CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 1967
Cassazione n. 01251/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1963 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAclete-avvio-a44e-Parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un solo motivo, avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte di Appello di Catania in data 22 marzo 2022, che, in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per il delitto di delitto di furto in abitazione aggravato ed altro, riducendo la pena loro inflitta come da accordo sottoscritto con il Pubblico Ministero; - considerato che il motivo proposto - che contesta l'operata commisurazione della pena ex art. 133 cod. pen. — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, posto che deve farsi applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504), che nel caso concreto non si registra; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]