CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 29778/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentiti il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per ilrigetto del ricorso;sentito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aditonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] LU e William LU avverso il decreto, emesso il 21novembre 2025, con il quale il Gip del Tribunale di Palmi aveva disposto, neiconfronti dei medesmi, sottoposti ad indagini per aver compiuto, nelle rispettivequalità e di amministratore di fatto della prima società e di rappresentante legaledella seconda, atti fraudolenti sui beni della società denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.al fine di sottrarli al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto,trasferendo detti beni nella disponibilità di altra società, denominata [OSCURATO:PERSONA].r.l. il sequestro preventivo ai fini della confisca, ex artt. 322-ter cod. pen. e12-bis d.lgs n. 74 del 2000, e 321, comma 2, cod.proc.pen. del profitto o delprezzo del reato fino alla concorrenza dell'importo di euro 301.633,36, dellesomme di denaro depositate sui conti correnti bancari intestati o cointestati aipredetti - oltre che alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - titoli, azioni, beni mobili eimmobili con possibilità di sequestrare tali beni anche per equivalente, rigettaval'istanza di riesame.2. Avverso la predetta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiduciaAvv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LU e William LU hanno proposto, in un unico atto,ricorsi per Cassazione identici, deducendo quattro motivi di seguito enunciati.2.1. Con il primo motivo denunciano la violazione dell'art. 125, cod. proc.pen. in relazione agli artt. 11 e 12-bis del d.lgs n. 74 del 2000, nonché all’art.321 cod. proc. pen. con riferimento alla erronea individuazione e quantificazionedel profitto del reato.Si deduce che l'ordinanza impugnata, pur riconoscendo che il profitto delreato di cui all’art. 11 del d.lgs n. 74 del 2000, si individua nel valore dei beniche costituiscono l'oggetto materiale della condotta fraudolenta (si cita Sez. 5,n. 32018 del 2019., Sez. 3, n. 40534 del 2015), lo ha disapplicato confermandoil sequestro in misura pari al debito tributario, quantomeno in attesa di unaperizia di stima, sulla base di un criterio meramente presuntivo, così unincorrendo in un primo error in judicando; inoltre l'affermazione secondo cuil'operazione fraudolenta non mirava a sottrarre la singola merce ma a continuarea operare sul mercato con una società i cui guadagni non sarebbero statisottoposti ad azioni esecutive, confonde il movente della condotta e gli eventualiipotetici guadagni derivanti dalla nuova attività economica, con il profitto delreato.2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 125, cod.proc. pen. in relazione alla sussistenza del fumus commisi delicti, per esserestata resa una motivazione meramente apparente, nonostante le fatture e ladocumentazione contabile prodotta davanti al Tribunale del riesame dalle qualiemergeva che la seconda società ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) era stata costituita mesiprima delle vicende un discorso, elementi del tutto svalutati sul presupposto diun difetto di specifica inerenza alle merci presenti nella sede dell'eserciziocommerciale, oltretutto in esito a un ragionamento esprimente una macroscopicainversione dell'onere della prova.2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 125, cod. proc.pen. per essere stata resa una motivazione meramente apparente in ordine allaqualifica di amministratore di fatto attribuita a [OSCURATO:PERSONA] LU.Si deduce che davanti al Tribunale del riesame era stata prodotta unamemoria difensiva con la quale si evidenziava come il ruolo di quest'ultimo fossequello di dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con mansioni di responsabile delpunto vendita, per cui le condotte a lui attribuite erano compatibili con talequalifica, esclusa una ingerenza gestoria tipica dell'amministratore di fatto,mentre era congetturale l'affermazione che fosse un ideatore della nuova societàModo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., censure alle quali non è stata data risposta.2.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 12-bis del d.lgsn. 74 del 2000, nonché dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. con riferimentoalla dedotta natura sussidiaria del sequestro per equivalente.Si deduce che i giudici della cautela hanno completamente omesso diverificare se il profitto diretto del reato fosse ancora reperibile nel patrimoniodella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., presupposto indefettibile per giustificare il ricorsoal sequestro per equivalente sui beni personali degli indagati.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di rigettare l'ordinanzaimpugnata in quanto in materia di reati tributari il sequestro preventivofinalizzato alla confisca può avere anche una natura mista prevedendo in viaprincipale la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto deireati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente, accertataimpossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nelladisponibilità del legale rappresentante dell’ente; mentre i restanti profili diricorso sono attinenti a vizi motivazionali, non ammessi contro ordinanze emessein materia di sequestro preventivo o probatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattare prioritariamente inordine logico, al di là della loro intitolazione, deducono, nella sostanza, dei vizimotivazionali, per di più spesso trascendendo in vere e proprie istanzerivalutative del materiale indiziario.2.1. È opportuno premettere che, in tema di sequestri probatori epreventivi, il ricorso per Cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc.pen., solo per violazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere sia gli"errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentodel tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 -01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01). La giurisprudenza diquesta Corte, da cui non si individuano ragioni per discostarsi, ha ulteriormenteprecisato che il ricorso per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1,cod. proc. pen. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione oper la presenza di motivazione soltanto apparente, in quanto correlateall'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, chepuò denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomomotivo di ricorso di cui all'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (così Sez.2,n.5807 del 18/01/2017, Rv. 269119; Sez.5, n.35532 del 25/06/2010,Rv.248129; Sez.6, n.7472 del 21/01/2009, Rv.242916).Tale doverosa premessa consente di rilevare i plurimi profili diinammissibilità dei suddetti motivi.2.2. Il secondo motivo lamenta la mera apparenza della motivazione inordine alla dedotta insussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie, attesoche la seconda società ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) sarebbe stata costituita mesi primadell'asserita condotta fraudolenta, ma in concreto attacca, peraltro in terminigenerici e del tutto assertivi, la coerenza, logicità e completezza dellamotivazione, che avrebbe svalutato gli elementi addotti dalla difesa, in speciealcune produzioni documentali comprovanti la circostanza, dunque censura unamotivazione certamente non apparente. Come del resto si apprezza a pagina 1dell'ordinanza impugnata (che a sua volta richiama le pagine 4 e 5 del decreto disequestro), dove si evidenzia che, al di là della limitata documentazioneprodotta, risulta dall'accesso degli operanti e dalle verifiche da questi effettuateche la nuova società operava negli stessi locali di quella in verifica, che vi eranogli stessi dipendenti, che medesime erano le insegne e cartelloni pubblicitari, percui, in definitiva, la nuova società aveva rilevato del tutto l'attività della [OSCURATO:SOCIETA], che, per di più, l'ultimo giorno in cui la società [OSCURATO:PERSONA], sottoposta adaccertamenti tributari, aveva comunicato i corrispettivi era l'8 agosto 2025, ilgiorno dopo l'esecuzione del primo sequestro, per cui l’asserita successione sisarebbe verificata il giorno successivo al primo decreto, che, soprattutto, lamerce venduta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era la stessa nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]., non essendovi alcuna prova che la merce esposta, identica a quellapresente sino al giorno prima del passaggio di consegne, fosse stata inveceacquistata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già dal gennaio 2025, elementi complessivamentein grado di superare lo standard probatorio del fumus richiesto per l'applicazionedelle misure cautelari reali.2.3. Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo incentratosullaqualifica di amministratore di fatto attribuita a [OSCURATO:PERSONA] LU.L'ampia motivazione offerta, anche sul punto, dall'ordinanza impugnata,sulla base del materiale indiziario richiamato, di cui peraltro si propone unainammissibile rivalutazione, esclude la ricorrenza del dedotto vizio omissivomotivazionale. A pagina 3 dell'ordinanza censurata si legge una puntualeconfutazione degli argomenti difensivi, osservato che il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] erasempre presente negli stessi spazi commerciali che prima erano di [OSCURATO:PERSONA].r.l. e poi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che dava direttive ai dipendenti, che avevasottoscritto in passato verbali di sequestro di materiale pirotecnico, che il 29settembre 2025 era stato delegato dal rappresentante legale della società aoccuparsi di tutte le operazioni relative alla sospensione dell'attività della primasocietà e, oltretutto, il legale rappresentante della società subentrante eraproprio il figlio dell'odierno ricorrente, che infine il veicolo intestato alla societàera stato poi trasferito in proprietà al ricorrente.3. Il primo motivo è fondato.3.1. Nel provvedimento impugnato si afferma che, non essendoaccertato il valore esatto dei beni sottratti, la cessione simulata avendo avuto adoggetto non soltanto i beni esposti nella rivendita commerciale ma iltrasferimento dell'intero compendio aziendale - al fine di consentire alla nuovasocietà di operare libera da azioni esecutive volte al soddisfacimento del creditoerariale - sia legittimo, in attesa di una perizia di stima che accerti il valoreeffettivo dei beni, il sequestro preventivo in misura corrispondente all’interoammontare del debito tributario rimasto inadempiuto.Tuttavia, trattandosi nel caso in esame di sequestro finalizzato allaconfisca, ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, del profitto o del prezzo delreato (alle pagg. 9 e 10 del provvedimento genetico vi è un equivoco riferimentoal tipo di sequestro, di cui è pertanto esclusa la natura impeditiva ipotizzata nelleconclusioni del Procuratore Generale), è a questo parametro che deve farsiriferimento, non essendo previsto dalla legge il ricorso a criteri alternativi per ladeterminazione del quantum confiscabile e di conseguenza cautelativamentevincolabile ai sensi dell'art 321, comma 2, cod. proc. pen. Costituisce principioormai consolidato quello secondo cui «in tema di reati tributari, il profitto,confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazionefraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del2000, non va individuato nell'ammontare del debito tributario rimastoinadempiuto, bensì nella somma di denaro la cui sottrazione all'Erario vieneperseguita attraverso l'atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti inessere» (Sez. 3, n. 40534 del 06/05/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265036 - 01. In sensoconforme, tra le altre, Sez. 3, n. 28691 del 21/03/2024, Rossi; Sez. 5, n. 32018del 14/03/2019, Lascarache, Rv. 277251 - 01; Sez. 5, n. 38140 del 12/07/2024,[OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 16538 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cellino).3.2. Tali affermazioni sono coerenti con la struttura di reato di pericolodella fattispecie di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, in cui il profitto del reatova individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il Fiscoha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro la cui sottrazioneall'Erario viene perseguita, non importa se con esito favorevole o meno, poichégià la sottrazione in sé integra la condotta di pericolo del bene protetto costituitodall'interesse fiscale dello Stato (cfr. Sez. 3, n. 33184 del 12/6/2013, Abrusci,Rv. 256850). E la ricostruzione relativa al profitto del reato in esame trovaconferma nella analisi della natura della fattispecie, costruita, appunto, comereato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti peroccultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "exante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 15133del 17/11/2017, Stassi, Rv. 272505, che ha precisato la configurabilità del reatoanche se il valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale dell'Erario èinferiore alla soglia di punibilità di 50.000 euro di imposta evasa).3.3. Per quanto riguarda, dunque, l'ordinanza impugnata, è evidente chela motivazione andrà ricalibrata correggendo il presupposto argomentativo erratoe rapportando il quantum confiscabile al profitto del reato posto in essere dagliindagati, loro provvisoriamente ascritto, costituito - come correttamente rilevatonel decreto di sequestro (vedi pag. 9), salvo poi non farne discendere le logicheconseguenze nella parte dispositiva - dalle somme di denaro e dai beni nelladisponibilità della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., atteso che tali beni sono statifraudolentemente sottratti alle pretese creditorie dell'Erario.Nel caso di specie, il bene sottratto fraudolentemente alla garanziafiscale è, come detto, in primo luogo la rivendita commerciale di beni vari, consede operativa in Taurianova, presso il [OSCURATO:PERSONA], (ed i benimobili ad essa connessi), di fatto ceduta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]., proprio attraverso la dismissione dell'azienda.4. Il quarto motivo, col quale si denuncia l'assenza di motivazione inordine alla dedotta natura sussidiaria del sequestro nella misura in cui è statodisposto direttamente per equivalente senza considerare la possibilità delsequestro diretto, è assorbito in quanto presuppone l'accertamento della misuradel profitto confiscabile.5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l’ordinanzadeve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di ReggioCalabria in diversa composizione, che si atterrà ai principi giurisprudenziali soprarichiamati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di ReggioCalabaria competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]