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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 35726/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2024 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata per il reato di cui all'art. 256, comma 2, in relazione all'art 192, comma 1 e 2 del D. Igs. 3/04/2006, n. 152.

Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

In data 17 luglio 2024 si è tenuta l'udienza presso il Tribunale di Catanzaro, al termine della quale il giudice ha fissato in 90 giorni il termine per il deposito della sentenza.

La sentenza è stata effettivamente depositata il 20 agosto 2024.

Essendo il ricorrente assente all'udienza, il termine per proporre ricorso per Cassazione scadeva il 14/12/ 2024.

Il ricorso veniva presentato il 13/01/2025.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30/05/2025 ;consigli e estensor Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2024 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata per il reato di cui all'art. 256, comma 2, in relazione all'art 192, comma 1 e 2 del D. Igs. 3/04/2006, n. 152. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. In data 17 luglio 2024 si è tenuta l'udienza presso il Tribunale di Catanzaro, al termine della quale il giudice ha fissato in 90 giorni il termine per il deposito della sentenza. La sentenza è stata effettivamente depositata il 20 agosto 2024. Essendo il ricorrente assente all'udienza, il termine per proporre ricorso per Cassazione scadeva il 14/12/ 2024. Il ricorso veniva presentato il 13/01/2025. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 ;consigli e estensor Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 35726/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris