CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21253/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (3- Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva ritenendo che talune circostanze di fatto fossero suggestive dell'assenza di una deliberazione unitaria tra i reati per cui Amirante è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (distanza temporale tra le condotte, assoluta eterogeneità delle concrete condotte, commissione del reato in forma concorsuale in un solo caso); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili giuridico-fattuali, prevalentemente incentrati sulla vicinanza temporale, che il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha già adeguatamente scrutinato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (in proposito, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) o, comunque, concernano circostanze fattuali - come il fatto che, all'epoca della contraffazione dei biglietti dello spettacolo di Ligabue, fosse già noto il calendario delle partite del [OSCURATO:PERSONA], i cui biglietti erano stati oggetto di ulteriore attività di contraffazione - che non appaiono affatto dotate del crisma della decisività, tale da rendere significativa l'omessa considerazione di esse nel momento valutativo da parte del Tribunale partenopeo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Cos