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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01587/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena, in anni due di reclusione.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 13 febbraio 2025, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado - con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione e alle pene accessorie, con pari durata, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo 3) della rubrica -, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando per il resto il giudizio di primo grado.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello rideterminato il trattamento sanzionatorio in seguito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede a questo Collegio di rideterminare la pena, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in anni due di reclusione.

Considerato in diritto

1. L'unico motivo di ricorso è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come osservato dal ricorrente, la Corte d'appello, pur dopo aver concesso le circostanze attenuanti generiche - valorizzando lo status di persona incensurata del ricorrente - e il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato "nel resto" la sentenza di primo grado.

Il dispositivo della gravata sentenza recita, infatti: "[..] in parziale riforma della sentenza n.227/23 emessa dal Tribunale di Fermo [...] appellata dall'imputato [...], concede all'imputato le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena e conferma per il resto".

Sebbene non risulti espressamente operata, né in motivazione né in dispositivo, alcuna diminuzione, ex art. 62-bis cod. pen., della pena base stabilita dal giudice di primo grado in anni tre di reclusione, essa diminuzione deve tutttavia desumersi, univocamente, dal tenore delle ulteriori determinazioni assunte in sentenza.

A lume di logica, deve infatti ritenersi che la rideterminazione della pena sia stata fissata nella misura più ampia, pari a un terzo, con riduzione da tre a due anni di reclusione, essendo correlativamente stata concessa la sospensione condizionale della pena: il beneficio in parola presuppone tale ridotta entità di pena.

Pertanto, alla luce del disposto degli artt. 620, comma 1, lett.

I), del codice di rito, secondo cui la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio ove «ritenga di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito», questo Collegio dispone che la gravata sentenza sia annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena principale in anni due di reclusione, la durata delle pene accessorie fallimentari in anni due, confermando il beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena principale in anni due di reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari in anni due, confermando il beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena principale in anni due di reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari in anni due, confermando il beneficio della sospensione condi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena, in anni due di reclusione. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 febbraio 2025, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado - con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione e alle pene accessorie, con pari durata, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo 3) della rubrica -, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando per il resto il giudizio di primo grado. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello rideterminato il trattamento sanzionatorio in seguito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede a questo Collegio di rideterminare la pena, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in anni due di reclusione. Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è fondato, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come osservato dal ricorrente, la Corte d'appello, pur dopo aver concesso le circostanze attenuanti generiche - valorizzando lo status di persona incensurata del ricorrente - e il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato "nel resto" la sentenza di primo grado. Il dispositivo della gravata sentenza recita, infatti: "[..] in parziale riforma della sentenza n.227/23 emessa dal Tribunale di Fermo [...] appellata dall'imputato [...], concede all'imputato le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena e conferma per il resto". Sebbene non risulti espressamente operata, né in motivazione né in dispositivo, alcuna diminuzione, ex art. 62-bis cod. pen., della pena base stabilita dal giudice di primo grado in anni tre di reclusione, essa diminuzione deve tutttavia desumersi, univocamente, dal tenore delle ulteriori determinazioni assunte in sentenza. A lume di logica, deve infatti ritenersi che la rideterminazione della pena sia stata fissata nella misura più ampia, pari a un terzo, con riduzione da tre a due anni di reclusione, essendo correlativamente stata concessa la sospensione condizionale della pena: il beneficio in parola presuppone tale ridotta entità di pena. Pertanto, alla luce del disposto degli artt. 620, comma 1, lett. I), del codice di rito, secondo cui la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio ove «ritenga di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito», questo Collegio dispone che la gravata sentenza sia annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena principale in anni due di reclusione, la durata delle pene accessorie fallimentari in anni due, confermando il beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena principale in anni due di reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari in anni due, confermando il beneficio della sospensione condizionale della pena. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena principale in anni due di reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari in anni due, confermando il beneficio della sospensione condi
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