CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 43971/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 12/01/2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di estorsione. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che con l'atto di appello era stata invocata la configurazione dell'ipotesi di derubricazione del reato di estorsione in quello di violenza privata o, quantomeno, di tentata estorsione, ma che la Corte di appello aveva respinto la richiesta difensiva con argomentazioni erronee e non corrispondenti a quanto acquisito in atti, vista l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che si era decisa a rivolgersi alle Forze dell'Ordine non perché non in grado di soddisfare le richieste dell'imputato o perché indotto dalla paura di conseguenze negative per la sua incolumità, ma per giustificarsi nei confronti della moglie per il fatto di aver dissipato somme di denaro; inoltre, i messaggi inviati alla persona offesa non possedevano valenza minacciosa e la richiesta di denaro da parte di Esposito poteva derivare da pregressi rapporti dovuti a plurimi motivi, per cui poteva semmai sussistere il reato di cui all'art. 610 cod.pen., non sussistendo la consapevolezza dell'imputato di voler realizzare un ingiusto profitto. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare come secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contestar 2 r - (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, la Corte di appello ha risposto a tutte le censure, riproposte con il ricorso per cassazione, osservando che il ricorrente era stato arrestato nella flagranza del reato, che la persona offesa aveva riferito di essere stata minacciata di morte dal ricorrente e che il suo racconto era riscontrato dai messaggi ricevuti; trattasi di valutazioni di merito, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]