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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2020

Cassazione n. 39668/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 10388-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5501/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 10388 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -2- Rgn 10388/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, n. 5501/7/2020 dep. il 19.10.2020, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2010, ha rigettato l'appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado.

L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Considerato che: Il ricorso è inammissibile.

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso (Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108; Cass., sez 6-5, 1 ottobre 2018, n. 23793; Cass. n. 8641/2019).

La prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all'udienza di discussione (Cass., Sez.Un., 12 maggio 2010, n. 11429).

Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Tuttavia, il ricorrente può domandare di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., purchè offra la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso.

Nella specie, però, la ricorrente non ha dimostrato l'avvenuta notifica del ricorso per cassazione e non si è attivata a chiedere l'eventuale rilascio del duplicato della ricevuta di ritorno; né può essere proposta l'istanza di rinvio dell'udienza, al fine di provvedere al deposito della ricevuta di ritorno, poiché il differimento d'udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111 Cost..

Infatti, l'omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria (Cass., 28 aprile 2011, n. 9453).

Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimata.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA].

Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 10388-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5501/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 10388 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- Rgn 10388/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, n. 5501/7/2020 dep. il 19.10.2020, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2010, ha rigettato l'appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado. L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Considerato che: Il ricorso è inammissibile. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso (Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108; Cass., sez 6-5, 1 ottobre 2018, n. 23793; Cass. n. 8641/2019). La prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all'udienza di discussione (Cass., Sez.Un., 12 maggio 2010, n. 11429). Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Tuttavia, il ricorrente può domandare di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., purchè offra la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso. Nella specie, però, la ricorrente non ha dimostrato l'avvenuta notifica del ricorso per cassazione e non si è attivata a chiedere l'eventuale rilascio del duplicato della ricevuta di ritorno; né può essere proposta l'istanza di rinvio dell'udienza, al fine di provvedere al deposito della ricevuta di ritorno, poiché il differimento d'udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111 Cost.. Infatti, l'omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria (Cass., 28 aprile 2011, n. 9453). Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimata. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. Ro
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