CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 luglio 2026
Cassazione n. 23584/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale come per legge- controricorrente e ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed EREDITA’ [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 468/2024,Numero registro generale 6147/2024Numero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 23584/2026Data pubblicazione 20/07/2026pubblicata in data 4 marzo 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3luglio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero al [OSCURATO:PERSONA] e sua figlia [OSCURATO:PERSONA] chiedendoche venisse dichiarata l’inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell’atto dicompravendita del 15 settembre 2016, avente ad oggetto l’immobilesito in Bologna, via Solferino, n. 3, acquistato dalla convenuta.Esposero di essere creditori verso [OSCURATO:PERSONA] della somma dieuro 874.363,36, oltre interessi, per la sentenza del Tribunale diBologna n. 942/2018, che aveva accolto la domanda di MariangelaManini e degli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali intervenutialla restituzione delle somme percepite dal [OSCURATO:PERSONA] per effetto ditransazione conclusa in data 24 settembre 2014. A seguito di notificaal [OSCURATO:PERSONA] di atto di precetto, rimasto senza seguito, il debitore,nell’intento di depauperare il proprio patrimonio, in sede diseparazione consensuale aveva intestato alla coniuge Maria ImeldePasini gran parte degli immobili di sua proprietà ed aveva assuntol’onere di versarle, a titolo di mantenimento dei figli Maria LauraCorneti e [OSCURATO:PERSONA], la somma mensile di euro 2.000 per laprima e di euro 1.000 per il secondo. Il 15 settembre 2016, MariaLuisa [OSCURATO:PERSONA], studentessa universitaria priva di redditi, avevaacquistato l’immobile de quo, corrispondendo a mezzo assegni ilprezzo di euro 285.000; tale vendita, ad avviso degli attori, integravauna donazione indiretta, perché compiuta dalla acquirente con denaroriferibile al padre, come tale revocabile.All’esito della costituzione di [OSCURATO:PERSONA] e della figlia MariaLuisa [OSCURATO:PERSONA] - la quale contestava la natura di donazione indirettadell’atto di cui si chiedeva la revoca, in quanto l’immobile sarebbeNumero registro generale 6147/2024Numero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 23584/2026Data pubblicazione 20/07/2026stato acquistato con denaro ricevuto come prestito infruttifero dalpadre -, il giudizio venne interrotto per il decesso del convenuto; aseguito di riassunzione, intervenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere creditoreverso [OSCURATO:PERSONA] ed insistendo per la revoca, anche nei suoiconfronti, del medesimo atto di compravendita.Il Tribunale, disposta consulenza d’ufficio per accertare laconsistenza del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.516/2021 rigettò le domande proposte, ritenendo provato e noncontestato che la somma utilizzata per l’acquisto dell’immobileprovenisse dalle disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] e qualificando l’atto qualedonazione indiretta alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unitecon la sentenza n. 9282/1992; reputò, tuttavia, che pur non potendodubitarsi della qualità di creditori degli attori e dell’intervenuto, nonsussisteva il requisito dell’eventus damni, emergendo dalla dispostaconsulenza che il patrimonio residuo di [OSCURATO:PERSONA], ammontante adeuro 2.275.800, fosse di per sé sufficiente, anche considerate leipoteche indicate dall’ausiliario, a soddisfare il vantato credito.Quanto alla domanda del Nazzarro, il primo giudice osservò che lasentenza del Tribunale di Bologna n. 942/18, ormai definitiva, si eralimitata a condannare il [OSCURATO:PERSONA] a restituire le somme percepite aMariangela Manini, dante causa dell’intervenuto, ma che difettava in2. Proposti autonomi gravami da parte di Alberto e AlessandroRimondi e da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bologna,con sentenza n. 468/2024, ha dichiarato inammissibile il primo e,riguardo al secondo, ha ritenuto fondata l’eccezione d’inammissibilitàsollevata dall’appellata [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel contestare laqualificazione come donazione indiretta dell’atto di compravendita,aveva rimarcato che, nel caso in esame, diversamente dallaNumero registro generale 6147/2024Numero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 23584/2026Data pubblicazione 20/07/2026fattispecie decisa dalle Sezioni Unite n. 9282/1992, la revocatoriaaveva ad oggetto un atto di compravendita dall’appellata stipulatocon il venditore, tale [OSCURATO:PERSONA], per cui l’eventuale accoglimentodell’azione non poteva determinare alcun vantaggio per l’appellante,perché il bene non era uscito dal patrimonio del debitore LucioCorneti, non essendovi mai entrato in precedenza, né potevaritornare nel patrimonio di quest’ultimo, per cui di fatto la revocadell’atto poteva produrre effetti favorevoli solo per [OSCURATO:PERSONA]; eciò assorbendo ogni altra questione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorsoincidentale condizionato, non articolato in specifici motivi di censura.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’Eredità giacente di LucioCorneti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso al ricorso incidentale.Il ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Pregiudizialmente deve affrontarsi la questione relativa allavalidità della procura rilasciata dall'odierna controricorrente ericorrente incidentale.1.1. [OSCURATO:PERSONA], nel controricorso al ricorso incidentale, haeccepito che la procura conferita dalla [OSCURATO:PERSONA] al difensore è invalida,dovendosi presumere che sia stata rilasciata all’estero da personaitaliana che ha espressamente dichiarato di risiedere in Cina.Dall’esame della procura speciale rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] all’avv.cassazione emerge che essa non reca l’indicazione del luogo in cui èstata apposta la firma autenticata dell’odierna controricorrente,benché la [OSCURATO:PERSONA] dichiari espressamente di essere ‹‹residente inNumero registro generale 6147/2024Numero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 23584/2026Data pubblicazione 20/07/2026Wudingxilu, Distretto di JinAn, Shanghai, Cina››.1.2. Questa Suprema Corte, sulla scia di S.U. 16 novembre 1998n. 11549, ha più volte affermato che, quando l'autentica dellasottoscrizione venga effettuata da un difensore esercente in Italia, ilrilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandantedevono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora ilmandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte diche ne contesti la validità (cfr., tra le altre, Cass. 1/8/2001 n. 10485;Cass. 13/3/2007 n. 5840; Cass. 13/1/2011 n. 665).1.3. Si è tuttavia avuto modo di affermare (ex plurimis: Cass.,sez. L, 30/6/2016 n. 13482; Cass., sez. 3, 12/10/2018 n. 25385) lasuperabilità della presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia dellafirma apposta da cittadino straniero su atto giudiziario senzaindicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legaleitaliano a ciò abilitato solo per procura alle liti rilasciata nel nostropaese, precisando che, in caso di mandante residente all'estero,l'onere di fornire la prova contraria necessaria a superare lapresunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della procura ad litemgrava sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta enon può ritenersi assolto nell'ipotesi in cui risulti agli atti ilriferimento, attestato da idonea documentazione, ad un ingresso inItalia del mandante nello stesso periodo temporale di predisposizionedell'atto a cui la procura si riferisce (S.U. 24/1/2020 n. 1605).1.4. Nella concreta fattispecie in esame, fermo restando il dovutorichiamo in materia al generale principio dell'onere della prova,incombente a chi pretende il superamento della suddettapresunzione, deve rilevarsi decisivamente quanto segue.A base del superamento della presunzione di rilascio della procurain Italia soccorrono, nella specie, una serie di elementi, qualil’assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio dellaNumero registro generale 6147/2024Numero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 23584/2026Data pubblicazione 20/07/2026procura, la pacifica residenza della controricorrente e ricorrenteincidentale in un paese non facente parte della Comunità europea,nonché la mancata dimostrazione di un suo ingresso in ItaliaNe segue che la procura speciale, oggetto di mera autentica daparte dell’avvocato italiano e non oggetto di legalizzazione da partedell’autorità consolare italiana, né rilasciata da notaio in un paeseaderente alla Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961 o munita diapostille, non può considerarsi validamente rilasciata ed è nulla, incontinuità con l'orientamento di questa Suprema Corte, già formatosisul punto, che la sottoscrizione della procura speciale alle liti per laproposizione del ricorso per cassazione, se rilasciata all'estero, nonpuò essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché talepotere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorionazionale (Cass., sez. 3, 13/3/2007 n. 5840, Rv. 595649; Cass., sez.6 – 1, 6/9/2018 n. 21689).1.5. Peraltro, come chiarito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.10266/18, ‹‹va esclusa l'operatività, nel giudizio di legittimità, delrimedio della sanatoria postuma del difetto di procura, introdotta conla novella del 2009 dell'art. 182 cod. proc. civ. La disposizione trovaapplicazione circoscritta al giudizio di merito, in difetto nel giudizio dilegittimità di previsione analoga all'art. 359 cod. proc. civ. pergiudizio di appello e in presenza, invece, di una disciplina peculiareche presidia in modo esaustivo e rigoroso (artt. 365, 366, n. 5, 369n. 3 cod. proc. civ.) l'attribuzione e l'anteriorità del potere dirappresentanza processuale davanti alla Corte di cassazione.Il che è coerente coi fondamentali principi di officiosità, celerità emassima concentrazione del giudizio di ultima istanza (Cass.,28/11/2017, n. 28449; Cass., 26/06/2017, n. 15895; Cass.,06/10/2016, n. 20016; Cass., 26/11/2017, n. 27519). Inoltre,Numero registro generale 6147/2024Numero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 23584/2026Data pubblicazione 20/07/2026secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanzanon è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Statihanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedererestrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali edell'insieme delle regole che governano il processo (Corte EDU,15/09/2016, Trevisanato c. Italia; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017,n. 30996, § 2.3)››.La nullità della procura alle liti rende, quindi, inammissibile l’attocui accede, nella specie il controricorso includente ricorso incidentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA].2. Passando all’esame del ricorso principale, il primo motivodenuncia ‹‹Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329, 342 e 346c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – Violazione del giudicatointerno››, per avere la Corte d’appello riformato, in assenza di ritualeappello incidentale, la sentenza di primo grado nella parte in cuiaveva qualificato come donazione indiretta l’atto dispositivo oggettodi revoca e ritenuto ammissibile l’azione ex art. 2901 c.c. esperita daicreditori.La Corte d’appello, esaminando l’eccezione d’inammissibilità delladomanda revocatoria, reiterata da [OSCURATO:PERSONA] mediantemera riproposizione delle difese già svolte in primo grado, e nonmediante appello incidentale, avrebbe violato il giudicato internoormai formatosi sulla questione.3. Il secondo motivo denuncia ‹‹violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.››, per essersi la Corte d’appello posta in netto contrasto con ilprincipio enunciato da Cass. n. 9282/1992.Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello ha aderito alla tesidifensiva della [OSCURATO:PERSONA] che ha paventato la inutilità dell’azionerevocatoria e, quindi, l’inammissibilità dell’azione pauliana avente adNumero registro generale 6147/2024Numero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 23584/2026Data pubblicazione 20/07/2026oggetto una donazione indiretta di un bene immobile.4. Il primo motivo è fondato.4.1. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11799 del 12 maggio2017, hanno enunciato il seguente principio di diritto: ‹‹ In tema diimpugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta inprimo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indirettache ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione diinfondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione,da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale dellalite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone,altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, secondo comma,c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, secondocomma, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile,invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione nonsia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera delgiudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, lamancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appellol'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte,mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce aquest’ultimo l’esercizio ex art. 345, secondo comma, c.p.c.››.4.2. Ebbene, il Tribunale si è espressamente pronunciato sullanatura dell’atto impugnato e sulla ammissibilità dell’azione pauliana,motivando come segue: ‹‹E’ dato provato e non contestato che lasomma utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto dell’immobiledi via Solferino n. 3 proveniva dalla disponibilità del padre (vedasianche doc. 2 fascicolo convenuta). [OSCURATO:PERSONA], aderendo anche agiurisprudenza di legittimità (Cassazione del 2.2.16 n. 1986), ritieneche l’acquisto di un immobile da parte di una persona con denaro dialtra persona integra gli estremi di una donazione indiretta, se ildenaro, corrispettivo della vendita, viene corrisposta dal donanteNumero registro generale 6147/2024Numero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 23584/2026Data pubblicazione 20/07/2026(padre) al donatario (figlio) allo specifico scopo dell’acquisto del bene.Ritenuto pertanto che nel caso in esame si verte in ipotesi didonazione indiretta occorre accertare se ad essere revocato debbaessere il denaro o il bene acquistato. Pare utile richiamarel’autorevole intervento delle Sezioni Unite nella sentenza n. 9282 del05/08/1992, che, per l’appunto, hanno affermato: “costituendo lavendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà delbene per l’attuazione di un complesso procedimento di arricchimentodel destinatario di detto trasferimento, si ha donazione indiretta nongià del denaro ma dell’immobile, perché secondo la volontà deldisponente, alla quale aderisce il donatario, di quest’ultimo beneviene arricchito il patrimonio del beneficiario, nel quale, invece, non èmai entrato il denaro utilizzato per l’acquisto”; la stessa sentenzaprosegue poi: “In sostanza, trattandosi di donazione indiretta (inquanto è tale ogni negozio che, pur non avendo la forma delladonazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l’effetto diarricchire gratuitamente il beneficiario) e dovendo aversi riguardoall’arricchimento del beneficiario, che è lo scopo voluto dal donante, èriduttiva l’affermazione che in effetti il beneficiario si è arricchito delsolo bene uscito dal patrimonio del donante, ossia del denaroimpiegato per l’acquisto. Si ritiene pertanto che ciò che esce dalpatrimonio del disponente non è il denaro, ma il bene che con esso siè acquistato››.Emerge così con evidenza che il Tribunale ha effettivamenteritenuto che l’atto di compravendita configurasse un’ipotesi didonazione indiretta del bene immobile, come tale revocabile ex art.2901 c.c., e ha poi proceduto all’esame della sussistenza deipresupposti per l’utile esercizio dell’azione pauliana, addivenendo alsuo rigetto per ritenuta insussistenza del requisito dell’eventusdamni; il che conduce a ritenere che ricorreva la necessità, da parteNumero registro generale 6147/2024Numero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 23584/2026Data pubblicazione 20/07/2026della appellata, pur in presenza di un esito a lei favorevole delgiudizio di primo grado, della proposizione dell’appello incidentalesulla questione della natura dell’atto impugnato.Va in proposito evidenziato che, in tema di appello, la mancataimpugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza puòdare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se questesiano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi diquestioni controverse che, dotate di propria individualità edautonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e nonanche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure dellavalutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente aglialtri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass., sez.1, 15/12/2021 n. 40276; Cass. n. 21566/2017; Cass., sez. 3,21/10/2024 n. 27246).Nella specie, l’accertamento della natura dell’atto dispositivointegra autonomo capo della sentenza di primo grado corrispondentealla risoluzione di questione controversa, avendo il giudice ritenutoche non sussistesse semplice donazione indiretta della provvista, maun’attribuzione di denaro specificamente finalizzata all’acquisto delcespite, con o senza la stipulazione a nome del disponente di uncontratto preliminare con il proprietario dell’immobile. Concludendoche si verteva in ipotesi di donazione (indiretta) dell’immobile, e nondella somma di denaro, la Corte territoriale è quindi pervenuta adaffermare che la vendita costituiva un mero strumento formale ditrasferimento della proprietà del bene per l’attuazione di uncomplesso procedimento di arricchimento del destinatario, per cuisussisteva donazione dell’immobile, poiché era il bene che entrava nelpatrimonio del beneficiario.Tale statuizione, dotata di una propria autonomia decisionale, peressere riformata richiedeva una rituale impugnazione, non essendo aNumero registro generale 6147/2024Numero sezionale 2187/2026Numero di raccolta generale 23584/2026Data pubblicazione 20/07/2026tal fine sufficiente la mera riproposizione della questione ex art. 346c.p.c.; ne consegue che, in difetto di appello incidentale da parte diMaria [OSCURATO:PERSONA], deve ormai ritenersi definitiva.Il rilevato giudicato interno implicante la permanenza della ratiodecidendi rappresentata dall’esistenza di un atto dispositivointegrante donazione indiretta dell’immobile, consente di dichiarareassorbito il secondo motivo.5. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbito ilsecondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio allaCorte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che dovràprocedere a nuovo esame, nonché alla liquidazione delle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo,dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa lasentenza impugnata con rinvio anche per le spese alla Corte d’appellodi Bologna.Così deciso in Roma, in data 3 luglio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi