Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1998/2008

ECLI:EU:T:2008:37
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62004TJ0266_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CEE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione «Garanzia» (GU L 156, pag. 58, rettifica nella GU L 202, pag. 35), nella parte in cui riguarda il Regno di [OSCURATO:PERSONA] 1) La decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CEE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione «Garanzia», è annullata nella parte in cui essa esclude dal finanziamento comunitario, da una parte, le spese effettuate dal Regno di [OSCURATO:PERSONA] nelle comunità autonome dei [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA] per la campagna 1998/1999 e riferite ai seminativi e ai premi bovini, e, dall’altra, le spese effettuate prima del 22 marzo 2000 dal Regno di [OSCURATO:PERSONA] nella comunità autonoma dei [OSCURATO:PERSONA] per la campagna 1999/2000 e riferite ai seminativi e ai premi bovini. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62004TJ0266_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CEE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione «Garanzia» (GU L 156, pag. 58, rettifica nella GU L 202, pag. 35), nella parte in cui riguarda il Regno di [OSCURATO:PERSONA] 1) La decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CEE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione «Garanzia», è annullata nella parte in cui essa esclude dal finanziamento comunitario, da una parte, le spese effettuate dal Regno di [OSCURATO:PERSONA] nelle comunità autonome dei [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA] per la campagna 1998/1999 e riferite ai seminativi e ai premi bovini, e, dall’altra, le spese effettuate prima del 22 marzo 2000 dal Regno di [OSCURATO:PERSONA] nella comunità autonoma dei [OSCURATO:PERSONA] per la campagna 1999/2000 e riferite ai seminativi e ai premi bovini. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1998/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris