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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 34401/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano emessa in data 15/12/2021 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, con cui il ricorrente veniva condannato per il reato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 74 del 2000 perché, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di evadere le imposte sui redditi aveva omesso di presentare la relativa dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2012 avendo prodotto reddito per euro 1.237.023,72 e sostenuto costi per euro 219.719,61.

L'imposta evasa ammonta a euro 279.768,63, superiore alla soglia di punibilità.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del tipo di accertamento fiscale, ritenuto di tipo "analitico" dal Tribunale e invece di tipo "induttivo" dalla Corte di appello cosicché, mentre il primo giudice ha ritenuto che l'intero compendio contabile fosse attendibile e non del tutto carente, tanto da poter, mediante verifica, ricostruire il volume d'affari, quantificare i ricavi e rettificare il calcolo di questi ultimi e dell'imposta evasa, il giudice d'appello si è avvalso di mere presunzioni, ritenendo frammentaria e carente la documentazione, e non ha ritenuto di disporre una perizia contabile, richiesta dal ricorrente ex art. 603 cod. proc. pen.

Ne segue che l'imposta evasa è stata determinata sulla base di ricavi desunti presuntivamente avvalendosi di banche dati ex art. 39 comma 2 D.p.r. 600/1973.

Il ricorrente lamenta quindi l'illegittimo ricorso a metodi di accertamento di tipo presuntivo o comunque validi in sede tributaria, ma non in sede penale.

Deduce inoltre carenza assoluta e vizi della motivazione in relazione all'istanza di disporre una perizia contabile finalizzata ad accertare la misura dell'IRES evasa, l'effettivo superamento della soglia di punibilità, anche in ragione di elementi negativi di reddito addotti dalla difesa che non sono stati presi in considerazione.

Lamenta il ricorrente l'apparenza e la contraddittorietà della motivazione anche in relazione ai criteri di determinazione dell'imponibile, in quanto contrastanti con la logica aziendalistica, anche tenuto conto che negli anni 2013 e 2014 vi sono stati risultati economici negativi.

3. Con il secondo e il terzo motivo si duole della mancata assunzione di una prova decisiva a discarico, avendo il giudice ritenuta superflua una perizia contabile finalizzata a ricostruire il bilancio del 2012 e avendo ritenuto sufficiente l'accertamento fiscale.

Deduce invece che l'accertamento fiscale recava duplicazioni di importi, errori di calcolo, costi non computati connessi al ricorso delle presunzioni tributarie, inammissibili in sede penale, con conseguente dubbio in ordine all'ammontare esatto dell'imposta evasa e della misura della confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. In ordine ad entrambe le doglianze, si osserva in via preliminare che, in tema di reati tributari, il giudice può legittimamente basarsi, per accertare la penale responsabilità dell'indagato per le omesse annotazioni obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell'I.V.A., sull'informativa della Guardia di Finanza che abbia fatto ricorso ad una verifica delle percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati di mercato e ricorrere anche all'accertamento induttivo dell'imponibile quando la contabilità imposta dalla legge sia stata tenuta irregolarmente (Sez. 3, n. 729 del 15/12/1995, Rv. 203691; Sez.3, n. 5786 del 18/12/2007, Rv. 238825).

Pertanto, ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice può fare legittimamente ricorso ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, nonché ricorrere all'accertamento induttivo dell'imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute.

Ciò a condizione che il giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde.

L'individuazione del quantum dell'imposta evasa è profilo che si colloca sul terreno del merito, onde le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità, ove sorrette da motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, che dia conto delle regole inferenziali dalle quali, sulla base dei dati di fatto rilevati, è stato desunto il quantum del reddito.

Nel caso di specie il giudice a quo ha posto in luce che il quantum dell' imposta evasa è stato ricostruito dalla Guardia di Finanza attingendo innanzitutto alla documentazione fornita dall'imputato ed in particolare alle fatture emesse dall'impresa dallo stesso amministrata.

Il giudice di merito ha poi considerato idoneo allo scrutinio richiesto l'esame dei movimenti annotati sul registro Iva e altresì la verifica delle interrogazioni alle banche dati in uso alla polizia tributaria.

Questi accertamenti, uniti a quelli condotti nei confronti dei soggetti economici verso i quali l'impresa amministrata dall'imputato ha emesso fatture, hanno consentito l'operazione aritmetica di individuare l'imposta evasa.

Attingendo a dati documentali provenienti dallo stesso imputato, i giudici hanno accertato l'entità dell'imposta evasa in termini di valori reali, non già mediante presunzioni.

Ne deriva l'estraneità di tale metodica ad ogni profilo di induttività, essendosi il procedimento di determinazione dell'imposta evasa basato in larga misura su risultanze documentali, muovendo dalle quali il giudice, mediante l'applicazione di corrette regole inferenziali e attraverso un corretto percorso concettuale, è approdato a conclusioni del tutto immuni da vizi.

2. 1 motivi che attengono all'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sono altrettanto infondati, posto che trattasi di istituto a carattere eccezionale che opera solo qualora il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria di primo grado.

Con riferimento ai presunti errori di calcolo e alla mancata valutazione delle componenti negative quali i costi, che avrebbero invalidato la determinazione dei ricavi, si tratta di doglianze ripetitive, già dedotte nei gradi di merito che non tengono conto degli argomenti sostenuti dal giudice di primo grado e che sono espressamente richiamati anche dalla corte territoriale, la quale peraltro, ritiene non deducibili i costi pari a euro 41.314,00 sostenuti per 2 9H lavoro dipendente, contributi ed oneri finanziari, in mancanza del libro matricola del bilancio di esercizio del 2012 e di altri dati oggettivi.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a causa della manifesta infondatezza di tutte le doglianze alle quali è stato affidato.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano emessa in data 15/12/2021 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, con cui il ricorrente veniva condannato per il reato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 74 del 2000 perché, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di evadere le imposte sui redditi aveva omesso di presentare la relativa dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2012 avendo prodotto reddito per euro 1.237.023,72 e sostenuto costi per euro 219.719,61. L'imposta evasa ammonta a euro 279.768,63, superiore alla soglia di punibilità. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del tipo di accertamento fiscale, ritenuto di tipo "analitico" dal Tribunale e invece di tipo "induttivo" dalla Corte di appello cosicché, mentre il primo giudice ha ritenuto che l'intero compendio contabile fosse attendibile e non del tutto carente, tanto da poter, mediante verifica, ricostruire il volume d'affari, quantificare i ricavi e rettificare il calcolo di questi ultimi e dell'imposta evasa, il giudice d'appello si è avvalso di mere presunzioni, ritenendo frammentaria e carente la documentazione, e non ha ritenuto di disporre una perizia contabile, richiesta dal ricorrente ex art. 603 cod. proc. pen. Ne segue che l'imposta evasa è stata determinata sulla base di ricavi desunti presuntivamente avvalendosi di banche dati ex art. 39 comma 2 D.p.r. 600/1973. Il ricorrente lamenta quindi l'illegittimo ricorso a metodi di accertamento di tipo presuntivo o comunque validi in sede tributaria, ma non in sede penale. Deduce inoltre carenza assoluta e vizi della motivazione in relazione all'istanza di disporre una perizia contabile finalizzata ad accertare la misura dell'IRES evasa, l'effettivo superamento della soglia di punibilità, anche in ragione di elementi negativi di reddito addotti dalla difesa che non sono stati presi in considerazione. Lamenta il ricorrente l'apparenza e la contraddittorietà della motivazione anche in relazione ai criteri di determinazione dell'imponibile, in quanto contrastanti con la logica aziendalistica, anche tenuto conto che negli anni 2013 e 2014 vi sono stati risultati economici negativi. 3. Con il secondo e il terzo motivo si duole della mancata assunzione di una prova decisiva a discarico, avendo il giudice ritenuta superflua una perizia contabile finalizzata a ricostruire il bilancio del 2012 e avendo ritenuto sufficiente l'accertamento fiscale. Deduce invece che l'accertamento fiscale recava duplicazioni di importi, errori di calcolo, costi non computati connessi al ricorso delle presunzioni tributarie, inammissibili in sede penale, con conseguente dubbio in ordine all'ammontare esatto dell'imposta evasa e della misura della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. In ordine ad entrambe le doglianze, si osserva in via preliminare che, in tema di reati tributari, il giudice può legittimamente basarsi, per accertare la penale responsabilità dell'indagato per le omesse annotazioni obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell'I.V.A., sull'informativa della Guardia di Finanza che abbia fatto ricorso ad una verifica delle percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati di mercato e ricorrere anche all'accertamento induttivo dell'imponibile quando la contabilità imposta dalla legge sia stata tenuta irregolarmente (Sez. 3, n. 729 del 15/12/1995, Rv. 203691; Sez.3, n. 5786 del 18/12/2007, Rv. 238825). Pertanto, ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice può fare legittimamente ricorso ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, nonché ricorrere all'accertamento induttivo dell'imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute. Ciò a condizione che il giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde. L'individuazione del quantum dell'imposta evasa è profilo che si colloca sul terreno del merito, onde le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità, ove sorrette da motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, che dia conto delle regole inferenziali dalle quali, sulla base dei dati di fatto rilevati, è stato desunto il quantum del reddito. Nel caso di specie il giudice a quo ha posto in luce che il quantum dell' imposta evasa è stato ricostruito dalla Guardia di Finanza attingendo innanzitutto alla documentazione fornita dall'imputato ed in particolare alle fatture emesse dall'impresa dallo stesso amministrata. Il giudice di merito ha poi considerato idoneo allo scrutinio richiesto l'esame dei movimenti annotati sul registro Iva e altresì la verifica delle interrogazioni alle banche dati in uso alla polizia tributaria. Questi accertamenti, uniti a quelli condotti nei confronti dei soggetti economici verso i quali l'impresa amministrata dall'imputato ha emesso fatture, hanno consentito l'operazione aritmetica di individuare l'imposta evasa. Attingendo a dati documentali provenienti dallo stesso imputato, i giudici hanno accertato l'entità dell'imposta evasa in termini di valori reali, non già mediante presunzioni. Ne deriva l'estraneità di tale metodica ad ogni profilo di induttività, essendosi il procedimento di determinazione dell'imposta evasa basato in larga misura su risultanze documentali, muovendo dalle quali il giudice, mediante l'applicazione di corrette regole inferenziali e attraverso un corretto percorso concettuale, è approdato a conclusioni del tutto immuni da vizi. 2. 1 motivi che attengono all'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sono altrettanto infondati, posto che trattasi di istituto a carattere eccezionale che opera solo qualora il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria di primo grado. Con riferimento ai presunti errori di calcolo e alla mancata valutazione delle componenti negative quali i costi, che avrebbero invalidato la determinazione dei ricavi, si tratta di doglianze ripetitive, già dedotte nei gradi di merito che non tengono conto degli argomenti sostenuti dal giudice di primo grado e che sono espressamente richiamati anche dalla corte territoriale, la quale peraltro, ritiene non deducibili i costi pari a euro 41.314,00 sostenuti per 2 9H lavoro dipendente, contributi ed oneri finanziari, in mancanza del libro matricola del bilancio di esercizio del 2012 e di altri dati oggettivi. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a causa della manifesta infondatezza di tutte le doglianze alle quali è stato affidato. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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