CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33228/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; inammissibili tutti gli altri ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede in accoglimento del proprio ricorso l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo in accoglimento del proprio ricorso l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio in accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del propri motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi del proprio ricorso. Alle 12.51 l'udienza è sospesa. alle ore 12:59 l'udienza riprende.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 dicembre 2020, il Tribunale di Asti, per quanto rileva in questa sede, così statuiva sulle imputazioni elevate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascritti ai capi: "1", partecipazione all'associazione mafiosa operativa nel territorio di Asti e facente capo alla famigiia di 'ndrangheta degli Stambè; "8", tentata estorsione, così qualificato il reato originariamente contestato, di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]; "9" estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante ex art. 629, comma 2, cod. pen.; "47", danneggiamento in danno di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale riconosceva le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante contestata in relazione al capo "1" e il vincolo della continuazione e determinava la pena in nove anni di reclusione; - condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo "4", estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. e alla recidiva, e applicato il disposto di cui all'art 416-bis.1, comma 2, cod. pen., determinava la pena in sei anni e otto mesi di reclusione oltre al pagamento di 1.600,00 euro di multa; - condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi: "9", estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]; "10", estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]; "11", tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; reati tutti aggravati ai sensi dell'art. 629, comma 2, cod. pen.; il Tribunale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla predetta aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen., applicato il disposto di cui all'art. 416.bis.1, comma 2, cod. pen., ritenuta la continuazione, determinava la pena in cinque anni e sei mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa; - condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - così qualificato il reato originariamente contestato al capo "30" ai sensi del comma 1, ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416.bis.1 cod. pen.; il Tribunale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, determinava la pena in sette mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa; - condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo "8", tentata estorsione aggravata, così qualificato il reato originariamente contestato come estorsione, in danno di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. e sulla recidiva, determinava la pena in due anni di reclusione e 400,00 euro di multa; il Tribunale assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo "1", partecipazione all'associazione mafiosa operativa nel territorio di Asti e facente capo alla famiglia di 'ndrangheta degli Stambè. ( trtY'l> 2. Avverso la citata sentenza di prime'gafe7 il Pubblico Ministero e i suddetti imputati proponevano appelli rivolti alla Corte di appello di Torino. 3. Con sentenza del 20 maggio 2022, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, decideva come segue sulle posizioni dei citati imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda le affermazioni di responsabilità e le pene principali: - riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a sette anni e un mese di reclusione; - confermava, come sopra anticipato, le statuizioni riguardanti [OSCURATO:PERSONA]; - riduceva la pena principale inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a quattro anni e dieci mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa; - dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile anche del reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo "1" e, valutate anche in relazione a tale reato le già riconosciute circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ritenuta la continuazione, condannava l'imputato alla pena di sei anni e nove mesi di reclusione; - dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile anche del reato di cui al capo "1", sotto il profilo del concorso esterno in associazione mafiosa (come spiegato in motivazione) e, valutate anche in relazione a tale reato le già riconosciute circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ritenuta la continuazione, condannava l'imputato alla pena di sei anni e due mesi di reclusione. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] (condannato, per i reati ascritti ai capi: "1", partecipazione all'associazione mafiosa operativa nel territorio di Asti e facente capo alla famiglia di 'ndrangheta degli Stambè; "8", tentata estorsione, così qualificato il reato originariamente contestato, di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]; "9" estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante ex art. 629, comma 2, cod. pen.; "47", danneggiamento in danno di [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deduce insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La Corte di appello non avrebbe spiegato quali elementi abbiano determinato la decisione inerente alla pena con riguardo anche al computo della continuazione tra i reati, né avrebbe tenuto in alcun conto il contesto sociale, personale e lavorativo dell'imputato, il quale, trovandosi nella necessità di recuperare somme di denaro legittimamente dovutegli, avrebbe fatto riferimento, per anni, a tutti i modi legali possibili. In considerazione del meritevole comportamento processuale, della rinuncia di Biglino ai motivi d'appello, del ruolo marginale eventualmente svolto nella commissione di azioni delittuose, l'aumento per la continuazione avrebbe dovuto essere minimo, anche perché risultava dagli atti che il predetto aveva intrattenuto rapporti con gli altri coimputati per un periodo assai breve. 5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] (condannato per il reato di cui al capo "4", estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]), ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'assenza e la manifesta illogicità della motivazione. Nota che in sede di controesame del teste Stambè è emerso come il Caruso non fosse il mandante di alcuna estorsione né consapevole di quello che sarebbe accaduto a [OSCURATO:PERSONA], ma fosse unicamente mosso da un intento solidaristico. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione. Osserva che, secondo la Corte di appello, Caruso avrebbe minacciato [OSCURATO:PERSONA], ma la circostanza, in realtà, è esclusa dalle dichiarazioni dela vittima. Inoltre, il ricorrente sostiene che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di Stambé, ritenute dal giudicante convergenti e sovrapponibili, nella realtà divergono in toto. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Nota che, in base a due passaggi della motivazione, entrambi a pag. 118, righi 31/38 e 39/44, nonostante l'incontestabile risultanza derivante dalla trascrizione dell'intercettazione 7125, di comunicazione intercorsa tra Caruso e Stambè, la Corte di appello ha ipotizzato che Caruso sia stato presente, ma non per tutta la durata, all'incontro, avvenuto tra Stambè e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha affermato, al fine di giustificare le domande poste successivamente a tale incontro da Caruso al sodale Stambè, un momento di difficoltà scaturita in una mancata comprensione e memorizzazione dell'avvenuto. 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata, affermando che sia viziata da illogicità della motivazione sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, in quanto, in ragione delle risultanze istruttorie, non si comprenderebbe come la Corte di appello abbia potuto sostenere l'omogeneità delle condotte di Stambè e di Caruso e l'accordo tra i due di compiere condotte intimidatorie. 6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] (condannato per i reati di cui ai capi: "9", estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]; "10" estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]; "11", tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in cinque motivi. 6.1. Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, nonostante la declaratoria di illegittimità della esclusione della lista testi della difesa. Afferma che la Corte di appello, dopo avere qualificato come illegittima la declaratoria di inammissibilità affermata dal Tribunale in ordine alle liste testimoniali proposte dalla difesa, dichiarava, allo stesso tempo, l'irrilevanza delle prove dedotte dalla medesima ed ammetteva soltanto l'escussione di [OSCURATO:PERSONA]. In merito, se è da rilevare che molti dei testi erano stati escussi in primo grado, in quanto indicati dalla Procura della Repubblica, è anche da eccepire che la difesa aveva avuto soltanto la possibilità di contro-esaminarli, con conseguente compressione della sua strategia, nonostante il Tribunale avesse ammesso tutte le domande formulate dalla stessa. Si trattava, in sostanza, di una violazione soprattutto formale, reiterata dalla Corte di appello che non ha ammesso l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria. La difesa censura inoltre l'affermazione, contenuta nella sentenza di appello, secondo la quale l'odierno ricorrente avrebbe rinunciato a tale motivo in quanto non ribadito all'udienza del 13 aprile 2022. L'affermazione sarebbe in contrasto con il rilievo che detta doglianza aveva costituito, appunto, specifico motivo di appello. 6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., critica il provvedimento impugnato affermando che esso è viziato da inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'errata qualificazione dei fatti contestati quale estorsione nonché al travisamento della prova in relazione all'asserito ruolo di estortore del [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, la difesa richiama autorevole precedente giurisprudenziale, ove è stato affermato che integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta del soggetto che agisca per una pretesa anche infondata purché convinto in buona fede di esercitare un suo diritto. La Corte di appello aveva invece affermato che, per escludere il delitto di estorsione, fosse necessario che colui che si ritiene creditore agisca nella consapevolezza dell'esito giudiziario favorevole della relativa controversia, aspetto escluso dal Giudicante sulla scorta dell'esito negativo delle azioni giudiziarie promosse da [OSCURATO:PERSONA] per il soddisfacimento delle proprie pretese. A [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era stato attribuito dal giudice d'appello anche il ruolo di usuraio, mai contestato in precedenza, sulla base in particolare delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia è stato ritenuto inattendibile dal Pubblico Ministero sia in primo grado che in appello. In particolare, in riferimento alle 3 contestazioni di estorsione: - in relazione al capo "9", estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], la Corte aveva ritenuto sussistente la condotta dì estorsione in base alla contraddittoria valutazione da un lato dell'irrilevanza del mancato ricorso all'Autorità giudiziaria, essendo gli interessi richiesti usurari, e dall'altro degli esiti infruttuosi di recuperare il credito; la difesa contesta che la Corte abbia in primo luogo valorizzato l'omesso ricorso all'Autorità giudiziaria per sostenere integrato un elemento sintomatico della fattispecie contestata e, subito dopo, abbia altresì considerato rilevanti gli esiti infruttuosi di talune azioni intentate dal prevenuto, ritenendo tali elementi del tutto incompatibili tra loro; - relativamente al capo "10", estorsione in danno di Perrone, la Corte non avrebbe motivato in ordine all'elemento soggettivo del reato né circa la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di agire in modo mafioso; non sussistevano prove determinanti, inoltre, circa la consegna di banconote da parte di Perrone a [OSCURATO:PERSONA], e analogamente per la consegna di una Fiat 500 da parte del primo al secondo, non essendo stata accertata, in proposito, la spontaneità o la costrizione dovuta alla condotta degli Stambè; - quanto al capo"11", tentata estorsione in danno di Mauro e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto mai contatti con le persone offese. 6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 416-bis.1. cod. pen., relativamente alla mancata esclusione di tale circostanza aggravante. Afferma che non è stata mai acquisita prova che il [OSCURATO:PERSONA] fornisse alla consorteria criminale somme rilevanti, né che egli fosse informato dell'appartenenza degli altri correi al medesimo nucleo criminoso e dei metodi propri di esso; infine, non risulta provato che si sarebbe offerto di pagare mensilmente una somma per essere protetto, come riferito da [OSCURATO:PERSONA], attesa la vaghezza dell'affermazione e non credibilità di quest'ultimo. 6.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., lamenta contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della testimonianza della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Costui è stato ritenuto da tutte le parti processuali un soggetto inattendibile, ma la Corte di appello non ha spiegato su quali basi lo abbia considerato credibile.6.5. Con il quinto motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce omissione totale di motivazione in ordine alla querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello avrebbe omesso sul punto qualsiasi valutazione. 7. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato note di udienza con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. 8. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] (condannato in primo grado per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo "30" e in appello anche per il reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo "1"), ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. La sentenza della Corte di appello ha trattato le questioni rilevanti alle pagine da 76 a 82 e alla pagina 95. 8.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 581, 591, lett. c), 603 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riguardo alla mancata affermazione della dedotta inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero. Il ricorrente afferma che tale appello è carente dell'indicazione dei capi e punti della decisione interessati, è privo di motivi a sostegno ed è generico. Afferma che, nel giudizio di appello, il Procuratore Generale ha chiesto, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'escussione del collaboratore di giustizia Zito, ma l'assunzione di detta prova non era stata richiesta nell'atto di appello. 8.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 416- bis cod. pen. e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in riferimento all'attendibilità attribuita, in sede di motivazione, al collaboratore di giustizia Zito, nonostante gli errori presenti nella sua deposizione. Il ricorrente afferma che la Corte di appello non ha motivato adeguatamente circa lo stravolgimento della decisione, pur assai circostanziata, di primo grado, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA]. La difesa afferma che la Corte di appello non ha adempiuto all'obbligo di rendere motivazione rafforzata, che sussiste qualora si riformi drasticamente la sentenza di assoluzione di primo grado. 9. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] (condannato in primo grado per il reato di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo "8", e in appello anche per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso di cui al capo "1") ha proposto ricorso per cassazione mediante due distinti atti.9.1. Uno degli atti di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ed è articolato in tre motivi. 9.1.1. Con il primo motivo di detto ricorso la difesa deduce la violazione, da parte della Corte di appello, dell'obbligo di motivazione rafforzata. Afferma che il giudice di appello ha ribaltato la decisione assunta dal giudice di primo grado, e ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa sostenendo, senza elementi, che, all'epoca, costui parlasse con esponenti dell'associazione malavitosa. Il Tribunale, invece, conformemente alle risultanze processuali, aveva in origine escluso il fatto. Nel corso del giudizio di appello è stato riesaminato il teste Palladino, che, peraltro, non era stato ritenuto determinante. in primo grado e quindi non doveva essere riascoltato in ragione della sua irrilevanza, mentre è stato considerato determinante dalla Corte di appello al fine dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. 9.1.2. Con il secondo motivo di detto ricorso la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, affermando che la Corte di appello ha omesso la verifica dell'efficacia causale della condotta attribuita a [OSCURATO:PERSONA], e quindi dell'elemento oggettivo del reato, perché non è stato dimostrato quale contributo egli avrebbe fornito nell'ambito dell'incontro tra Stambè, incaricato da Biglino, e i Trovato. [OSCURATO:PERSONA], nell'occasione, si limitò ad essere presente e, la situazione si sarebbe verificata nei medesimi termini anche se non ci fosse stato. 9.1.3. Con il terzo motivo di detto ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza, con riferimento alle valutazioni inerenti all'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente afferma che la Corte di appello non ha indicato alcun elemento per motivare la tesi in base alla quale [OSCURATO:PERSONA] era consapevole di trattare con un'organizzazione mafiosa e intendeva anche contribuire alla realizzazione del suo programma criminoso. 9.2. Un atto di ricorso distinto è firmato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed è articolato in quattro motivi. 9.2.1. Con il primo motivo di tale ricorso si deducono erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione, violazione di norma processuale prevista a pena di nullità. Il ricorrente afferma che la difesa aveva criticato, in appello, la valutazione di sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso contestata con riferimento sia all'omessa adozione di modalità mafiose nella commissione dell'estorsione sia alla mancanza di finalità di agevolare tramite tale reato l'associazione mafiosa. La Corte di appello ha rigettato il motivo in ragione dell'atteggiamento omertoso delle vittime, dell'ormai raggiunta notorietà della 'ndrangheta e, di conseguenza, degli Stambè, quali suoi esponenti, sia per la loro origine calabrese, sia per i loro metodi esecutivi, ed ha ritenuto l'irrilevanza che la loro azione avesse avuto luogo al di fuori del territorio di stretta competenza, considerata la diffusione di tale sodalizio criminale in ampie zone del Piemonte. Il ricorrente critica le valutazioni della Corte di appello, notando che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i caratteri mafiosi dell'esecuzione di un delitto non possono essere desunti dal comportamento delle vittime ma si concretizzano nella consistenza dell'azione illecita, oggettivamente idonea ad esercitare coartazione psicologica sulle persone che la subiscono, circostanza peraltro non verificatasi nell'occasione, attesa la determinata reazione dei Trovato all'aggressione subita. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, risultavano del tutto sconosciuti nel luogo, perché agivano in un territorio ben diverso. La difesa afferma, inoltre, che nulla risulta, nella sentenza impugnata, circa l'agevolazione che da tale atto sarebbe derivata in capo all'associazione criminosa. 9.2.2. Con il secondo motivo di tale ricorso la difesa lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e manifesta illogicità e mancanza della motivazione con riguardo alla statuizione con cui la Corte ha ritenuto accertata la condotta estorsiva addebitata a [OSCURATO:PERSONA], fondando tale valutazione sulla scorta delle sentenze definitive acquisite ex art. 238 bis cod. proc. pen., riguardanti altri imputati per i medesimi fatti in giudizi separati. 9.2.3. Con il terzo motivo di tale ricorso si deduce omissione di adeguata valutazione degli elementi probatori. Ciò sarebbe desumibile dalle plurime affermazioni illogiche e contraddittorie nell'ambito della motivazione. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle incongruenze descrittive presenti nelle dichiarazioni di testi ed imputati, riguardanti la descrizione dell'auto, del paese di Scalenghe, della casa delle vittime dell'estorsione e della descrizione fisica di queste ultime. 9.2.4. Con il quarto motivo di tale ricorso la difesa critica la sentenza impugnata in quanto affetta da manifesta illogicità della motivazione, in ragione delle discrepanze inerenti all'episodio estorsivo, con riguardo alla indicazione della somma di denaro e del luogo di esecuzione della condotta. 10. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], indifesa di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria difensiva con la quale sottolinea che il giudice di appello è incorso in violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata in relazione alla deposizione del teste Palladino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01; la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati; che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). È stato chiarito che, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l'impugnazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione impone al giudice del gravame di motivare corrispondentemente sul punto, in quanto al principio devolutivo dell'appello consegue il potere-dovere del giudice di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnazione, sempre che l'impugnante vi abbia interesse (Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019, dep. 2020, Rv. 278279 - 01). 1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché, a seguito della rinuncia da parte di Biglino ai motivi di appello diversi da quelli riguardanti la pena, la Corte di appello, a pag. 96 della sentenza, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in sette anni e un mese di reclusione, rendendo piena e adeguata giustificazione della quantificazione con richiamo dell'art. 133 cod. pen. e con specifiche indicazioni riferite ai singoli aumenti di pena per la continuazione. La sentenza di appello espone argomenti muniti di adeguata logicità, valutando correttamente i dati disponibili e pervenendo, in esito a un discorso specifico e dettagliato, alla decisione suddetta. Il ricorrente chiede genericamente, in realtà, una lettura alternativa degli elementi fattuali, inammissibile nel giudizio di legittimità. Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme di legge, delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che il controllo del giudice di legittimità si dispiega in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione e alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, mentre è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata nonché l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). È stato precisato che sono precluse, al giudice di legittimità, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 2.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché la sentenza impugnata ha spiegato, in base a congrue argomentazioni, che Caruso era il mandante del reato di cui al capo "4", estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il giudice del merito, Caruso si era recato assieme a [OSCURATO:PERSONA], appartenente ad associazione mafiosa, dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], per ottenere, esercitando pressioni, la somma di denaro che costui aveva in precedenza sottratto ad [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello nota che [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'accaduto, dichiarando che Stambè lo aveva minacciato, mentre Caruso si era limitato ad assistere alla scena, spalleggiando il sodale. [OSCURATO:PERSONA] affermava di essere stato sostenuto nell'esecuzione del delitto da Caruso, specificando che quest'ultimo lo accompagnava abitualmente. Il giudice di appello ha plausibilmente ritenuto la presenza fisica di Caruso idonea a rafforzare l'intimidazione commessa dal correo ed ha affermato che in realtà era stato il Caruso a chiedere l'intervento di Stambè e ad accompagnarlo per recuperare da [OSCURATO:PERSONA] la somma che quest'ultimo aveva sottratto a Boeris. È stata motivata adeguatamente anche la valutazione di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, aggravante ora contemplata dall'art. 416-bis.1. cod. pen., in ragione della modalità tipicamente mafiosa delle condotte poste in essere. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice di appello ha affermato la responsabilità dell'imputato all'esito di un adeguato e convincente percorso motivazionale. La sentenza di appello espone argomenti muniti di adeguata logicità, valutando correttamente i dati disponibili e pervenendo alla decisione suddetta in esito a un discorso specifico e dettagliato.Il ricorrente, nel lamentare la mancata considerazione di elementi favorevoli all'accoglimento della sua tesi, chiede, in realtà, una lettura alternativa degli elementi fattuali, inammissibile nel giudizio di legittimità. Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 3.1. Il primo motivo, riguardante la mancanza di una rinnovazione completa dell'istruttoria dibattimentale, è infondato perché la Corte di appello, dopo aver dichiarato illegittima l'esclusione della lista testi della difesa disposta dal Tribunale, ha compiuto adeguata valutazione in ordine alla pertinenza e alla rilevanza delle prove dedotte ed ha affermato che, in ogni caso, tutti i testi, anche quelli della difesa che non erano stati ammessi, furono escussi nel dibattimento di primo grado. Il giudice di appello ha ritenuto necessaria la sola ammissione della teste [OSCURATO:PERSONA], poiché gli altri testimoni indicati nella lista difensiva erano stati già stati escussi in sede di dibattimento, come testi indicati dal Pubblico Ministero. È generica, in mancanza di dimostrazione di una effettiva limitazione per i diritti della difesa, la tesi diretta a far ritenere che abbia subìto un pregiudizio perché, per i testi dalla stessa indicati ma non ammessi dal giudice di primo grado, ha potuto svolgere solo il controesame in quanto erano testi indicati anche dal Pubblico Ministero. Per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello ha ritenuto provati i fatti estorsivi ed ha reso congrua motivazione per tutti i profili evidenziati dalla difesa. 3.2. È infondato il secondo motivo di ricorso, volto a criticare la qualificazione dei fatti addebitati a [OSCURATO:PERSONA] come estorsivi, e non come rientranti nel paradigma dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Avuto riguardo alla chiara ricostruzione fattuale, la decisione della Corte di appello risulta correttamente applicativa dei principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. È stato chiarito, infatti, che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 -- 03), mentre si configura il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, allorché il terzo incaricato dell'esazione di un credito agisca con condotta della quale sia stata accertata la finalità di agevolare anche l'attività di un'associazione di tipo mafioso, stante il perseguimento di un interesse ulteriore (che di per sé ben può avere natura non patrimoniale) rispetto al diritto illecitamente azionato (Sez. 2, n. 5622 del 12/11/2021, dep. 2022, Rv. 282594 - 01). 3.3. Il terzo motivo di ricorso, volto a criticare l'affermazione di sussistenza dell'aggravante mafiosa, è inammissibile perché propone una rivalutazione in fatto, a fronte della completa e congrua motivazione resa dalla Corte di appello in ordine alle ragioni sulle quali ha espresso le proprie valutazioni circa la sussistenza dell'aggravante. 3.4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso, relativi rispettivamente, con riguardo all'estorsione di cui al capo "9", alla valutazione di attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] e alla mancata valutazione della denuncia presentata nei confronti di costui per falsa testimonianza e calunnia, possono essere trattati congiuntamente perché connessi. Essi risultano inammissibili per mancanza di specificità, avuto riguardo al fatto che la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] non è decisiva nella logica della sentenza qui esaminata. La Corte di appello, infatti, dopo aver richiamato le dichiarazioni di detto teste, persona offesa, circa l'estorsione subita, ha completato la motivazione corredando le considerazioni con ampi riferimenti alle emergenze probatorie, ed ha chiarito che, anche a voler ritenere inattendibile il narrato di costui, la sussistenza del reato in esame risulta comunque attendibilmente dimostrata, oltre che dalle dichiarazioni parzialmente ammissive di [OSCURATO:PERSONA] e da quanto riferito dagli Stambè e da Ida dal Moro, dal contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche specificamente richiamate dal Tribunale, già di per sé sole idonee a comprovare la commissione della condotta criminale commessa ai danni [OSCURATO:PERSONA]. 3.5. In definitiva, deve affermarsi che la sentenza di appello, per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice di appello ha affermato la responsabilità dell'imputato all'esito di un adeguato e convincente percorso motivazionale. La sentenza di appello espone argomenti muniti di adeguata logicità, valutando correttamente i dati disponibili e pervenendo, in esito a un discorso specifico e dettagliato, alla decisione suddetta. Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volto a criticare la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero e la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna pronunciata dalla Corte di appello per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, è fondato per quest'ultimo profilo, infondato per il resto. 4.1. Il primo motivo di ricorso, recante la critica del rigetto della tesi difensiva in base alla quale l'appello del Pubblico Ministero sarebbe inammissibile, è infondato, perché tale atto di impugnazione, in realtà, risulta munito dei requisiti di specificità voluti dalla legge. Esso, infatti, tratta in maniera approfondita i capi e i punti della sentenza di primo grado ed espone le proprie ragioni di dissenso, come spiegato congruamente dalla sentenza di appello a pag. 95. In proposito, è opportuno sottolineare che il mancato inserimento, nell'atto di appello del Pubblico Ministero, della richiesta di escussione del collaboratore di giustizia Zito, non determina l'inammissibilità dell'atto di appello, né produce alcuna conseguenza giuridica sulla effettiva escussione di costui da parte della Corte di appello. 4.2. Il secondo motivo di ricorso, riguardante la valutazione della Corte di appello in ordine alla attendibilità di Zito, è invece fondato, come sopra anticipato. Il giudice di appello ha giudicato alcuni elementi dimostrativi dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, esclusa in origine dal Tribunale. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto significativi, tra vari elementi, l'intervento di Zangrà, membro di rilievo del clan, in una questione insorta tra [OSCURATO:PERSONA] e taluni soggetti, risolta da Zangrà dicendo a costoro che [OSCURATO:PERSONA] apparteneva all'associazione; gli incarichi assegnati da Zangrà a [OSCURATO:PERSONA], di portare dei messaggi ritenuti rilevanti ad altri soifélali; la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad alcuni incontri; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali [OSCURATO:PERSONA] era il braccio destro di Zangrà. Orbene, in relazione a quest'ultimo profilo, deve notarsi che la valutazione di attendibilità di Zito non è espressa in modo compiuto dalla Corte di appello, sia perché non è esplicata l'analisi soggettiva del collaboratore di giustizia e delle sue specifiche dichiarazioni, sia perché la valenza logica degli argomenti utilizzati nella sentenza di appello, per giustificare talune incongruenze delle dichiarazioni di Zito circa elementi identificati di [OSCURATO:PERSONA], risulta gravemente inficiata dall'affermazione della stessa sentenza, secondo la quale «Zito non è, evidentemente, persona particolarmente fisionomista». In mancanza di adeguate valutazioni sulla generale attendibilità di Zito, e di chiarimenti più precisi su talune incongruenze nelle dichiarazioni di costui, le considerazioni del giudice del merito che, in gran parte, basano il giudizio di responsabilità proprio su tali dichiarazioni, risultano illogiche. Il giudice di appello, infatti, avrebbe dovuto svolgere una riflessione più approfondita, chiarendo, anche, se le valutazioni di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al discusso reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, possano essere mantenute a prescindere dalle dichiarazioni di Zito. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. 5.1. Possono essere trattati congiuntamente, e risultano tutti infondati, i tre motivi di ricorso proposti nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], volti a lamentare, rispettivamente, la violazione, da parte della Corte di appello, dell'obbligo di motivazione rafforzata; la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di partecipazione esterna ad associazione di tipo mafioso; la configurabilità dell'elemento soggettivo di tale reato in capo a [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, la Corte di appello ha adempiuto pienamente all'obbligo di rendere una motivazione rafforzata, spiegando congruamente che il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] si ricava dalla partecipazione a due riunioni e dalle risultanze di una intercettazione. Quanto all'elemento oggettivo, la sentenza spiega che l'accordo al quale [OSCURATO:PERSONA] partecipò ebbe inizio di attuazione, sia con riferimento al cemento, sia con riferimento al recupero crediti. Con riguardo all'elemento soggettivo, poi, dalla motivazione della sentenza emergono chiaramente gli elementi della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], dimostrativi dell'elemento soggettivo. La Corte di appello spiega in modo chiaro, infatti, le ragioni della decisione, notando che [OSCURATO:PERSONA] partecipò ad incontri preordinati a stabilire intese economiche tra la sua società, la [OSCURATO:SOCIETA]., ed il sodalizio 'ndranghetistico, intese dalle quali sarebbero derivati un aumento del volume di affari per la società, a fronte di un correlato sostegno economico per la consorteria criminale. La Corte di appello sottolinea che la costituzione di detto accordo fu volontaria, prefigurandosi i due imprenditori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ingenti guadagni dall'aumento delle commesse previsto in ragione del sostegno dei componenti dell'associazione criminosa, ai quali avrebbero riconosciuto, come contropartita, una percentuale. Su tale ultimo aspetto, la sentenza afferma che [OSCURATO:PERSONA], durante le riunioni con i malavitosi, aveva manifestato potere decisionale, non subendo passivamente le richieste di costoro. La sentenza afferma, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] risultava aver partecipato alla condotta sub "8", di tentata estorsione in danno dei Trovato, ben potendosi ritenere effettivo l'apporto causale fornito all'associazione criminosa per rafforzarne e consolidarne il prestigio. La Corte di appello rileva adeguatamente, poi, che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato mandato, assieme al proprio socio [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], affinché commettesse atti sabotativi in danno della concorrente ditta Spessa. Sono stati così congruamente spiegati, richiamando anche le captazioni di conversazioni, gli elementi dai quali è stato dedotto l'elemento soggettivo, nella forma del dolo, sulla base della conoscenza dei membri del clan, ai quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto plurimi interventi per recuperare propri crediti presso dei terzi inadempienti. La Corte di appello ha ritenuto necessario rinnovare l'istruttoria, procedendo nuovamente, per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], all'escussione di [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuta l'esaustività delle sue dichiarazioni, sulla scorta di queste ha fondato la riforma della statuizione di primo grado, affermando che [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto il ruolo di concorrente esterno, in base alla consapevolezza e volontà in capo al primo di contribuire a sostenere il gruppo. 5.2. Sono infondati anche i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], diretti a far ritenere, in relazione al tentativo di estorsione contestato a [OSCURATO:PERSONA], l'insussistenza dell'aggravante mafiosa, già prevista dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e ora contemplata dall'art. 416-bis.1 cod. pen.; a far ritenere la violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e talune illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione di cui al capo "8" in danno dei Trovato; a far ritenere elementi fattuali diversi in relazione alla tentata estorsione. La Corte di appello di Torino ha reso congrua motivazione nell'affermare che è condivisibile il giudizio di primo grado relativo ad [OSCURATO:PERSONA] in riferimento a detta tentata estorsione. Il giudice di appello, sebbene abbia affermato che la sussistenza del fatto contestato si basava sull'evidenza rappresentata dalla condanna degli altri soggetti imputati per il medesimo reato e condannati con sentenza definitiva, acquisita in atti, e che da ciò derivava l'accertamento della condotta estorsiva, non si è limitata, poi, a tali affermazioni, ma ha spiegato congruamente le ragioni, autonome rispetto a tale accertamento, sulla base delle quali ha confermato la valutazione di sussistenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha qualificato infondata la censura difensiva contestante il narrato degli Stambè, associati al sodalizio, che avevano concordemente affermato di essersi recati presso la casa dei Trovato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per recuperare il credito vantato da questi ultimi nei confronti della ditta Trovato. Le incongruenze presenti nel narrato dei due Stambè, relative al mezzo utilizzato, al luogo e alla descrizione della casa e infine alla fisionomia degli estorti, non inficiavano la credibilità dei dichiaranti, specie considerando il tempo trascorso dalla commissione del fatto sino al rilascio delle dichiarazioni e le plurime condotte del medesimo tenore abitualmente realizzate dai due e della indubbia difficoltà di ricordare i particolari di ciascuna. Dalla conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] veniva desunto l'accordo di rivolgersi ad esterni per recuperare il credito. La Corte di appello, plausibilmente, non riteneva dirimente la differenza relativa all'ammontare della somma, essendo indiscusso che detto credito derivasse dal rapporto tra le due ditte, facenti capo l'una agli estorti e l'altra agli estortori, ed essendo plausibile che fosse stato trovato un accordo sul quantum da corrispondere. Inattendibili le dichiarazioni dei membri della famiglia Trovato, ancora intimoriti dalla condotta e perciò reticenti. Provata pertanto la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato in parola, ricorrente l'aggravante del metodo mafioso. 5.3. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice di appello ha affermato la responsabilità dell'imputato all'esito di un adeguato e convincente percorso motivazionale. La sentenza di appello espone argomenti muniti di adeguata logicità, valutando correttamente i dati disponibili e pervenendo, in esito a un discorso specifico e dettagliato, alla decisione suddetta. Il ricorrente, nel lamentare la mancata considerazione di elementi favorevoli all'accoglimento della sua tesi, chiede, in realtà, una lettura alternativa degli elementi fattuali, inammissibile nel giudizio di legittimità. Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. — l• — Fri-ai—DTFD iCazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno-, poiché il giudice di appello ha affermato la responsabilità dell'imputatò-all'esito di un adeguato e convincente rcorso motivazionale. Il provvedimento it-npugnato, quindi, supera il vaglio À4gittimità demandato! a questa Corte, ldii sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logic della conformità ai canoni legali -the presiedono all'apprezzamento delle ircostanze fattuali. 6. In conclusione, si deve provvedere come segue. 6.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto limitatamente al reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo "1", con rinvio per nuovo giudizio per detto capo ad altra sezione della Corte di appello di Torino che, libera di affermare o escludere la colpevolezza dell'imputato, dovrà rendere congrua motivazione nel rispetto dei principi qui affermati.6.2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati e, conseguentemente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. 6.3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., Biglino e Caruso devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti d