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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 47057/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen., con sospensione del titolo esecutivo, formulata da CONTESSA Raffaella (in qualità di erede di GIAGNORIO Matteo) con riferimento all'ordine di demolizione del manufatto confiscato a seguito di decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, emesso nel 2000 nei confronti del GIAGNORIO Matteo, in relazione al reato a lui ascritto di cui all'art. 1161 cod. nav., posto in essere con la realizzazione del manufatto citato occupando un'area del [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione la CONTESSA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione dell'art. 2 Cost. e degli artt. 6, 8 CEDU in relazione al difetto di proporzionalità dell'ordine di demolizione, adottato ad oltre venti anni dal decreto penale divenuto esecutivo senza alcuna valutazione delle esigenze abitative della ricorrente.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di condono edilizio, prodotta dal P.M. all'udienza camerale senza che lo stesso fosse stato comunicato alla ricorrente o al difensore.

2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta falsità della deduzione difensiva in ordine alle opere oggetto dell'ordine di demolizione.

Si denuncia il travisamento della doglianza, non essendo mai stato sostenuto che vi fosse identità delle opere oggetto dell'ordine di demolizione e quelle oggetto del ricorso al T.A.R., bensì insistenza di tutte le opere sulle particelle 142 e 625.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, ritenendo fondate le doglianze relative all'omessa valutazione delle esigenze abitative e all'utilizzo di un documento tardivamente prodotto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve anzitutto osservarsi che trattasi di doglianza proposta per la prima volta in questa sede, e non anche all'interno dell'incidente di esecuzione che ha dato origine al presente giudizio.

È poi appena il caso di osservare che, se è vero che il giudice, nel dare esecuzione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo, deve tenere in considerazione il principio di proporzionalità, affermato dalla giurisprudenza sovranazionale con riferimento alle esigenze abitative dell'interessato, è anche vero che quest'ultimo è tenuto ad indicare specificamente la sussistenza di tali esigenze, l'impossibilità di individuare tempestivamente soluzioni alternative, ecc. (cfr. sul punto Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D'Auria, Rv. 282950 - 01).

Nella specie, la questione risulta prospettata non solo tardivamente, ma senza neppure alcuna specifica deduzione nel senso qui appena prospettato: dal ricorso introduttivo della procedura incidentale, emerge anzi che la CONTESSA risiede in comune diverso ([OSCURATO:PERSONA]) da quello (Lesina) su cui insiste l'immobile per cui è causa.

3. Le residue censure appaiono manifestamente infondate.2 Il G.i.p. procedente ha motivato la propria decisione, da un lato, evidenziando la diversità delle opere oggetto dell'ordine di demolizione rispetto a quelle interessate da altro analogo provvedimento, impugnato dinanzi al T.A.R. e relativo ad opere oggetto di istanza di condono (circostanza desumibile dalle didascalie apposte sulle fotografie aeree in atti, e da quanto precisato dal responsabile dell'U.T.C. nella nota integrativa depositata in atti); d'altro lato, valorizzando il fatto che tale istanza era stata rigettata dal comune di Lesina con provvedimento del 12/04/2022.

Dal verbale di udienza del 13/04/2022, emerge che quest'ultimo è stato in quella sede prodotto dal P.M. nel corso dell'udienza, dopo che il G.i.p. aveva informato le parti dell'avvenuta integrazione del fascicolo.

In tale contesto, deve per un verso rilevarsi l'inconsistenza dell'eccezione di tardività della produzione del P.M., sia perché il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono era stato emesso il giorno precedente l'udienza camerale (con conseguente materiale impossibilità, per il rappresentante della pubblica accusa, di produrla in una data anteriore), sia perché dal verbale di udienza non risulta alcuna richiesta difensiva di beneficiare di un termine per esaminare il documento e svolgere eventuali controdeduzioni.

Per altro verso, ogni approfondimento in ordine a quanto osservato dal G.i.p. in ordine alla prospettazione difensiva concernente l'identità delle opere appare ultronea, ove si consideri che il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono evidenzia che l'immobile ricade su area demaniale e che, ai sensi dell'art. 35, deve escludersi ogni possibilità di sanatoria: considerazioni del resto pienamente coerenti con il presupposto dell'odierno procedimento, costituito dall'accertamento irrevocabile del reato di cui all'art. 1161 cod. nav.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen., con sospensione del titolo esecutivo, formulata da CONTESSA Raffaella (in qualità di erede di GIAGNORIO Matteo) con riferimento all'ordine di demolizione del manufatto confiscato a seguito di decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, emesso nel 2000 nei confronti del GIAGNORIO Matteo, in relazione al reato a lui ascritto di cui all'art. 1161 cod. nav., posto in essere con la realizzazione del manufatto citato occupando un'area del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione la CONTESSA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 2 Cost. e degli artt. 6, 8 CEDU in relazione al difetto di proporzionalità dell'ordine di demolizione, adottato ad oltre venti anni dal decreto penale divenuto esecutivo senza alcuna valutazione delle esigenze abitative della ricorrente. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di condono edilizio, prodotta dal P.M. all'udienza camerale senza che lo stesso fosse stato comunicato alla ricorrente o al difensore. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta falsità della deduzione difensiva in ordine alle opere oggetto dell'ordine di demolizione. Si denuncia il travisamento della doglianza, non essendo mai stato sostenuto che vi fosse identità delle opere oggetto dell'ordine di demolizione e quelle oggetto del ricorso al T.A.R., bensì insistenza di tutte le opere sulle particelle 142 e 625. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, ritenendo fondate le doglianze relative all'omessa valutazione delle esigenze abitative e all'utilizzo di un documento tardivamente prodotto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve anzitutto osservarsi che trattasi di doglianza proposta per la prima volta in questa sede, e non anche all'interno dell'incidente di esecuzione che ha dato origine al presente giudizio. È poi appena il caso di osservare che, se è vero che il giudice, nel dare esecuzione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo, deve tenere in considerazione il principio di proporzionalità, affermato dalla giurisprudenza sovranazionale con riferimento alle esigenze abitative dell'interessato, è anche vero che quest'ultimo è tenuto ad indicare specificamente la sussistenza di tali esigenze, l'impossibilità di individuare tempestivamente soluzioni alternative, ecc. (cfr. sul punto Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D'Auria, Rv. 282950 - 01). Nella specie, la questione risulta prospettata non solo tardivamente, ma senza neppure alcuna specifica deduzione nel senso qui appena prospettato: dal ricorso introduttivo della procedura incidentale, emerge anzi che la CONTESSA risiede in comune diverso ([OSCURATO:PERSONA]) da quello (Lesina) su cui insiste l'immobile per cui è causa. 3. Le residue censure appaiono manifestamente infondate.2 Il G.i.p. procedente ha motivato la propria decisione, da un lato, evidenziando la diversità delle opere oggetto dell'ordine di demolizione rispetto a quelle interessate da altro analogo provvedimento, impugnato dinanzi al T.A.R. e relativo ad opere oggetto di istanza di condono (circostanza desumibile dalle didascalie apposte sulle fotografie aeree in atti, e da quanto precisato dal responsabile dell'U.T.C. nella nota integrativa depositata in atti); d'altro lato, valorizzando il fatto che tale istanza era stata rigettata dal comune di Lesina con provvedimento del 12/04/2022. Dal verbale di udienza del 13/04/2022, emerge che quest'ultimo è stato in quella sede prodotto dal P.M. nel corso dell'udienza, dopo che il G.i.p. aveva informato le parti dell'avvenuta integrazione del fascicolo. In tale contesto, deve per un verso rilevarsi l'inconsistenza dell'eccezione di tardività della produzione del P.M., sia perché il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono era stato emesso il giorno precedente l'udienza camerale (con conseguente materiale impossibilità, per il rappresentante della pubblica accusa, di produrla in una data anteriore), sia perché dal verbale di udienza non risulta alcuna richiesta difensiva di beneficiare di un termine per esaminare il documento e svolgere eventuali controdeduzioni. Per altro verso, ogni approfondimento in ordine a quanto osservato dal G.i.p. in ordine alla prospettazione difensiva concernente l'identità delle opere appare ultronea, ove si consideri che il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono evidenzia che l'immobile ricade su area demaniale e che, ai sensi dell'art. 35, deve escludersi ogni possibilità di sanatoria: considerazioni del resto pienamente coerenti con il presupposto dell'odierno procedimento, costituito dall'accertamento irrevocabile del reato di cui all'art. 1161 cod. nav. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
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