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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25906/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestata ed il trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di identiche critiche adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenzia l'articolata azione di guida pericolosa e tesa a porre in pericolo l'incolumità del personale della polizia, condotta incitata da tutti i passeggeri del mezzo inseguito; che corretta risulta la valutata congruità della pena di mesi quattro di reclusione per i plurimi reati posti in continuazione tra loro in considerazione della apprezzata condotta; rilevato, pertanto, che i ricorso devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestata ed il trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di identiche critiche adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenzia l'articolata azione di guida pericolosa e tesa a porre in pericolo l'incolumità del personale della polizia, condotta incitata da tutti i passeggeri del mezzo inseguito; che corretta risulta la valutata congruità della pena di mesi quattro di reclusione per i plurimi reati posti in continuazione tra loro in considerazione della apprezzata condotta; rilevato, pertanto, che i ricorso devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/0
Sentenza Cassazione n. 25906/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris