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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 17211/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'N„ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata con rito abbreviato, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, anche con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovare l'istruttoria dibattimentale quanto alla identificazione del ricorrente effettuata dalla polizia giudiziaria, e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate

1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla condotta in concreto tenuta dal ricorrente e alla circostanza che gli operanti già conoscevano l'imputato per ragioni di servizio (cfr. pagine 3 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Con specifico riferimento alla richiesta di integrazione probatoria, d'altro canto, deve ribadirsi che questa, specialmente ove si sia proceduto con il rito abbreviato, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione, così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento alla all'assenza di dubbi), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114).

1.2. La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pure questa reiterativa di quanto già formulato nell'atto di appello, è manifestamente infondata.

Anche in ordine a tale censura, infatti, la Corte territoriale, evidenziando che l'assenza di elementi positivi tale non essendo il solo stato di incensurato, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem la in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'N„ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata con rito abbreviato, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, anche con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovare l'istruttoria dibattimentale quanto alla identificazione del ricorrente effettuata dalla polizia giudiziaria, e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla condotta in concreto tenuta dal ricorrente e alla circostanza che gli operanti già conoscevano l'imputato per ragioni di servizio (cfr. pagine 3 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Con specifico riferimento alla richiesta di integrazione probatoria, d'altro canto, deve ribadirsi che questa, specialmente ove si sia proceduto con il rito abbreviato, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione, così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento alla all'assenza di dubbi), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114). 1.2. La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pure questa reiterativa di quanto già formulato nell'atto di appello, è manifestamente infondata. Anche in ordine a tale censura, infatti, la Corte territoriale, evidenziando che l'assenza di elementi positivi tale non essendo il solo stato di incensurato, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem la in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il
Sentenza Cassazione n. 17211/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris