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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18369/2022

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nte Rep. eH ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24346/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dell'Orologio, 7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

VLLMRA5OLO8F904M), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, n. 75/2018 del 28 novembre 2018, depositata in data 17 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con citazione in data 6-8 novembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] formulava innanzi al Tribunale di Venezia domanda alternativa di annullamento per errore ex art. 761 c.c. o di rescissione ex art. 763 c.c. della scrittura privata -datata 10 novembre 2006, e denominata "verbale di assegnazione lotti con la quale il ricorrente medesimo ed i propri fratelli avevano proceduto alla divisione di un appezzamento di terreno di cui erano contitolari per successione ereditaria.

All'esito di una consulenza tecnica, il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva in data 7 marzo 2013 rigettava sia le domande attoree, sia la domanda riconvenzionale con cui i convenuti avevano chiesto l'omologa dell'accordo nonchè la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per la mancata esecuzione dello stesso.

Il Tribunale, poi, disponeva la prosecuzione del giudizio in ordine allo scioglimento della comunione relativa ad altri beni oggetto della comunione ereditaria.

Avendo i comproprietari successivamente venduto tali ultimi beni in via stragiudiziale, il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza definitiva in data 2 maggio 2016, la quale dichiarava cessata la materia del contendere sulla residua domanda di divisione, e disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso le due sentenze del Tribunale di Venezia, indirizzando le proprie censure sia alla C.T.U., (ks R.G. 24346/2018 Pagina nr. 3 di 8 sulla cui base il giudice di prime cure aveva disatteso le domande di annullamento e rescissione, sia alla decisione finale di integrale compensazione delle spese di lite.

Avvenuta la regolare costituzione di tutti gli appellati -i quali chiedevano il rigetto del gravame e formulavano appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni- la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 17 gennaio 2018, confermava integralmente la decisione di primo grado, compensando le spese di lite.

Osservava la Corte territoriale, per quel che qui interessa: - che infondate erano le deduzioni dell'appellante in ordine alla inidoneità della scrittura privata 10 novembre 2006 a produrre effetti reali, dovendosi qualificare la stessa come contratto di divisione ad effetti reali, il cui oggetto ben può essere determinato -come doveva ritenersi avvenuto nel caso di specie- con ricorso all'istituto dell'arbitraggio, essendosi rimesse le parti ad un tecnico per la formazione dei lotti; - che infondate erano le censure mosse dall'appellante alla consulenza tecnica espletata nel primo grado di giudizio, la quale risultava adeguatamente argomentata, e dalla quale emergevano la correttezza del progetto divisionale redatto dal professionista incaricato da tutti i condividenti nonché l'assenza di una lesione di oltre un quarto a danno dell'appellante; - che infondata risultava altresì l'azione di annullamento per dolo ex art. 761 c.c., non avendo l'appellante fornito elemento alcuno da cui desumere che il suo consenso fosse frutto di un raggiro, anche in considerazione del fatto che l'appellante medesimo aveva convenuto con tutti gli altri condividenti: di incaricare un tecnico per la predisposizione del lotti; di procedere all'assegnazione dei lotti mediante sorteggio; di individuare in un altro dei fratelli condividenti il soggetto incaricato di procedere R.G. 24346/2018 Pagina nr. 4 di 8 materialmente all'estrazione a sorte -avvenuta alla presenza di tutti gli interessati- ed aveva poi sottoscritto il verbale di assegnazione; - che infondato doveva ritenersi altresì l'appello incidentale, dal momento che il contratto di divisione aveva prodotto i propri effetti reali, con conseguente assenza di elementi per affermare la sussistenza di un danno da mancata disponibilità dei beni assegnati; che corretta doveva ritenersi la decisione del giudice di prime cure di compensare integralmente le spese del giudizio di primo grado, essendosi registrata una soccombenza reciproca per effetto del rigetto della domanda riconvenzionale.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, imperniato su tre motivi.

Resistono unitariamente con controricorso tutti i resistenti.

Ricorrente e controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] /il ricorso è articolato su tre motivi. /./.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3), c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1111, 1321 e 1349 c.c. per aver la Corte d'Appello di Venezia ritenuto che al verbale di assegnazione lotti del 10 novembre 2006 fosse applicabile il disposto di cui all'art. 1349 c.c., avendo le parti attribuito ad un arbitratore l'individuazione dell'oggetto di un contratto di divisione, perfezionatosi appunto con la sottoscrizione del verbale.

Deduce il ricorrente che al tecnico non era stato attribuito alcun incarico di arbitratore, essendogli stata devoluta solo l'elaborazione di un progetto divisionale, senza che le parti avessero già raggiunto un accordo definitivo di scioglimento della comunione.

Argomenta, quindi, il ricorrente che il verbale di assegnazione lotti del 10 novembre 2006 R.G. 24346/2018 Pagina nr. 5 di 8 avrebbe valore di mero atto ricognitivo della volontà delle parti di procedere allo scioglimento, per il quale sarebbe stato tuttavia necessario un successivo atto.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4), c.p.c., la violazione del disposto di cui all'art. 132 c.p.c., per aver offerto la Corte d'Appello una motivazione della decisione del tutto assente, o solo apparente, in ordine alle censure mosse alla C.T.U. svolta nel giudizio di primo grado.

Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata abbia, in ordine alle critiche mosse alla C.T.U., adottato una motivazione solo apparente, omettendo di pronunciarsi effettivamente sulle deduzioni con cui l'appellante deduceva la sussistenza di un grave errore che caratterizzava la consulenza, e limitandosi a richiamare le conclusioni della consulenza medesima, basate tuttavia su circostanze non corrispondenti all'effettiva realtà dei fatti. 1.3 Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4), c.p.c., la violazione del disposto di cui all'art. 132 c.p.c., per aver offerto la Corte d'Appello una motivazione della decisione del tutto assente, o solo apparente, in ordine alle deduzioni dell'odierno ricorrente circa la sussistenza di un errore di calcolo del professionista originariamente incaricato dai condividenti per la predisposizione dei lotti.

Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non abbia tenuto conto di un errore commesso dal suddetto professionista nel calcolo della cubatura di uno degli edifici, e che abbia invece erroneamente ritenuto che detto errore fosse stato rilevato e superato dal professionista successivamente incaricato dalle stesse parti.

2. Il primo motivo deve ritenersi infondato.

Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui a differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico R.G. 24346/2018 Pagina nr. 6 di 8 accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 04/06/2021 - Rv. 661741 - 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9996 del 10/04/2019 - Rv. 653577 - 01).

Nella specie la Corte territoriale ha operato un'argomentata interpretazione della pattuizione intercorsa tra le parti, inquadrandola nell'ambito di un contratto definitivo di divisione con oggetto determinato mediante arbitraggio ex art. 1349 c.c., approdando a tale interpretazione alla luce della ricostruzione dell'iter che aveva condotto le parti alla unanime sottoscrizione della suddetta scrittura.

Rispetto a questa motivata ricostruzione il ricorso -che peraltro non contesta la finalità di divisione della pattuizione, limitandosi a dedurne il carattere di accordo a carattere meramente obbligatorio, e contestando il carattere di definitività ritenuto, invece, sussistente dalla sentenza impugnata- offre una mera ricostruzione interpretativa alternativa, genericamente argomentata, senza peraltro puntualizzare i canoni ermeneutici normativi che sarebbero stati violati e, ulteriormente, senza riprodurre il testo dell'intesa, in tal modo violando altresì il canone di completezza del ricorso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 06/02/2007 - Rv. 594992 - 01).

Va, allora, richiamato il principio per cui l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più R.G. 24346/2018 Pagina nr. 7 di 8 interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018 -Rv. 648602 - 01).

3. Gli ulteriori due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto vengono entrambi a dedurre il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione impugnata.

Giova rammentare che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 - Rv. 629830 - 01) e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

Nel caso in esame, nella motivazione della Corte d'Appello di Venezia non si ravvisa alcuno dei suddetti profili di carenza, dovendosi invece osservare che la Corte medesima risulta aver adeguatamente illustrato le ragioni che sono alla base del proprio convincimento, affrontando anche quelle censure in ordine alle quali l'odierno ricorrente lamenta invece l'omessa motivazione.

La Corte ha quindi assolto anche all'onere di valutare le critiche mosse dalla parte alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.

R.G. 24346/2018 Pagina nr. 8 di 8 15147 del 11/06/2018 -Rv. 649560 - 01), ritenendole tuttavia superate sulla scorta delle risultanze della C.T.U.

4. Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, dandosi altresì atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 4.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. eH ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24346/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dell'Orologio, 7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. VLLMRA5OLO8F904M), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, n. 75/2018 del 28 novembre 2018, depositata in data 17 gennaio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione in data 6-8 novembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] formulava innanzi al Tribunale di Venezia domanda alternativa di annullamento per errore ex art. 761 c.c. o di rescissione ex art. 763 c.c. della scrittura privata -datata 10 novembre 2006, e denominata "verbale di assegnazione lotti con la quale il ricorrente medesimo ed i propri fratelli avevano proceduto alla divisione di un appezzamento di terreno di cui erano contitolari per successione ereditaria. All'esito di una consulenza tecnica, il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva in data 7 marzo 2013 rigettava sia le domande attoree, sia la domanda riconvenzionale con cui i convenuti avevano chiesto l'omologa dell'accordo nonchè la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per la mancata esecuzione dello stesso. Il Tribunale, poi, disponeva la prosecuzione del giudizio in ordine allo scioglimento della comunione relativa ad altri beni oggetto della comunione ereditaria. Avendo i comproprietari successivamente venduto tali ultimi beni in via stragiudiziale, il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza definitiva in data 2 maggio 2016, la quale dichiarava cessata la materia del contendere sulla residua domanda di divisione, e disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso le due sentenze del Tribunale di Venezia, indirizzando le proprie censure sia alla C.T.U., (ks R.G. 24346/2018 Pagina nr. 3 di 8 sulla cui base il giudice di prime cure aveva disatteso le domande di annullamento e rescissione, sia alla decisione finale di integrale compensazione delle spese di lite. Avvenuta la regolare costituzione di tutti gli appellati -i quali chiedevano il rigetto del gravame e formulavano appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni- la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 17 gennaio 2018, confermava integralmente la decisione di primo grado, compensando le spese di lite. Osservava la Corte territoriale, per quel che qui interessa: - che infondate erano le deduzioni dell'appellante in ordine alla inidoneità della scrittura privata 10 novembre 2006 a produrre effetti reali, dovendosi qualificare la stessa come contratto di divisione ad effetti reali, il cui oggetto ben può essere determinato -come doveva ritenersi avvenuto nel caso di specie- con ricorso all'istituto dell'arbitraggio, essendosi rimesse le parti ad un tecnico per la formazione dei lotti; - che infondate erano le censure mosse dall'appellante alla consulenza tecnica espletata nel primo grado di giudizio, la quale risultava adeguatamente argomentata, e dalla quale emergevano la correttezza del progetto divisionale redatto dal professionista incaricato da tutti i condividenti nonché l'assenza di una lesione di oltre un quarto a danno dell'appellante; - che infondata risultava altresì l'azione di annullamento per dolo ex art. 761 c.c., non avendo l'appellante fornito elemento alcuno da cui desumere che il suo consenso fosse frutto di un raggiro, anche in considerazione del fatto che l'appellante medesimo aveva convenuto con tutti gli altri condividenti: di incaricare un tecnico per la predisposizione del lotti; di procedere all'assegnazione dei lotti mediante sorteggio; di individuare in un altro dei fratelli condividenti il soggetto incaricato di procedere R.G. 24346/2018 Pagina nr. 4 di 8 materialmente all'estrazione a sorte -avvenuta alla presenza di tutti gli interessati- ed aveva poi sottoscritto il verbale di assegnazione; - che infondato doveva ritenersi altresì l'appello incidentale, dal momento che il contratto di divisione aveva prodotto i propri effetti reali, con conseguente assenza di elementi per affermare la sussistenza di un danno da mancata disponibilità dei beni assegnati; che corretta doveva ritenersi la decisione del giudice di prime cure di compensare integralmente le spese del giudizio di primo grado, essendosi registrata una soccombenza reciproca per effetto del rigetto della domanda riconvenzionale. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, imperniato su tre motivi. Resistono unitariamente con controricorso tutti i resistenti. Ricorrente e controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] /il ricorso è articolato su tre motivi. /./. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3), c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1111, 1321 e 1349 c.c. per aver la Corte d'Appello di Venezia ritenuto che al verbale di assegnazione lotti del 10 novembre 2006 fosse applicabile il disposto di cui all'art. 1349 c.c., avendo le parti attribuito ad un arbitratore l'individuazione dell'oggetto di un contratto di divisione, perfezionatosi appunto con la sottoscrizione del verbale. Deduce il ricorrente che al tecnico non era stato attribuito alcun incarico di arbitratore, essendogli stata devoluta solo l'elaborazione di un progetto divisionale, senza che le parti avessero già raggiunto un accordo definitivo di scioglimento della comunione. Argomenta, quindi, il ricorrente che il verbale di assegnazione lotti del 10 novembre 2006 R.G. 24346/2018 Pagina nr. 5 di 8 avrebbe valore di mero atto ricognitivo della volontà delle parti di procedere allo scioglimento, per il quale sarebbe stato tuttavia necessario un successivo atto. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4), c.p.c., la violazione del disposto di cui all'art. 132 c.p.c., per aver offerto la Corte d'Appello una motivazione della decisione del tutto assente, o solo apparente, in ordine alle censure mosse alla C.T.U. svolta nel giudizio di primo grado. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata abbia, in ordine alle critiche mosse alla C.T.U., adottato una motivazione solo apparente, omettendo di pronunciarsi effettivamente sulle deduzioni con cui l'appellante deduceva la sussistenza di un grave errore che caratterizzava la consulenza, e limitandosi a richiamare le conclusioni della consulenza medesima, basate tuttavia su circostanze non corrispondenti all'effettiva realtà dei fatti. 1.3 Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4), c.p.c., la violazione del disposto di cui all'art. 132 c.p.c., per aver offerto la Corte d'Appello una motivazione della decisione del tutto assente, o solo apparente, in ordine alle deduzioni dell'odierno ricorrente circa la sussistenza di un errore di calcolo del professionista originariamente incaricato dai condividenti per la predisposizione dei lotti. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non abbia tenuto conto di un errore commesso dal suddetto professionista nel calcolo della cubatura di uno degli edifici, e che abbia invece erroneamente ritenuto che detto errore fosse stato rilevato e superato dal professionista successivamente incaricato dalle stesse parti. 2. Il primo motivo deve ritenersi infondato. Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui a differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico R.G. 24346/2018 Pagina nr. 6 di 8 accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 04/06/2021 - Rv. 661741 - 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9996 del 10/04/2019 - Rv. 653577 - 01). Nella specie la Corte territoriale ha operato un'argomentata interpretazione della pattuizione intercorsa tra le parti, inquadrandola nell'ambito di un contratto definitivo di divisione con oggetto determinato mediante arbitraggio ex art. 1349 c.c., approdando a tale interpretazione alla luce della ricostruzione dell'iter che aveva condotto le parti alla unanime sottoscrizione della suddetta scrittura. Rispetto a questa motivata ricostruzione il ricorso -che peraltro non contesta la finalità di divisione della pattuizione, limitandosi a dedurne il carattere di accordo a carattere meramente obbligatorio, e contestando il carattere di definitività ritenuto, invece, sussistente dalla sentenza impugnata- offre una mera ricostruzione interpretativa alternativa, genericamente argomentata, senza peraltro puntualizzare i canoni ermeneutici normativi che sarebbero stati violati e, ulteriormente, senza riprodurre il testo dell'intesa, in tal modo violando altresì il canone di completezza del ricorso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 06/02/2007 - Rv. 594992 - 01). Va, allora, richiamato il principio per cui l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più R.G. 24346/2018 Pagina nr. 7 di 8 interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018 -Rv. 648602 - 01). 3. Gli ulteriori due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto vengono entrambi a dedurre il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione impugnata. Giova rammentare che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 - Rv. 629830 - 01) e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Nel caso in esame, nella motivazione della Corte d'Appello di Venezia non si ravvisa alcuno dei suddetti profili di carenza, dovendosi invece osservare che la Corte medesima risulta aver adeguatamente illustrato le ragioni che sono alla base del proprio convincimento, affrontando anche quelle censure in ordine alle quali l'odierno ricorrente lamenta invece l'omessa motivazione. La Corte ha quindi assolto anche all'onere di valutare le critiche mosse dalla parte alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. R.G. 24346/2018 Pagina nr. 8 di 8 15147 del 11/06/2018 -Rv. 649560 - 01), ritenendole tuttavia superate sulla scorta delle risultanze della C.T.U. 4. Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, dandosi altresì atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 4.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contr
Sentenza Cassazione n. 18369/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris