CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 18991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati artt.74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avverso l'ordinanza in data 14 agosto 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'istanza di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere per decorso dei termini di durata e in subordine di sostituzione della stessa con quella degli arresti domiciliari. 2. L'indagato presenta due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e di norme processuali. Espone che nel presente procedimento gli erano stati contestati i reati fine e che in particolare era stato ristretto in carcere dal 12 ottobre 2018 al 12 ottobre 2020 per la detenzione di marijuana, successivamente era stato espulso e dopo oltre un anno dall'espulsione gli era stata notificata la misura custodiale per il reato associativo commesso nel medesimo periodo. Lamenta quindi la mancata applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Con il secondo eccepisce la carenza di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e all'inadeguatezza della misura domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Il Tribunale del riesame ha ben spiegato che non era possibile apprezzare la fondatezza dell'istanza di retrodatazione degli effetti della custodia cautelare in carcere e quindi verificare, oltre alla connessione tra i reati, anche il requisito della "desumibilità dagli atti", perché il ricorrente non aveva indicato quale fosse stato l'atto d'indagine (informativa o altro) da cui l'organo requirente avrebbe potuto e dovuto desumere i gravi indizi di reità a suo carico, anche in relazione al reato associativo, anteriormente alla data in cui era stato rinviato a giudizio nel procedimento nel quale era stata emessa la prima ordinanza custodiale. La difesa non si è confrontata con tale motivazione, che ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto, secondo cui, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Cass., Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291 - 01 e Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230 - 01). Nel ricorso per cassazione, invero, non ha allegato alcun elemento concreto per giustificare l'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 3.2. Del pari inadeguata è la censura avverso il diniego di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari. Infatti, il Tribunale del riesame ha negato tale possibilità in assenza di documentazione comprovante l'idoneità alloggiativa del fratello. La difesa non ha documentato di aver prodotto ai Giudici la scrittura relativa alla consegna di un alloggio al fratello, che ha invece prodotto nel giudizio di legittimità, non assolvendo così all'onere di autosufficienza del ricorso. Peraltro, non può non evidenziarsi che si tratta di un'assegnazione temporanea di alloggio connessa allo svolgimento di lavori agricoli per cui il fratello è impegnato a tempo determinato, sicché comunque la difesa non ha rappresentato elementi decisivi per l'ottenimento della richiesta misura meno afflittiva. 3.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 30 marzo 2022