CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23317/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CAPITALE - [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 3305/2023 depositata il 01/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1447/2024Numero sezionale 5569/2026Numero di raccolta generale 23317/2026Data pubblicazione 15/07/2026Roma Capitale notificò alla società ricorrente un avviso d’accertamento inrelazione all’omessa presentazione della dichiarazione TARI e mancatoversamento della tassa per l’anno 2014 in relazione a un immobile sito inRoma, via Aurora n. 39. L’avviso seguiva analoghi atti emessi per lamedesima imposta relativa agli anni 2013 e 2015-2018 con cui era stataaccertata una superficie tassabile a fini TARI per mq 198 irrogando unasanzione pari al 200% per semestre, nel caso qui in esame di complessivi€ 9.172,76.La società destinataria propose ricorso lamentando l’erroneadeterminazione della base imponibile, delle sanzioni, carenze motivazionalie travisamento dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] di Roma,con la sentenza n. 5555/2020, accolse parzialmente il ricorso ritenendo diridurre la superficie tassabile a mq 170 come da visura catastale.Su appello della società contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe e nella contumacia diRoma Capitale, ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello non poteva ritenersi fondata la censura inordine all’insufficiente motivazione dell’avviso in quanto quest’ultimadoveva ritenersi idonea a consentire al contribuente di recepire le pretesetributarie e di contrastarle con proprie contestazioni, restando assorbitoogni ulteriore profilo.Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di due motivi.Resiste l’ente locale con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso prospetta la nullità della sentenza perviolazione del giudicato esterno già formatosi tra le parti su accertamentopresupposto riguardante analoghi giudizi svoltisi tra le stesse parti,relativamente al “fatto” di avvenuto tempestivo inoltro del mod. 602/10,così da escludere la sanzione del 200% della pretesa imposta evasa.Numero registro generale 1447/2024Numero sezionale 5569/2026Numero di raccolta generale 23317/2026Data pubblicazione 15/07/2026Evidenzia di avere già rilevato in appello il giudicato formatosi nellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] romana n. 6234/2020,relativa alla TARI 2016, ove si dava atto della comunicazione d’iscrizionerelativa alla TARI operata il 22/1/2014 con il predetto modulo 602/10.Afferma di avere altresì depositato con le memorie 14/4/2023 le ulteriorisentenze:- 2424/2021 della stessa [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla TARI2015, con cui era ribadita la ritualità della comunicazione del 22/1/2014,avente efficacia anche per gli anni successivi;- 3692/21 del tutto analoga relativa alla TARI 2018;tutte passate in giudicato. Sostiene che tali fatti, rilevanti in questoprocedimento, siano ormai irrevocabilmente accertati e precludano ilriesame in questa sede del medesimo punto (SSUU n. 13916/06).Evidenzia come il rituale invio della dichiarazione faccia venir meno ilpresupposto per le sanzioni irrogate con l’avviso impugnato, d’importopari a € 6.088,32.1.1 Il motivo è fondato.1.2 Deve infatti ribadirsi l’insegnamento costante di questa Corte secondocui, nel processo tributario, l'efficacia del giudicato esterno sui rapporti didurata non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quantol'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione per undeterminato periodo rispetto a fatti verificatisi al di fuori di esso sigiustifica solo in relazione a quelli non aventi carattere di durata ocomunque variabili da periodo a periodo, non anche con riguardo aglielementi costitutivi di fattispecie che, estendendosi ad una pluralità diperiodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente(Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n. 15938, Rv. 675133 - 01).1.3 Il motivo in questione riguarda specificamente le sanzioni per omessadichiarazione e, atteso che non vi è necessità di reinviare annualmente ladichiarazione ove non risultino variazioni da periodo a periodo (vv. Cass.Numero registro generale 1447/2024Numero sezionale 5569/2026Numero di raccolta generale 23317/2026Data pubblicazione 15/07/2026Sez. 5, 30/03/2023, n. 9051, Rv. 667375 – 01), non può fondatamentesostenersi che sussista, nel caso specifico, una violazione per omessadichiarazione. Da una parte, deve richiamarsi quanto accertato con lesentenze sopraccitate e, dall’altra, nel controricorso non risulta neppurecontestato l’invio della dichiarazione nel gennaio del 2014 e quindi coneffetto per l’annualità in questione.2. Con il secondo motivo prospetta la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 112 e 132 c,p,c, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4c.p.c. Sostiene che vi sia stata omessa pronunzia e mera contraddittoriaapparenza della motivazione evidenziando:- omessa pronunzia sulle censure diverse da quella relativa allamotivazione dell’avviso impugnato;- travisamento del fatto in relazione al medesimo avviso;- motivazione contraddittoria e apparente.Rimarca come tali punti non sarebbero assorbiti dalla valutazione disufficienza della motivazione operata nella sentenza impugnata,- avendo eccepito sin dal primo grado di giudizio l’avvenuta ritualepresentazione della più volte richiamata dichiarazione il 22/1/2014, conconseguente insussistenza dei presupposti per le sanzioni irrogate;- stigmatizzando la mera apparenza della motivazione che si limita asancire la succitata sufficienza senza esaminare le censure proposte edopo avere richiamato insegnamenti giurisprudenziali che parrebberofondare una decisione nel senso dell’accoglimento dell’originario ricorsodella contribuente.2.1 Anche questo motivo è fondato.2.2 Da una parte devono condividersi le osservazioni dell’ente localecontroricorrente in ordine ai limiti entro i quali è ammesso il sindacato diquesta Corte sulla motivazione della sentenza impugnata. È costantel’insegnamento secondo cui, in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,Numero registro generale 1447/2024Numero sezionale 5569/2026Numero di raccolta generale 23317/2026Data pubblicazione 15/07/2026con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni non concilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090, Rv. 664120 - 01).Nel caso specifico però deve rimarcarsi come, nella motivazione quicensurata, oltre a non esservi argomentazioni in ordine alla questione giàtrattata nel motivo precedente, essa non consenta in alcun modo diricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudicante pergiustificare la sua decisione in relazione alle censure della societàricorrente, limitandosi ad affermare, con evidente petizione di principio,che: “..la Corte ritiene l’avviso di accertamento sufficientemente motivatoconsentendo al contribuente di recepire (sic) le pretese tributarie e dicontrastarle con proprie contestazioni”. È altresì vero che la motivazionepresenta profili di contraddittorietà atteso che la frase suindicata segue alrichiamo di precedenti giurisprudenziali che hanno valorizzato l’importanzadella motivazione del provvedimento impugnato e il superamento diprecedenti concezioni, che sul punto introducevano profili di disparità tral’Amministrazione e il contribuente.3. Il ricorso va pertanto accolto e la causa rinviata alla Corte di merito peril riesame delle questioni, tenuto conto dei principi succitati in tema disanzioni e per la valutazione delle censure della contribuente in relazioneal contenuto dell’avviso impugnato la cui idoneità dovrà esserespecificamente apprezzata in relazione alle previsioni di legge e agliNumero registro generale 1447/2024Numero sezionale 5569/2026Numero di raccolta generale 23317/2026Data pubblicazione 15/07/2026insegnamenti di questa Corte (vv. da ultimo Cass. 15930 del 24/5/2026 e,ex plurimis, 29259/2025, 14257/2025; 16096/2024; 23386/2021;2555/2019; 1694/2018; 26431/2017; 16620/2017; 25709/2016;12658/2016; 22841/2010; 14094/2010; 21571/2004, Cass. 20620/2019,richiamata dalla già citata Cass. 29259/2025; 26691/2025, cit.;15793/2025; in tema di TIA, Cass. 16096/2024). P.Q.MAccoglie entrambi i motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere altresì sulle spese dellapresente fase.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]