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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 08413/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/.1958 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE o/i/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che, parzialmente riformando per- aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e, in conseguenza, rideterminato la pena, ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Udirle in ordine ai delitti contestati.

Considerato che, in data 20 ottobre 2023, pervenivano in cancelleria la procura speciale all'uopo conferita dall'imputato al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] de Nardo, unitamente alla comunicazione di rinuncia all'impugnazione da parte del predetto procuratore speciale; Considerato, pertanto, che il ricorso va dichiarato nammissibile, per l'anzidetta rinuncia; Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannaA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/.1958 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE o/i/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che, parzialmente riformando per- aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e, in conseguenza, rideterminato la pena, ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Udirle in ordine ai delitti contestati. Considerato che, in data 20 ottobre 2023, pervenivano in cancelleria la procura speciale all'uopo conferita dall'imputato al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] de Nardo, unitamente alla comunicazione di rinuncia all'impugnazione da parte del predetto procuratore speciale; Considerato, pertanto, che il ricorso va dichiarato nammissibile, per l'anzidetta rinuncia; Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]