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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 dicembre 1956

Cassazione n. 49695/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 28 novembre 2018 il Tribunale di Alessandria, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 7.500 euro di multa per il reato degli artt. 2 e 7

I. 2 ottobre 1967, n. 895 per aver illegalmente detenuto presso l'abitazione di cui era proprietario in iv Casalcermelli una pistola marca Smith e Wesson modello 38 special, fatto avvenuto in data anteriore e prossima al 4 maggio 2012.

Con sentenza del 25 novembre 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione, perché il giudizio di responsabilità era stato fondato sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che illegittimamente è stato obbligato a deporre in udienza come testimone assistito, in quanto, quale coimputato del medesimo reato che aveva definito la propria posizione con patteggiamento ed aveva negato la propria responsabilità, avrebbe dovuto vedersi riconosciuto il diritto al silenzio.

Con il secondo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero comunque dovuto essere corredate da riscontri esterni individualizzanti, e tali non sono quelli individuati nella pronuncia impugnata, in quanto il luogo di ritrovamento dell'arma non è individualizzante, perché il ricorrente non abitava quella casa, e le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il figlio di [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto trattarsi di un'arma di famiglia e secondo cui l'arma era stata vista da lui in passato nell'auto del ricorrente, non sono dei riscontri perché il dichiarante non può riscontrare se stesso.

Con il terzo motivo lamenta motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di applicazione della recidiva, evidenziando che il giudice di primo grado non ha indicato alcuna motivazione sull'aumento di capacità criminale e quello di secondo grado ha usato una motivazione meramente apparente.

3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale.

Con requisitoria anticipata per iscritto il PG, dr. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è infondato.In esso si sostiene che la sentenza impugnata è viziata dalla circostanza che il 15513 giudizio di responsabilità è stato fondato anche sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che è stato obbligato a deporre in udienza come testimone assistito, ma cui avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto al silenzio, in quanto 1/ coimputato del medesimo reato che non aveva ammesso la propria responsabilità.

Il motivo non è fondato, perché la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] era quella del c.d. connesso forte che ha definito la propria posizione con sentenza irrevocabile (e che, peraltro, aveva anche reso dichiarazioni in corso di indagini).

La situazione in esame rientra nell'art. 197-bis, comma 1, cod. proc. pen., che dispone "l'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444" (v. anche Sez.

U, Sentenza n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246375, che esclude in modo esplicito possa godere del diritto al silenzio il connesso forte condannato in via definitiva, in quanto lo stesso gode della tutela del giudicato e del conseguente ne bis in idem; per una conferma recente nel senso che l'imputato in un procedimento connesso o collegato ha piena capacità di testimoniare, qualora nei suoi confronti sia stata nel frattempo pronunciata sentenza irrevocabile di applicazione della pena v.

Sez. 4, Sentenza n. 35585 del 12/05/2017, P.G. in proc, Schettino, Rv. 270778).

Per sostenere il diritto al silenzio del dichiarante il ricorso valorizza il comma 4 della stessa norma che dispone che "nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione", che, però, è una norma di chiusura del sistema che, in applicazione del più generale principio del nemo tenetur se detegere, tutela il dichiarante dall'eventuale obbligo di dover rendere dichiarazione autoaccusatorie per il mero fatto di aver perso il diritto al silenzio.

In definitiva, [OSCURATO:PERSONA] è stato correttamente sentito come testimone assistito, ed il percorso logico della sentenza impugnata non è, pertanto, inficiato dallo statuto processuale che il giudice ha riconosciuto al dichiarante.

2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso.

In esso si deduce che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero comunque dovuto essere corredate da riscontri esterni individualizzanti e tali non sono quelli individuati nella pronuncia impugnata.Nella sentenza di primo grado i riscontri esterni sono individuati in: "l'occultamento dell'arma nella casa di cui i due imputati avevano la disponibilità momentaneamente occupata a titolo di cortesia dal [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di alcuna prospettazione alternativa da parte degli imputati, i quali avrebbero avuto tutto l'interesse a protestare la propria innocenza attribuendo al momentaneo ospite la paternità dell'arma, ove ciò fosse conforme al vero".

Nella sentenza di secondo grado í riscontri esterni sono, invece, individuati in: "il rinvenimento dell'arma nell'abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] ben occultata e con corredo di munizioni, l'aver affermato che si trattava di un'arma di famiglia e il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] vide la stessa arma e la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] posto tra i sedili anteriori della vettura di sua proprietà".

L'assenza di alcuna prospettazione alternativa da parte degli imputati può far parte del percorso logico di una pronuncia di condanna, ma, come è evidente, non è un riscontro in senso tecnico ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

La circostanza che il figlio di [OSCURATO:PERSONA] abbia affermato che si trattava di un'arma di famiglia e la circostanza che l'arma sia stata vista tra i sedili anteriori della vettura di proprietà dell'imputato costituirebbero senz'altro dei riscontri individualizzanti utili a confortare ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. le dichiarazioni del testimone assistito, se non fosse per il fatto che entrambe le affermazioni sono riferite dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], e, come evidenziato correttamente in ricorso, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non possono costituire riscontro esterno alle medesime dichiarazioni perché la conoscenza del fatto da provare non può essere appresa dalla stessa fonte che occorre riscontrare (v., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 35923 del 11/07/2019, PG in proc.

Campo, Rv. 276744).

Residua, quindi, il rinvenimento della pistola nell'abitazione di proprietà dell'imputato, avvenuto la mattina del 4 maggio 2012 quando ufficiali di polizia giudiziaria eseguivano una perquisizione presso l'abitazione di Casalcermelli e rinvenivano la pistola in una un vano ricavato in una scala metallica che conduce al piano superiore avvolta in una maglietta grigia.

Si tratta di un elemento probatorio, che ha le caratteristiche per costituire riscontro esterno (perché non dipende dal dichiarante le cui dichiarazioni devono essere corroborate) ed individualizzante (intesa quale riferibilità alla persona dell'imputato; v. da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393) ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., pur se presenta profili di non univocità, perché l'abitazione era di proprietà dell'imputato ma condotta in uso precario dal testimone assistito.

La valutazione di merito sulla sufficienza o meno di tale riscontro a corroborare ab externo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] è, in ogni caso, competenza del giudice del merito, che dovrà, pertanto, in sede di giudizio di rinvio ri-effettuare la verifica in ordine all'esistenza dei riscontri individualizzanti, espungendo quelli non correttamente utilizzati, e decidendo se il rinvenimento dell'arma nella abitazione di proprietà del ricorrente superi lo standard minimo che devono possedere i riscontri, applicando il principio di diritto già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, e cui si intende dare continuità, secondo cui le dichiarazioni del teste assistito necessitano riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti per le dichiarazioni dell'imputato di procedimento connesso (Sez. 1, Sentenza n. 29624 del 16/06/2022, Placido, Rv. 283381: in tema di dichiarazioni del teste assistito,,l'obbligo di dire la verità gravante sullo stesso accresce il grado di affidabilità della fonte e può essere valorizzato dal giudice nella valutazione dei riscontri esterni, consentendo di ritenere sufficienti riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti nel caso di valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.).

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Il terzo motivo è assorbito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 novembre 2018 il Tribunale di Alessandria, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 7.500 euro di multa per il reato degli artt. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 per aver illegalmente detenuto presso l'abitazione di cui era proprietario in iv Casalcermelli una pistola marca Smith e Wesson modello 38 special, fatto avvenuto in data anteriore e prossima al 4 maggio 2012. Con sentenza del 25 novembre 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione, perché il giudizio di responsabilità era stato fondato sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che illegittimamente è stato obbligato a deporre in udienza come testimone assistito, in quanto, quale coimputato del medesimo reato che aveva definito la propria posizione con patteggiamento ed aveva negato la propria responsabilità, avrebbe dovuto vedersi riconosciuto il diritto al silenzio. Con il secondo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero comunque dovuto essere corredate da riscontri esterni individualizzanti, e tali non sono quelli individuati nella pronuncia impugnata, in quanto il luogo di ritrovamento dell'arma non è individualizzante, perché il ricorrente non abitava quella casa, e le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il figlio di [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto trattarsi di un'arma di famiglia e secondo cui l'arma era stata vista da lui in passato nell'auto del ricorrente, non sono dei riscontri perché il dichiarante non può riscontrare se stesso. Con il terzo motivo lamenta motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di applicazione della recidiva, evidenziando che il giudice di primo grado non ha indicato alcuna motivazione sull'aumento di capacità criminale e quello di secondo grado ha usato una motivazione meramente apparente. 3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria anticipata per iscritto il PG, dr. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato.In esso si sostiene che la sentenza impugnata è viziata dalla circostanza che il 15513 giudizio di responsabilità è stato fondato anche sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che è stato obbligato a deporre in udienza come testimone assistito, ma cui avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto al silenzio, in quanto 1/ coimputato del medesimo reato che non aveva ammesso la propria responsabilità. Il motivo non è fondato, perché la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] era quella del c.d. connesso forte che ha definito la propria posizione con sentenza irrevocabile (e che, peraltro, aveva anche reso dichiarazioni in corso di indagini). La situazione in esame rientra nell'art. 197-bis, comma 1, cod. proc. pen., che dispone "l'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444" (v. anche Sez. U, Sentenza n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246375, che esclude in modo esplicito possa godere del diritto al silenzio il connesso forte condannato in via definitiva, in quanto lo stesso gode della tutela del giudicato e del conseguente ne bis in idem; per una conferma recente nel senso che l'imputato in un procedimento connesso o collegato ha piena capacità di testimoniare, qualora nei suoi confronti sia stata nel frattempo pronunciata sentenza irrevocabile di applicazione della pena v. Sez. 4, Sentenza n. 35585 del 12/05/2017, P.G. in proc, Schettino, Rv. 270778). Per sostenere il diritto al silenzio del dichiarante il ricorso valorizza il comma 4 della stessa norma che dispone che "nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione", che, però, è una norma di chiusura del sistema che, in applicazione del più generale principio del nemo tenetur se detegere, tutela il dichiarante dall'eventuale obbligo di dover rendere dichiarazione autoaccusatorie per il mero fatto di aver perso il diritto al silenzio. In definitiva, [OSCURATO:PERSONA] è stato correttamente sentito come testimone assistito, ed il percorso logico della sentenza impugnata non è, pertanto, inficiato dallo statuto processuale che il giudice ha riconosciuto al dichiarante. 2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. In esso si deduce che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero comunque dovuto essere corredate da riscontri esterni individualizzanti e tali non sono quelli individuati nella pronuncia impugnata.Nella sentenza di primo grado i riscontri esterni sono individuati in: "l'occultamento dell'arma nella casa di cui i due imputati avevano la disponibilità momentaneamente occupata a titolo di cortesia dal [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di alcuna prospettazione alternativa da parte degli imputati, i quali avrebbero avuto tutto l'interesse a protestare la propria innocenza attribuendo al momentaneo ospite la paternità dell'arma, ove ciò fosse conforme al vero". Nella sentenza di secondo grado í riscontri esterni sono, invece, individuati in: "il rinvenimento dell'arma nell'abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] ben occultata e con corredo di munizioni, l'aver affermato che si trattava di un'arma di famiglia e il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] vide la stessa arma e la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] posto tra i sedili anteriori della vettura di sua proprietà". L'assenza di alcuna prospettazione alternativa da parte degli imputati può far parte del percorso logico di una pronuncia di condanna, ma, come è evidente, non è un riscontro in senso tecnico ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La circostanza che il figlio di [OSCURATO:PERSONA] abbia affermato che si trattava di un'arma di famiglia e la circostanza che l'arma sia stata vista tra i sedili anteriori della vettura di proprietà dell'imputato costituirebbero senz'altro dei riscontri individualizzanti utili a confortare ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. le dichiarazioni del testimone assistito, se non fosse per il fatto che entrambe le affermazioni sono riferite dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], e, come evidenziato correttamente in ricorso, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non possono costituire riscontro esterno alle medesime dichiarazioni perché la conoscenza del fatto da provare non può essere appresa dalla stessa fonte che occorre riscontrare (v., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 35923 del 11/07/2019, PG in proc. Campo, Rv. 276744). Residua, quindi, il rinvenimento della pistola nell'abitazione di proprietà dell'imputato, avvenuto la mattina del 4 maggio 2012 quando ufficiali di polizia giudiziaria eseguivano una perquisizione presso l'abitazione di Casalcermelli e rinvenivano la pistola in una un vano ricavato in una scala metallica che conduce al piano superiore avvolta in una maglietta grigia. Si tratta di un elemento probatorio, che ha le caratteristiche per costituire riscontro esterno (perché non dipende dal dichiarante le cui dichiarazioni devono essere corroborate) ed individualizzante (intesa quale riferibilità alla persona dell'imputato; v. da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393) ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., pur se presenta profili di non univocità, perché l'abitazione era di proprietà dell'imputato ma condotta in uso precario dal testimone assistito. La valutazione di merito sulla sufficienza o meno di tale riscontro a corroborare ab externo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] è, in ogni caso, competenza del giudice del merito, che dovrà, pertanto, in sede di giudizio di rinvio ri-effettuare la verifica in ordine all'esistenza dei riscontri individualizzanti, espungendo quelli non correttamente utilizzati, e decidendo se il rinvenimento dell'arma nella abitazione di proprietà del ricorrente superi lo standard minimo che devono possedere i riscontri, applicando il principio di diritto già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, e cui si intende dare continuità, secondo cui le dichiarazioni del teste assistito necessitano riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti per le dichiarazioni dell'imputato di procedimento connesso (Sez. 1, Sentenza n. 29624 del 16/06/2022, Placido, Rv. 283381: in tema di dichiarazioni del teste assistito,,l'obbligo di dire la verità gravante sullo stesso accresce il grado di affidabilità della fonte e può essere valorizzato dal giudice nella valutazione dei riscontri esterni, consentendo di ritenere sufficienti riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti nel caso di valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. Il terzo motivo è assorbito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nu
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