CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34573/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria con la quale le parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA], MicheleGiuliano e [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] la quale, amezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la conferma della decisioneimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermatola pronuncia di condanna di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti didiffamazione aggravata di cui ai capi 5) e 6) della rubrica.2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso percassazione, affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a tre motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per ladecisione.2.1. Con il primo, quanto al delitto di cui al capo 5) dell’imputazione, deduceerronea applicazione dell’art. 595 cod. pen. e motivazione apparente, assumendoche il vulnus nel quale è incorsa la decisione censurata è l’aver ritenuto che, inogni caso, per i dati divulgati perché riportati da una fonte anonima non potesseoperare la scriminante del diritto di cronaca giornalistica, neppure sul pianoputativo della veridicità delle notizie esposte ex art. 59, quarto comma, cod. pen.Lamenta, in particolare, che non è stato considerato il contesto altamentemafioso, la rilevanza pubblica dei soggetti coinvolti e i riscontri obiettivi acquisitiin giudizio attestanti l’effettiva presenza di esponenti mafiosi nei luoghifrequentati dalla delegazione istituzionale.2.2. Mediante il secondo motivo, in relazione al delitto di cui al capo 6) dellarubrica, denuncia illogicità e contradditorietà della motivazione determinata datravisamento della prova quanto all’affermata insussistenza dell’esimente dellaprovocazione.Evidenzia, al riguardo, che le espressioni offensive erano state pronunciatenello stato d’ira determinato da un post della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - alquale era seguito un “mi piace” in senso di adesione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e delQuatrosi - nel quale si asseriva falsamente che esso ricorrente avesse incendiatola propria abitazione e ucciso i suoi cani allo scopo di acquisire visibilità facendoapparire tali fatti come intimidazioni mafiose.Sottolinea, inoltre, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in sede di esame, aveva ammessodi aver espresso dubbi in ordine alla riconducibilità delle menzionate condottealla mafia.2.3. Mediante il terzo motivo assume erronea applicazione dell’art. 62-biscod. pen. poiché la Corte territoriale, nel negare la concessione delle circostanzequali l’atteggiamento collaborativo mostrato per tutto il corso del procedimento,la risalenza nel tempo dei precedenti penali e l’impegno sociale e professionaleche oggi lo caratterizzano come giornalista d’inchiesta nel difficile territorio diPartinico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto doversi applicare al caso in esame ilconsolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la sussistenza di undiritto di cronaca qualora sia divulgata una notizia proveniente da una fonteanonima.Questa Corte ha invero a più riprese affermato il principio per il quale nonopera la scriminante del diritto di cronaca quando la notizia diffamatoria oggettodi propalazione proviene da uno scritto anonimo, in quanto intrinsecamenteinidoneo ad essere suscettibile di controlli circa la veridicità della notizia e,quindi, non meritevole dell'interesse pubblico (tra le molte, Sez. 5, n. 2218 del24/10/2022, dep. 2013, Rv. 284114; Sez. 5, n. 38746 del 03/04/2014, Rv.262786; Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, Rv. 242603). Se infatti è l'imputatoche invoca il diritto di cronaca ad avere l'onere di provare la verità della notiziariportata, tale onere che non può essere soddisfatto facendo riferimento a unafonte anonima, confidenziale o non controllabile (Sez. 5, n. 10964 del11/01/2013, Rv. 255434).A tale regola generale fa eccezione solo la situazione nella quale, perparticolari circostanze, sia possibile verificare, anche se proveniente da una fonteanonima, la veridicità della notizia (Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, Rv.215037, in una fattispecie relativa a un articolo che riportava notizie attinte dauna fonte anonima relativamente a eventi che si erano verificati in un piccolocentro che, in considerazione della ristrettezza dell'ambiente sociale, potevanoessere agevolmente verificati). In detta ipotesi il responsabile è tenuto adimostrare, per poter beneficiare della scriminante del diritto di cronaca, di avercompiuto tale verifica ricorrendo a fonti controllabili.Nella vicenda in esame non può peraltro ritenersi che il [OSCURATO:PERSONA] abbiaassolto al predetto onere poiché – alla stregua di quanto idoneamenteargomentato dalla pronuncia impugnata nonché da quella di primo grado – si èlimitato ad asserire che egli aveva confidato, almeno sul piano putativo, nellaveridicità della notizia proveniente dalla fonte anonima e di averla divulgata peril particolare interesse pubblico che essa poteva avere in un contesto territoriale,come quello in cui opera l’emittente televisiva, ad alta densità mafiosa.Né può assumere rilievo la mera contestuale presenza in un’occasionepubblica, nella cittadina dove le persone offese, esponenti del consiglio comunaledi Partinico, si erano recate negli [OSCURATO:PERSONA], dei mafiosi del luogo, contestualepresenza documentata, del resto, solo nel corso del giudizio.2.Il secondo motivo è inammissibile, atteso che, come sottolineatocongruamente da entrambe le decisioni di merito, l’asserita provocazione subitadal ricorrente è rimasta su un piano genericamente deduttivo, poiché egli nonsolo non è riuscito a dimostrare la pubblicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del post“provocatorio” cui avrebbero aderito le altre due persone offese del delitto di cuial capo 6) dell’imputazione, ma neppure ha allegato le relative circostanze inmaniera specifica.D’altra parte, l’accaduto, a differenza di quanto assume l’imputato, non èstato oggetto di ammissione in sede di esame dal [OSCURATO:PERSONA], il quale si è limitato ariconoscere che, con altri colleghi, si erano interrogati (senza divulgare taliperplessità all’esterno) sulla veridicità dell’origine mafiosa dell’incendio della casae dell’uccisione dei cani dell’imputato.3.Il terzo motivo è, anch’esso, inammissibile per omesso confronto con laragione principale per la quale è stata, convincentemente, disattesa, da partedella sentenza censurata, la richiesta di concessione delle circostanze attenuantigeneriche, ossia l’avere il ricorrente precedenti specifici non solo per fattiprecedenti a quelli in esame – come deduce nel motivo – ma anche successivi,ciò che conduce ad escludere ogni forma di resipiscenza da parte dello stesso dapoter vagliare quale concreto elemento positivo atto a giustificare la mitigazionedel trattamento sanzionatorio.4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso chel’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere ilricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziateragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).5. L’imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidatiin complessivi euro 4.000,00, quanto alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], oltreaccessori di legge e, quanto alle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNunzio [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 5.067,00, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro4.000,00, quanto alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], oltre accessori di legge e,quanto alle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incomplessivi euro 5.067,00, oltre accessori di legge.Così deciso, il 18/09/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]