CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36348/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i difensori e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] hanno avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 20 giugno 2023, con la quale questa Corte Suprema - per quel che qui interessa - ha annullato con rinvio per nuovo giudizio la pronuncia della Corte di appello di Palermo in data 20 luglio 2022, limitatamente alla confisca dell'immobile sito a Ficarazzi, via [OSCURATO:PERSONA], e ha rigettato il ricorso del Giustiniani nel resto; osservato che: - l'errore di fatto, che ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «qualora [...] la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»; - difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01); rilevato che il primo motivo ricorso: - ha assunto l'erronea percezione di un dato di fatto da parte della Corte che avrebbe rigettato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità degli esiti delle captazioni ambientali e telematiche, ai sensi degli ara. 268, commi 2 e 3-bis cod. proc. pen., rappresentando che nella specie sarebbero stati utilizzati senter privati (richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui è consentito «l'utilizzo di impianti diversi da quelli esistenti presso l'ufficio inquirente a condizione che il pubblico ministero motivi la scelta compiuta»; rappresentando che, nel caso di specie, il Pubblico ministero, non conoscendone l'esistenza, non avrebbe potuto motivare la scelta di utilizzare impianti esterni alla Procura; ed eccependo la mancanza di un decreto autorizzativo dell'impiego di impianti privati installati in locali esterni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo) - di conseguenza, ha dedotto che la "svista materiale" si sia rivelata decisiva per il processo formativo della volontà dei Giudici di legittimità nella loro decisione circa il rigetto del ricorso in Cassazione; ritenuto che, con evidenza, tale motivo non ha ritualmente prospettato alcun errore percettivo (come sopra inteso), atteso che: la sentenza oggetto del ricorso straordinario, nel provvedere in ordine alle censure presentate nell'interesse del Giustiniani, ha espressamente richiamato quanto già esposto a proposito del medesimo ordine di deduzione presentate nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA], osservando come nella specie le captazioni fossero state compiute in ossequio alla legge processuale, in particolare, esclusivamente per il tramite gli impianti installati presso l'Ufficio inquirente (negando, inoltre, plausibilità alla possibilità di manipolazione dei flussi comunicativi, anche alla stregua di quanto esposto dal Giudice di appello ed escludendo i presupposti di una perizia); e la difesa ha in realtà soltanto censurato la decisione, deducendo un errore di giudizio; considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si è assunto che questa Corte sarebbe incorsa in un'erronea percezione in relazione alla disposta confisca nei confronti del Giustiniani, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., del motoveicolo [OSCURATO:PERSONA], targato EL17683, e dell'autovettura Mercedes, targata F3090DM, giustificata in quanto si tratterebbe «utilità economiche conseguite da Giustiniani in conseguenza del suo comportamento criminoso, collegato alla sua affiliazione alla consorteria di cui al capo 1» della rubrica; e in particolare si è rappresentando che il Giustiniani è stato condannato unicamente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestato al capo 2. (con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen.) e non sarebbe neppure stato accusato del reato associativo di cui all'art. 416- bis cod. pen. di cui al capo 1. - è manifestamente infondato in quanto la Corte ha, con motivazione congrua ed esente da vizi logici (si vedano pagg. 32 e 33), chiarito che la misura ablatoria censurata, limitatamente al motoveicolo e all'autovettura, è stata adottata proprio in relazione proprio all'attività consortile di cui al capo 2. (e ai proventi illeciti da essa derivanti) e non in relazione al fatto di cui al capo 1; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del> ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giu