata e deve essere disattesa. La sentenza impugnata risulta, infatti, depositata in cancelleria in data 20 dicembre 2021 e comunicata al difensore a mezzo pec in pari data. Non risulta, tuttavia, eseguita effettuata alcuna comunicazione o notifica al [OSCURATO:PERSONA] dell'avvenuto deposito della sentenza. Il ricorso deve, dunque, ritenersi tempestivo, in quanto il difensore istante si è avvalso del termine per impugnare spettante al suo assistito, e mai scaduto, secondo quanto previsto dall'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. 3. Con il primo motivo il ricorrente censura la nullità assoluta della sentenza per violazione dell'art. 178 cod. proc. pen., in quanto non vi sarebbe prova che sia stata comunicata al ricorrente il decreto di fissazione dell'udienza camerale. 4. Il motivo è infondato. Dalla consultazione degli atti risulta, infatti, che, dopo cinque rinvii dell'udienza (disposti nelle date del 22 marzo 2021, 28 aprile 2021, 9 giugno 2021, 5 luglio 2021 e 13 settembre 2021), alla Corte di appello di Catanzaro è pervenuta la notifica eseguita al condannato della pendenza del procedimento di riconoscimento con comunicazione del Dipartimento per gli affari di giustizia - Affari internazionali - del 15 settembre 2021. Correttamente, dunque, la Corte di appello di Catanzaro ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 6 dicembre 2021, la sentenza impugnata e, pertanto, la nullità dedotta dal difensore ricorrente è insussistente. 5. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 161 del 2010, in quanto non sarebbe rinvenibile negli atti la preventiva consultazione della competente autorità giudiziaria al fine di verificare in concreto la possibilità di perseguire la finalità di reinserimento sociale del condannato. 6. Il motivo, tuttavia, è infondato, in quanto, come ha rilevato il Procuratore generale, nessuna rilevanza può essere attribuita alla violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 161 del 2010 nel caso di specie. Le disposizioni invocate dal difensore ricorrente, infatti, regolano la trasmissione all'estero della persona condannata e non invece i casi di trasmissione dall'estero del condannato, come quello in esame. 7. Con il terzo motivo il ricorrente censura l'errata applicazione degli artt. 10 e 13 d.lgs. n. 161 del 2010, in quanto il riconoscimento delle sentenze estere non potrebbe essere disposto, non avendo il richiedente dimora in territorio italiano, bensì in territorio spagnolo, ove si sarebbe recato dal 2016, in seguito al fallimento del proprio matrimonio. La richiesta di riconoscimento delle sentenze, inoltre, sarebbe priva della firma autografa del condannato richiedente. 8. La censura è, tuttavia, inammissibile in quanto è volta a contestare il merito della decisione impugnata. Peraltro, atteso che ricorrono congiuntamente le condizioni di cui all'art. 10, primo comma, lett. a) e b), del d. Igs. n. 161 del 2010, il consenso della persona condannata non dovrebbe neppure essere richiesto, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 161 del 2010. La condizione prevista dalla lettera b) del primo comma dell'art. 10 del d.lgs. n. 161 del 2010, del resto, ricorreva senza alcun dubbio, ancorché la motivazione della sentenza evochi solamente la dimora del [OSCURATO:PERSONA] in Italia, in quanto il condannato è cittadino italiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] rivela, inoltre, la censura relativa al difetto di autenticità della richiesta di riconoscimento della sentenza estera, in quanto la stessa non necessariamente postula l'apposizione di una sottoscrizione autografa; ben può, infatti, l'autenticazione della richiesta essere operata anche in forme diverse ed equipollenti, come, ad esempio, mediante la ricezione della dichiarazione dall'autorità estera. 9. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui