CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17061/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni inviate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredell’imputato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli610 comma 5 e 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Milano, in parziale riformadella sentenza emessa il 18 novembre 2024 dal Tribunale di Milano nei confronti di LuigiMario Nigro, ha ritenuto il vincolo della continuazione tra il reato giudicato con lasentenza impugnata (truffa aggravata) e quelli oggetto di tre ulteriori pronunce giàdefinitive, procedendo alla rideterminazione della pena complessivamente inflitta.2. Il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato si articola in tre motivi.2.1. Violazione dell'art. 606 lett. b, cod. proc. pen., in relazione all'art. 520 cod.proc. pen. per mancata notifica all'imputato del verbale di udienza nel quale è statadisposta la modifica del capo di imputazione da parte del pubblico ministero.All’udienza del 23 settembre 2024 il pubblico ministero ha proceduto alla modificadel capo di imputazione relativo alla truffa, inserendo un ulteriore (terzo) versamentoasseritamente effettuato dalla parte offesa su disposizione dell’imputato. Non è statatuttavia disposta la notificazione all’imputato del verbale contenente la modificaintervenuta, con le indicazioni di legge, con conseguente nullità della sentenza.2.2. Violazione dell'art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen. per difetto e manifestaillogicità della motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen., nonché per erroneainterpretazione ed applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.In particolare, si lamenta che la affermazione di responsabilità sia fondata sullatitolarità formale del mezzo di pagamento.2.3. Violazione dell'art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen. per difetto di motivazionenonché per l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 81 cod. pen.La Corte d’appello non ha applicato correttamente l’istituto della continuazione cheavrebbe richiesto una rimodulazione complessiva della pena e, in particolare, larivisitazione in diminuzione della pena dello stesso reato giudicato nel presenteprocedimento, ritenuto il più grave. In ogni caso, la Corte avrebbe dovuto provvedere afornire una spiegazione, attraverso specifica motivazione, dei singoli aumenti di penaoperati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza o genericità dei motiviaddotti.2. Il primo è manifestamente infondato, a fronte di una integrazione del capo diimputazione che non ne costituisce una modifica quanto una correzione.Infatti, a struttura del reato immutata, con puntuale descrizione della condottainduttiva, dell’errore e del ruolo assegnato, nello schema illecito, all’imputato, nonchédelle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate per la persona offesa, condottanel suo complesso circostanziata e correttamente collocata nel tempo e nello spazio, lamera aggiunta di un ulteriore versamento, oltre a quelli indicati fin dall’origine, non è ingrado di immutare il fatto; tanto meno, la correzione intervenuta, è stata tale daimmutare radicalmente l’oggetto della contestazione, cosicché è da escludersi si siaverificata una violazione del diritto di difesa dell'imputato.In relazione al tema della correlazione tra accusa e sentenza, l’imputato deve esseremesso in condizione di conoscere l'addebito e di svolgere ogni più opportuna lineadifensiva. Tale regola non adempie ad un ruolo meramente formale di conoscenza, maad una effettiva necessità di garanzia processuale, al fine di evitare ‘sorprese’ che‘spiazzino’ la difesa, la rendano oltremodo difficile o ne impediscano la realeesplicazione.Ne deriva che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza puòritenersi violato unicamente in caso di reale difformità tra l'accusa inizialmente formulatae la statuizione del giudice. Perché ciò avvenga, i fatti devono essere diversi nei loroelementi essenziali, di tal che non sia possibile individuare un nucleo comune, ponendosigli stessi, tra loro, in un rapporto di eterogeneità ed incompatibilità che rendeimpossibile per l'imputato difendersi (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 23473 del 19/03/2025,Amirante, Rv. 288246-01), tanto da determinare una incertezza sull'oggetto dellaimputazione.In altri casi, come in quello odierno, in cui l’attività di integrazione si è limitata aduna singola transazione, contestuale alle altre due, contestate fin dall’origine, nessunpregiudizio può ritenersi discendere dalla pratica correttiva, peraltro nota, e noncontestata, fin dalle fasi iniziali della vicenda processuale.3. Il secondo motivo è aspecifico, perché del tutto ripetitivo, e comunque versatointeramente sul merito, in quanto diretto alla contestazione del risultato dellavalutazione effettuata dal giudice sul materiale probatorio sottopostogli.A fronte di una ‘doppia conforme’, il ricorso ripropone gli stessi motivi già presentatie discussi in grado d’appello, disattendendo un orientamento costante di questa Corte,unanime nell’affermare che sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motiviche si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01).Con argomento del tutto logico, la responsabilità dell’imputato è stata collegata allaprepagata su cui sono stati fatti recapitare i versamenti effettuati dalla persona offesa.Esclusi, o non provati, il furto o lo smarrimento delle carte (che, in assenza dei relativipin o codici, conosciuti solo dal titolare, non avrebbero potuto essere utilizzate per latruffa), si è correttamente evidenziato, con opportuna citazione giurisprudenziale, ilmancato contributo esplicativo o giustificazione, da parte dell’imputato, senza che ciòcostituisca inversione dell’onere probatorio.Rispetto alla ricostruzione adottata dai giudici di merito, il ricorso non formulanemmeno una vera critica di legittimità, limitandosi a riproporre una lettura alternativadella vicenda (quella dello smarrimento immediato della carte), con una tecnicaredazionale che avrebbe potuto ‘sostenere’ un atto di appello (di cui il ricorso è, ineffetti, la sostanziale riproduzione) ma del tutto inadeguata ad un ricorso percassazione, ove la motivazione non può essere ‘aggredita’ in relazione alla valutazioneintrinseca delle prove o al peso dato a ciascuno degli elementi fattuali emersidall’istruttoria dibattimentale (o dagli atti, se in abbreviato), ma solamente in relazioneagli ‘stretti’ parametri indicati dall’art. 606, lett. e, cod. proc. pen. (mancanza,contraddittorietà, manifesta – e non ‘sola’ o ‘mera’ o ‘semplice’ – illogicità).È, infatti, incontestato l'insegnamento tradizionale della giurisprudenza di questaCorte (risalente ad un trentennio ed oltre: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,Rv. 207944-01; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01),secondo cui fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propriavalutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversainterpretazione dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o,ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendoinvece compito del giudice di legittimità stabilire se i giudici abbiano esaminato tutti glielementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dandoesaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamenteapplicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hannogiustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.Ne consegue che non sono censurabili in questo ambito, se non entro i detti limiti,tanto la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o trafonti di prova, quanto la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti(Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01). E comunque, l'illogicitàdella motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi,senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza dellamotivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella,Rv. 226074-01).Tutto questo è stato sostanzialmente ignorato dal motivo di ricorso, che, al di làdell’enunciazione di principio contenuta nella rubrica (peraltro con ricorso al termineimproprio di difetto di motivazione, che esula dai parametri di legittimità), costituiscemera riproposizione del corrispondente motivo d’appello.4. L’ultimo motivo è generico, perché non si confronta effettivamente con ladecisione impugnata.In relazione alla quantificazione degli aumenti per la continuazione, infatti, il giudiced’appello è stato conciso ma alquanto preciso: egli ha preso le mosse dalla pena giàdeterminata dal Giudice dell’Esecuzione di Asti con il provvedimento (SIGE n. 22/2025)che lo stesso difensore dell’imputato aveva allegato alla richiesta di riconoscimento dellacontinuazione, formulata con la memoria contenente motivi nuovi in data 11 novembre2025. Dalla sintesi del motivo, riportata nella decisione impugnata, si apprende che ildifensore aveva giustificato la richiesta evidenziando l’identità dell’indole e della matricedei reati nonché le analoghe modalità e circostanze dei reati già giudicati rispetto alreato odiernamente contestato. Il giudice, accogliendo la richiesta, ha espressamenteritenuto congrua la dosimetria adottata dal giudice dell’esecuzione di Asti, assumendolaa base del proprio computo di pena, valutando altresì omogenea la condotta giudicatadal Tribunale di Como con la sentenza n. 1379/2022 rispetto a quella oggetto dellasentenza n. 1283/2021 del Tribunale di Vicenza.Rispetto a questo quadro motivazionale si lamenta col ricorso che il giudiced’appello non abbia valorizzato, ai fini della rideterminazione della pena per il reatoprincipale odiernamente giudicato, la marginalità del ruolo dell’imputato, già ritenutanei precedenti allegati, senza tuttavia spiegare come tale marginalità – riassumibilenell’aver messo a disposizione le proprie schede telefoniche prepagate, senza prendereparte attiva alle truffe – fosse compatibile con la ‘serialità truffaldina’ dimostrata e conun certa abitualità alle condotte illecite attestata dalla riconosciuta recidiva.D’altro canto, la Corte di merito, rispondendo al terzo motivo di appello - sullarecidiva, le circostanze attenuanti generiche e l’entità della pena - aveva ampiamentegiustificato, a pg. 7, la necessità di confermare il trattamento sanzionatorio, proprio conriferimento, tra l’altro, ai plurimi precedenti, alla indifferenza dell’imputato alla finalitàdeterrente di benefici precedentemente ottenuti (sospensioni condizionali, assoluzioneex art. 131-bis cod. pen.), nonché alla assenza di moti di resipiscenza o di intentiriparatori o risarcitori.5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 20 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente