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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 ottobre 2021

Cassazione n. 38453/2021

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38453.2 1 [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA DECRETO Sul ricorso n.

RG 1309/2020 3 (..c 53 [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti, ed elettivamente dom.ta in Roma alla via Ovidio 32 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] c/o Studio LBM ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in atti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Calabria n. 3680/2019 pubblicata il 15 ottobre 2019 Il Presidente titolare della sezione Visto l'atto depositato in Cancelleria il 25.10.2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con visto apposto in calce dal Comune controricorrente; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo il controricorrente implicitamente accettato la rinuncia con il visto in calce all'atto depositato dalla contribuente; visto l'art. 309 c.p.c.; P.Q.M.

Dichiara estinto il processo; Si comunichi Roma, 2 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] oggi, Q501C 20/1 it Ca bere Mss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
38453.2 1 [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA DECRETO Sul ricorso n. RG 1309/2020 3 (..c 53 [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti, ed elettivamente dom.ta in Roma alla via Ovidio 32 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] c/o Studio LBM ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in atti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Calabria n. 3680/2019 pubblicata il 15 ottobre 2019 Il Presidente titolare della sezione Visto l'atto depositato in Cancelleria il 25.10.2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con visto apposto in calce dal Comune controricorrente; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo il controricorrente implicitamente accettato la rinuncia con il visto in calce all'atto depositato dalla contribuente; visto l'art. 309 c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il processo; Si comunichi Roma, 2 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] oggi, Q501C 20/1 it Ca bere Mss
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