Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 50/2011
ECLI:EU:C:2011:32
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 27 gennaio 2011 (
1
)
Causa C‑402/09
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] român prin [OSCURATO:PERSONA] Finanţelor şi Economiei,
Direcţia Generală a Finanţelor [OSCURATO:PERSONA],
Administraţia Finanţelor [OSCURATO:PERSONA],
Administraţia Fondului pentru [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] comerciala si de contencios administrativ (Romania)]
«Libera circolazione delle merci – Tassa sull’inquinamento applicata all’atto della prima immatricolazione di autovetture di seconda mano importate – Compatibilità con l’art. 110 TFUE»
1.
Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il [OSCURATO:PERSONA], Secţia comercială şi de contencios administrativ (Tribunale
regionale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per i procedimenti commerciali e amministrativi) (Romania), interroga la Corte sulla compatibilità
con l’art. 110 TFUE (ex art. 90 CE) (
2
) di una tassa (descritta come tassa sull’inquinamento) sulle autovetture di seconda mano importate.
Legislazione dell’Unione europea
2.
Ai termini dell’art. 110 TFUE:
«Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri imposizioni interne, di qualsivoglia
natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente
altre produzioni».
Standard di inquinamento
3.
Gli standard di inquinamento europei stabiliscono i limiti accettabili per le emissioni di gas di scarico di autovetture nuove
vendute negli [OSCURATO:PERSONA] membri. Per quanto concerne i veicoli leggeri di peso inferiore a 3,5 tonnellate, il primo di tali standard
(comunemente noto come Euro 1) è stato introdotto dalla direttiva 91/441 (
3
), entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Da allora, le norme sono state progressivamente rafforzate, al fine di migliorare
la qualità dell’aria nell’Unione Europea.
Disposizioni nazionali
4.
L’art. 3 dell’Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (decreto di urgenza del governo; in prosieguo: l’«OUG») n. 50/2008 ha istituito
una tassa (detta «tassa sull’inquinamento») per gli autoveicoli rientranti nelle categorie da M1 a M3 e da N1 a N3 (
4
).
5.
Ai sensi dell’art. 4, lett. a), dell’OUG n. 50/2008, la tassa doveva essere versata alla prima immatricolazione di un autoveicolo
in Romania, senza che il testo normativo distinguesse fra le autovetture prodotte in Romania e quelle prodotte all’estero,
né fra le autovetture nuove e quelle di seconda mano.
6.
L’art. 6, n. 1, dell’OUG n. 50/2008 stabiliva il modo in cui calcolare la tassa. Esso era così formulato:
«1. L’ammontare della tassa è determinato sulla base degli elementi indicati negli allegati da 1 a 4 ed è calcolato come segue:
a) per gli autoveicoli rientranti nella categoria M1 conformi agli standard di inquinamento Euro 3, Euro 4, Euro 5 o Euro
6:
1. Per gli autoveicoli conformi agli standard di inquinamento Euro 4 o Euro 3, la tassa si calcola sulla base delle emissioni
di diossido di carbonio (CO
2
) del veicolo e della tassa specifica espressa in Euro/1 grammo di CO
2
, di cui all’allegato n. 1, nonché della classe di inquinamento e della tassa specifica espressa in Euro/1 cc, di cui all’allegato
n. 2, e dell’aliquota di riduzione della tassa, di cui alla colonna 2 dell’allegato n. 4, secondo la seguente formula:
Importo da pagare = [(A x B x 30/100) + (C x D x 70/100)] x (100 - E)/100,
nella situazione in cui:
A = valore combinato delle emissioni di CO
2
, espresso in grammi/km;
B = tassa specifica, espressa in Euro/1 grammo di CO
2
, di cui alla colonna 3 dell’allegato 1;
C = cilindrata (capacità cilindrica);
D = tassa specifica per cilindrata, di cui alla colonna 3 dell’allegato n. 2;
E = riduzione percentuale della tassa di cui alla colonna 2 dell’allegato n. 4;
2. Per gli autoveicoli conformi agli standard di inquinamento Euro 5 o Euro 6, la tassa si calcola sulla base della formula
di cui al punto 1, al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio,
n. 715/2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri
(Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo;
(b) per gli autoveicoli compresi nella categoria M1, che non rientrano in una specifica classe di inquinamento europea, o
che rientrano nelle classi di inquinamento Euro 1 o Euro 2, in base alla seguente formula:
Importo da pagare = C x D x (100-E)/100
nella situazione in cui:
C = cilindrata (capacità cilindrica);
D = tassa specifica per cilindrata, di cui alla colonna 3 dell’allegato n. 2;
E = riduzione percentuale della tassa stabilita alla colonna 2 dell’allegato n. 4;
(...)».
7.
L’art. 6, n. 3, dell’OUG n. 50/2008 concerneva il deprezzamento del veicolo. Esso recitava quanto segue:
«L’aliquota di riduzione di cui all’allegato n. 4 è stata stabilita con riferimento alla vetustà, al chilometraggio annuo,
allo stato meccanico e all’equipaggiamento del veicolo. Nel calcolo della tassa è prevista un’ulteriore riduzione dell’importo
stabilito, qualora i fattori in base ai quali è stato determinato l’ammontare fisso si scostino rispetto allo standard, conformemente
alle condizioni stabilite dai regolamenti di attuazione di tale decreto di urgenza».
8.
L’art. 10 dell’OUG n. 50/2008 prevedeva la possibilità di ricorso da parte di chi intendesse far valere un deprezzamento del
valore dell’autovettura in percentuale superiore a quanto indicato alla colonna 2 dell’allegato n. 4. In sostanza, era quindi
prevista una valutazione del veicolo da parte di un perito indipendente, la cui commissione era da determinarsi in base ad
una tariffa standard. Su presentazione della perizia a cura del contribuente, le autorità nazionali procedevano, quindi, al
ricalcolo della tassa. Qualora non soddisfatto del risultato, il contribuente poteva proporre ricorso dinanzi ai giudici competenti
in materia.
9.
L’art. 14 dell’OUG n. 50/2008 prevedeva l’entrata in vigore del decreto il 1° luglio 2008. La tassa era dovuta unicamente
per le autovetture immatricolate per la prima volta in Romania successivamente a tale data. Essa non era applicabile alle
autovetture immatricolate in precedenza e già in circolazione.
10.
La tabella di cui all’allegato n. 4 conteneva aliquote di riduzione forfettarie. Essa comprendeva due colonne, la prima si
riferiva alla vetustà del veicolo e la seconda prevedeva una riduzione percentuale per ciascuna fascia di età. Per un’autovettura
di età inferiore ad un mese, la riduzione applicabile era del 3%. La riduzione massima applicabile ad un’autovettura avente
più di quindici anni era del 95%.
11.
La normativa di cui all’art 6, n. 3, dell’OUG n. 50/2008 è stata sancita dalle [OSCURATO:PERSONA] de aplicare a Ordonantei
de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (regolamento di attuazione dell’OUG
n. 50/2008; in prosieguo: il «regolamento») del 24 giugno 2008, pubblicato nel
[OSCURATO:PERSONA]
(Gazzetta ufficiale) il 30 giugno 2008. Il capitolo IV del regolamento (intitolato «Calcolo della tassa») conteneva disposizioni
di ampliamento della base di calcolo dell’aliquota di riduzione prevista alla colonna 2 dell’allegato n. 4 dell’OUG n. 50/2008.
In particolare, esso prevedeva le ipotesi di chilometraggio annuo, stato meccanico ed equipaggiamento del veicolo sulle quali
la tabella era basata. Non venivano presi in considerazione la marca o il modello dell’autovettura, né il modo di propulsione.
Il capitolo V (intitolato «determinazione del deprezzamento reale di un’autovettura usata») riguardava la situazione in cui
il soggetto debitore intendesse far valere un deprezzamento del valore dell’autovettura superiore alla percentuale indicata
alla colonna 2 dell’allegato n. 4.
12.
L’OUG n. 50/2008 è stata modificata dall’OUG pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule n. 208/2008,
volta ad adottare alcune misure concernenti la tassa sull’inquinamento per gli autoveicoli. Ai sensi di tale decreto, gli
autoveicoli la cui cilindrata non superava i 2 000 cc, immatricolati per la prima volta in Romania o in altri [OSCURATO:PERSONA] membri
dell’Unione europea a partire dal 15 dicembre 2008, erano esenti dall’obbligo di versare la tassa sull’inquinamento per le
autovetture prevista dall’OUG n. 50/2008. Tali disposizioni dovevano restare in vigore fino al 31 dicembre 2009.
13.
L’OUG n. 208/2008 è stata abrogata dall’OUG privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea
taxei pe poluare pentru autovehicule n. 218/200 (OUG n. 218/2008 che ha modificato l’OUG n. 50/2008 che ha introdotto una
tassa sull’inquinamento per gli autoveicoli), che ha ancora una volta modificato l’UOG n. 50/2008. Tale decreto prevedeva,
tra l’altro, talune ulteriori esenzioni con riferimento ad alcune categorie di autoveicoli immatricolati per la prima volta
(in Romania o in altri [OSCURATO:PERSONA] membri) tra il 15 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2009.
Causa principale e questione pregiudiziale
14.
Il signor [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa principale, ha acquistato in Germania un’autovettura [OSCURATO:PERSONA], di seconda mano,
nel luglio 2008. L’autovettura è stata fabbricata nel 1997. Essa rientrava nella categoria M1, aveva una cilindrata di 2 155 cc
ed era conforme allo standard di inquinamento Euro 2. Il prezzo di acquisto era di EUR 6 600.
15.
In data 27 ottobre 2008, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha versato alle autorità romene la tassa sull’inquinamento, ai sensi dell’OUG n. 50/2008.
Nelle sue osservazioni scritte il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la tassa ammontava a RON 7 595 (approssimativamente EUR 2 054).
16.
Ritenendo la tassa di cui trattasi non conforme, tra l’altro, all’art. 90 CE (divenuto art. 110 TFUE), il signor [OSCURATO:PERSONA] ha proposto
ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rimborso dell’importo versato a titolo di tassa. In particolare, egli considera
la tassa di cui trattasi discriminatoria nei confronti delle autovetture usate importate da altri [OSCURATO:PERSONA] membri dal momento
che, nel caso delle autovetture importate, la tassa viene applicata in toto alla prima immatricolazione in Romania, mentre
per le immatricolazioni effettuate in Romania, anteriormente all’introduzione della tassa, l’onere è, di fatto, pari a zero.
17.
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se le disposizioni dell’OUG n. 50/2008, con le successive modifiche, siano in contrasto con le disposizioni dell’[art. 110
TFUE] e se effettivamente venga istituita una misura manifestamente discriminatoria».
18.
Hanno presentato osservazioni scritte il sig. [OSCURATO:PERSONA], i governi ceco e romeno nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. All’udienza erano
rappresentati il sig. [OSCURATO:PERSONA], il governo rumeno e la [OSCURATO:PERSONA], che hanno svolto le loro difese orali.
Osservazioni preliminari
Il corretto fondamento nel Trattato
19.
Sebbene la questione pregiudiziale si riferisca solo all’attuale art. 110 TFUE, l’ordinanza del giudice del rinvio mette in
evidenza anche le osservazioni formulate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella causa principale, attinenti ad altri articoli del Trattato, precisamente
agli artt. 30 TFUE e 34 TFUE (ex artt. 25 CE e 28 CE). Per il buon ordine delle cose, esaminerò tali articoli brevemente,
nel contesto della loro applicabilità alla controversia nella causa principale.
20.
È pacifico che la tassa di cui trattasi non è un dazio doganale in senso stretto. Tuttavia, un onere pecuniario imposto unilateralmente
(indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura), che colpisce le merci per il fatto che esse attraversano
una frontiera, costituisce una tassa d’effetto equivalente ai sensi degli artt. 28 TFUE e 30 TFUE (ex artt. 23 CE e 25 CE) (
5
).
21.
Tuttavia, una tassa come quella di cui trattasi non è riscossa a causa dell’attraversamento della frontiera dello Stato membro
che la impone, bensì in occasione della prima immatricolazione dell’autoveicolo sul territorio di tale Stato ai fini di un’immissione
in circolazione.
22.
Ne consegue che la tassa rientra nel regime generale di riscossioni interne sulle merci e deve essere esaminata alla luce
dell’art. 110 CE (
6
).
23.
Per quanto concerne l’art. 30 TFUE, risulta da una giurisprudenza costante che la sfera di applicazione di tale articolo non
comprende gli ostacoli considerati da altre disposizioni specifiche (
7
). Atteso che l’art. 110 TFUE è applicabile alla tassa di cui trattasi, l’art. 30 TFUE non può trovare applicazione nel caso
di specie.
Formulazione della questione pregiudiziale
24.
Alla luce della formulazione della questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi
in merito all’interpretazione del diritto nazionale, sotto forma delle disposizioni dell’OUG n. 50/2008. Secondo giurisprudenza
costante, la Corte non è competente a conoscere della compatibilità di disposizioni del diritto nazionale con il diritto comunitario
nell’ambito dei procedimenti promossi ai sensi dell’art. 267 TFUE. L’interpretazione della legge nazionale compete unicamente
al giudice nazionale (
8
). La Corte di giustizia è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione
europea (UE) necessari per consentirgli di pronunciarsi sulla compatibilità delle norme nazionali con la normativa UE (
9
). In tale prospettiva, può essere necessario riformulare la questione sottoposta al giudizio della Corte (
10
).
25.
Al contempo, come risulta dall’ordinanza di rinvio, la normativa nazionale pertinente nella causa principale è l’OUG n. 50/2008,
nella sua versione originale e non nella versione modificata. Ne consegue che, nell’ambito dell’esame delle questioni sollevate
nell’ordinanza di rinvio, la Corte deve tenere conto della versione non modificata della normativa e non delle sue versioni
successive. Di conseguenza, le parole «con le successive modifiche», contenute nella questione pregiudiziale, non meritano
rilievo.
26.
Sebbene nella questione pregiudiziale venga utilizzata l’espressione «manifestamente discriminatoria», la Corte non ha mai
sostenuto, nella sua giurisprudenza relativa all’art. 110 TFUE, la necessità che la discriminazione sia «manifesta» affinché
si configuri una violazione di tale articolo. Il criterio è semplicemente se una discriminazione esista. Pertanto, neppure
la parola «manifestamente» merita rilievo al fine di risolvere la questione pregiudiziale.
27.
Aggiungo ancora che nessun elemento dell’ordinanza di rinvio indica che la tassazione delle autovetture usate acquistate in
uno Stato membro diverso dalla Romania instauri un protezionismo indiretto che favorisce prodotti diversi dai veicoli a motore.
L’art. 110 TFUE, secondo comma, è applicabile solo in presenza di imposizioni interne che instaurino tale tipo di protezione (
11
). Detto questo, è chiaro che è il primo comma di tale articolo l’elemento rilevante nella causa all’esame del giudice del
rinvio.
28.
Pertanto, il giudice del rinvio sembra chiedere se il primo comma dell’art. 110 TFUE osti ad una normativa nazionale che istituisce
una nuova tassa applicabile alla prima immatricolazione di autovetture di seconda mano importate da un altro Stato membro,
qualora autovetture equivalenti, già sul mercato anteriormente all’introduzione della tassa, non siano gravate dalla tassa.
29.
Esaminerò la questione in base a tale presupposto.
[OSCURATO:PERSONA] di applicazione dell’art. 110 TFEU
30.
L’art. 110 TFUE intende garantire la libera circolazione delle merci fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri in normali condizioni di concorrenza,
vietando ogni forma di protezione che possa risultare dall’applicazione di tributi interni aventi carattere discriminatorio
nei confronti di merci originarie di altri [OSCURATO:PERSONA] membri (
12
). La Corte ha affermato che l’articolo deve essere interpretato estensivamente, in modo da consentirne l’applicazione a tutti
i regimi fiscali, direttamente o indirettamente incompatibili con la parità di trattamento fra le merci di produzione nazionale
e quelle importate. Ne consegue che il divieto sancito da detto articolo deve applicarsi tutte le volte che un’imposizione
fiscale sia atta a scoraggiare l’importazione di merci originarie di altri [OSCURATO:PERSONA] membri a vantaggio di prodotti o merci nazionali
disponibili sul mercato (
13
).
31.
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’art. 110 TFUE ha efficacia diretta (
14
).
32.
L’art. 110 TFUE non ha lo scopo di imporre un particolare regime di riscossioni interne agli [OSCURATO:PERSONA] membri, i quali conservano
un notevole grado di libertà ed autonomia per quanto concerne il livellamento di imposte e tasse e le aliquote applicate.
L’art. 110 TFUE vieta un’imposizione interna che discrimini, direttamente o indirettamente, i prodotti importati, favorendo
i prodotti nazionali.
33.
La disposizione è necessaria non in quanto rivolta ad armonizzare i regimi di imposizione interna degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma perché,
in assenza della stessa, le disposizioni degli artt. 28 TFUE – 30 TFUE sarebbero vanificate. Se ogni Stato membro fosse libero
di imporre una tassazione discriminatoria ai prodotti importati, una volta che questi sono stati introdotti nel suo territorio,
le norme che vietano l’applicazione di imposizioni che colpiscono le merci per il fatto che esse attraversano una frontiera
interna potrebbero essere facilmente eluse.
Giurisprudenza della Corte concernente gli autoveicoli di seconda mano importati
34.
Dalla giurisprudenza della Corte emerge molto chiaramente che le norme contro la discriminazione sancite dall’art. 110 TFUE
possono applicarsi agli autoveicoli di seconda mano importati in uno Stato membro, qualora il risultato dell’imposizione della
tassa di cui trattasi sia di rendere l’importazione di tali autoveicoli meno interessante dell’acquisto di un prodotto nazionale.
È egualmente pacifico che non ogni tassa o imposta interna che abbia come effetto il maggior costo di autovetture di seconda
mano importate viola tale articolo.
35.
Nelle mie conclusioni presentate nella causa Nádasdi (
15
) ho riesaminato la giurisprudenza della Corte dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (
16
), del 1990, alla sentenza Weigel (
17
), del 2004. Faccio riferimento a tali conclusioni per ragioni di brevità e non ritengo necessario, in questa sede, reiterare
tale analisi. Dopo la sentenza Weigel, la Corte ha pronunciato altre quattro sentenze concernenti autovetture di seconda mano
importate (
18
). Tali sentenze hanno confermato la giurisprudenza precedente, sviluppandola ulteriormente in una certa misura.
36.
Dalla giurisprudenza della Corte posso trarre le seguenti conclusioni in merito alle questioni sollevate nella causa principale.
37.
In primo luogo, non vi è alcuna norma dell’UE che impedisca ad uno Stato membro di stabilire un regime generale di imposizione
interna che colpisca secondo criteri obiettivi una determinata categoria di merci, quale quella degli autoveicoli (
19
). Tuttavia, nel caso in cui uno Stato membro imponga un tributo sulle autovetture di seconda mano importate, l’art. 110 TFUE
significherà che il regime fiscale di cui trattasi non deve comportare discriminazioni nei confronti di tali autoveicoli,
favorendo, direttamente o indirettamente, gli autoveicoli di tale Stato membro (
20
). Questo è il principio prioritario, dal quale deriva ogni altra considerazione (
21
).
38.
In secondo luogo, qualora la tassa in questione sia di natura discriminatoria, il fatto che l’obiettivo e il fondamento della
tassa possano avere carattere ambientale o siano intesi a ridurre l’inquinamento non ha influenza sull’eventuale accertamento
di una violazione. Le misure dirette a migliorare le condizioni ambientali vanno, chiaramente, incoraggiate. Ma non devono
essere adottate in modo da dare luogo a situazioni discriminatorie nei confronti dei prodotti importati (
22
).
39.
In terzo luogo, per stabilire se una tassa gravante sulle autovetture usate importate sia discriminatoria si devono prendere
in considerazione non solo l’aliquota del tributo, ma anche la base imponibile e le modalità di riscossione del tributo stesso (
23
). Qualora, in base a questo esame, risulti che la tassa gravante sulle autovetture importate è più elevata della tassa riscossa
su equivalenti autoveicoli nazionali, la tassa di cui trattasi è discriminatoria e, pertanto, viola l’art. 110 TFEU (
24
).
40.
In quarto luogo, qualora vi sia una tassazione unica, basata sulla prima immatricolazione, per una valutazione della discriminazione
è inoltre necessario tenere in considerazione il valore residuale dell’imposta incorporata nel valore delle autovetture usate
nel mercato nazionale, già assoggettate all’imposta. Il valore residuale dell’imposta diminuisce in proporzione al deprezzamento
del veicolo. Ne consegue che la riscossione di un’imposta su autovetture usate importate equivalenti deve tenere conto del
reale deprezzamento (
25
).
41.
In quinto luogo, nel determinare il valore dell’autovettura usata importata ai fini dell’imposta, non rilevano né il prezzo
pagato dall’importatore per acquistare l’autovettura, né il suo valore nello Stato di provenienza. Piuttosto, deve essere
preso in considerazione il valore dell’autovettura nello Stato d’importazione, dal momento che solo su tale base si può affermare
che non vi è discriminazione tra le autovetture usate importate e autovetture analoghe nel mercato nazionale (
26
). Per tale ragione, la questione di eventuali tasse pagate nello Stato di esportazione è irrilevante. Il valore residuale
di tale tassa non sarà più incorporato nel valore del veicolo al suo arrivo nello Stato d’importazione.
42.
In sesto luogo, la valutazione di tale deprezzamento non deve necessariamente dare luogo ad una valutazione o ad una perizia
su ciascun autoveicolo importato gravato dalla tassa. Se così fosse, la gravosità sulle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri
sarebbe considerevole. Spetta, pertanto, a tali autorità applicare tariffe forfettarie calcolate sulla base di criteri quali
la vetustà, il chilometraggio, lo stato generale, il modo di propulsione e la marca o il modello (
27
), per fissare un valore per gli autoveicoli usati – valore che, a titolo di regola generale, sarà molto vicino al valore reale.
Tali criteri non sono esaustivi (
28
). Possono esistere metodi diversi per ottenere un risultato valido (
29
). Siffatto sistema dovrebbe, tuttavia, essere conformato in modo da escludere, tenuto conto delle ragionevoli approssimazioni
inerenti ad ogni sistema di questo tipo, ogni effetto discriminatorio (
30
).
43.
In settimo luogo, il presupposto che il sistema sia conformato in modo da escludere ogni effetto discriminatorio significa
che i criteri su cui si fonda il metodo di calcolo del deprezzamento devono essere portati a conoscenza del pubblico e che
il proprietario di un veicolo usato importato da un altro Stato membro deve avere la possibilità di contestare l’applicazione
di un metodo di calcolo forfettario a tale veicolo (
31
). Spetta alle autorità nazionali imporre una tassa sulle procedure di ricorso, a condizione che tale tassa non sia fissata
ad un livello tale da dissuadere i soggetti dal ricorso a tali procedure (
32
).
44.
Da ultimo, qualora si tratti di una nuova tassa, il fatto che vi siano già autoveicoli in circolazione nello Stato membro
d’imposizione sui quali non è stata riscossa, con il risultato che l’importo residuale di tale tassa non è incorporato nel
loro valore di rivendita, non è pertinente e non costituisce discriminazione (
33
).
Applicazione alla causa principale
45.
Per quanto concerne la causa principale, spetta al giudice del rinvio accertare se le disposizioni dell’OUG n. 50/2008 ottemperino
o meno ai principi di cui sopra.
46.
Tuttavia, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, procederò a formulare le osservazioni che seguono,
tutte basate, solo ed esclusivamente, sul materiale messo a disposizione della Corte nel contesto del procedimento di cui
è investita.
47.
In primo luogo, il criterio da adottare ai fini dell’art. 110 TFUE è un criterio obiettivo: se la tassa di cui trattasi discrimini,
di fatto, i prodotti importati. Solo in caso affermativo, essa viola tale disposizione. Ne consegue, a mio avviso, che argomenti,
quali quelli presentati in udienza per conto del sig. [OSCURATO:PERSONA] (e non condivisi dal governo romeno), volti a dimostrare che l’obiettivo
fondamentale era la protezione dell’industria automobilistica nazionale non sono pertinenti.
48.
In secondo luogo, l’art. 6, n. 1, lett. b), dell’OUG n. 50/2008 prevedeva che la tassa applicabile alle autovetture rientranti
nella stessa categoria dell’autovettura del sig. [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere calcolata con riferimento alla categoria di veicoli pertinente
(nel caso specifico, M1), allo standard di inquinamento europeo (Euro 2), alla cilindrata dell’autoveicolo, al numero di cilindri
e alla vetustà dello stesso. A mio parere, si tratta di fattori che soddisfano tutti il requisito di obiettività di cui al
paragrafo 37 supra (
34
).
49.
In terzo luogo, nella misura in cui la contestazione della tassa di cui trattasi si fonda sull’argomento che la tassa è discriminatoria
(dal momento che viene riscossa sulle autovetture di seconda mano importate da altri [OSCURATO:PERSONA] membri successivamente alla sua
introduzione, mentre non grava sulle autovetture equiparabili vendute nel mercato nazionale, immatricolate per la prima volta
anteriormente all’introduzione della tassa), la censura non può essere accolta per le ragioni esposte al paragrafo 44 supra.
50.
In tale contesto, devo aggiungere che all’udienza i difensori del sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno sostenuto che il numero di immatricolazioni
di autovetture nuove in Romania era molto basso, con immatricolazioni annue complessive pari a circa il 5% del numero totale
delle autovetture nel paese. Pertanto, potrebbero trascorrere diversi anni prima che siano disponibili reali termini di riferimento
per quanto riguarda le autovetture di seconda mano presenti nel mercato nazionale, assoggettate alla tassa. Nel frattempo,
come si può immaginare, in tale mercato vi sarebbe un eccesso di autovetture di seconda mano equivalenti, non assoggettate
alla tassa e, per ovvie ragioni, tali autovetture otterrebbero verosimilmente la preferenza degli acquirenti, con pregiudizio
per le autovetture importate.
51.
Si pone la questione se il principio secondo il quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono istituire nuove tasse aventi le caratteristiche
della tassa di cui trattasi sia un principio assoluto, e se possano sussistere circostanze in cui tale principio debba essere
disapplicato, alla luce delle conseguenze concrete dell’istituzione della tassa. Dopotutto, la Corte ha affermato (
35
) che le autovetture usate che già si trovano sul mercato nazionale e quelle acquistate in un altro Stato membro sono prodotti
«simili». Tuttavia, sebbene tali autovetture nazionali possano essere simili, esse non possono fungere da termini di riferimento
e non sono, pertanto, «comparabili».
52.
È chiaro che, applicando il principio in siffatte circostanze, si possono creare situazioni apparentemente discriminatorie.
Pertanto, concordo, in una certa misura, con la tesi sostenuta per conto del signor [OSCURATO:PERSONA].
53.
Tuttavia, non ritengo che la tesi possa essere accolta.
54.
Affinché essa possa essere accolta, sarebbe necessario persuadere la Corte a riconsiderare la sua giurisprudenza in materia
di introduzione di nuove imposte, come risultante dalla sentenza Nádasdi e Németh, oppure istituire una base credibile ed
attuabile per l’applicazione di eccezioni a tale giurisprudenza. Per quanto concerne la prima ipotesi, non vedo alcun fondamento
che possa giustificare eventuali modifiche alla giurisprudenza. [OSCURATO:PERSONA] membri continuano a conservare un considerevole
livello di autonomia in materia fiscale in linea generale. Successivamente alla pronuncia della Corte nel 2006, non si è verificato
alcun fatto nuovo che abbia modificato la situazione.
55.
Per quanto concerne la seconda ipotesi, sarebbe necessario determinare parametri per l’applicazione dell’eccezione che siano
al contempo credibili, nel senso che giustifichino l’eccezione, ed attuabili, nel senso che risulti chiaro quando sono applicabili.
Il primo caso può essere relativamente agevole da definire. Sarebbe sufficiente dimostrare che dall’imposizione della tassa
di cui trattasi risulta una considerevole discrepanza tra il prezzo delle autovetture di seconda mano importate ed autovetture
usate simili nel mercato nazionale. Il secondo risulterebbe considerevolmente più difficile e, a mio avviso, potrebbe rivelarsi
impossibile. Sarebbe necessario dimostrare che la tassa introdotta non ha dato luogo a tali discrepanze a breve termine (fatto
che sarebbe ammissibile, se non si vuole pregiudicare fatalmente la giurisprudenza della Corte), bensì a lungo termine (eventualità
che non lo sarebbe). Sarebbe ancora più difficile dimostrare, con adeguata certezza, che tali discrepanze a lungo termine
erano inerenti al sistema fiscale al momento dell’introduzione della tassa di cui trattasi.
56.
A mio parere, vi sono semplicemente troppe incertezze perché il criterio dell’attuabilità possa essere soddisfatto. L’impatto
che una tassa può avere sul mercato in relazione alle attività sulle quali incide sarà spesso difficile, se non impossibile,
da misurare con una qualche precisione. Ritengo che una tesi in tal senso metterebbe in una posizione impossibile gli [OSCURATO:PERSONA]
membri e, di fatto, i giudici chiamati a pronunciarsi su quella che si può verosimilmente immaginare come una pluralità di
contestazioni.
57.
Pertanto concludo, sebbene non senza una certa riluttanza, che la regola in base alla quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di
introdurre nuove tasse aventi le caratteristiche della tassa di cui trattasi deve essere considerata di carattere assoluto.
58.
In quarto luogo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato l’autovettura nel mese in cui la tassa è stata introdotta, vale a dire nel luglio
2008, e ne ha richiesto l’immatricolazione in Romania poco tempo dopo (
36
). In tali circostanze è possibile, e addirittura probabile, che sul mercato ci fosse un numero insufficiente di autovetture
di seconda mano equiparabili, assoggettate alla stessa tassa, ai fini di una comparazione basata su valori effettivi.
59.
In tal caso, il giudice nazionale deve ipotizzare una virtuale proiezione nel futuro e stabilire se, in tale prospettiva,
sussista un’imposizione discriminatoria dei veicoli usati provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri (
37
).
60.
In altre parole, è necessario confrontare un’autovettura tassata allo stato nuovo in Romania dopo l’introduzione della tassa
e successivamente venduta di seconda mano in Romania con un’autovettura della stessa età e dello stesso tipo acquistata di
seconda mano in un altro Stato membro e introdotta in Romania, ipotizzando che entrambe le transazioni abbiano luogo nello
stesso momento (futuro). Il termine di paragone sarà dato dall’ammontare residuale della tassa incluso nel valore della prima
autovettura e dall’ammontare della tassa applicata sulla seconda. Qualora quest’ultimo sia più elevato, sussiste discriminazione.
61.
In quinto luogo, la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale prende come base, per la valutazione di un’autovettura
di seconda mano importata, aliquote di riduzione forfettarie. Tale base non è, di per sé, contestabile (
38
).
62.
Tuttavia, le aliquote di cui trattasi devono riflettere il valore dell’autovettura importata e deve sussistere un effettivo
diritto di ricorso (
39
).
63.
Per quanto concerne il primo aspetto, la tabella di cui all’allegato n. 4 dell’OUG n. 50/2008 si basa, esclusivamente, sulla
vetustà dell’autovettura. Tuttavia, l’art. 6, n. 3, dell’OUG n. 50/2008 stabilisce che l’aliquota di riduzione di cui a tale
tabella è stata fissata in modo tale da prendere in considerazione non solo la vetustà, ma anche il chilometraggio annuo medio,
lo stato meccanico e l’equipaggiamento delle autovetture alle quali è applicabile (
40
). Ulteriori disposizioni che riflettono tali aspetti sono contenute non nell’OUG n. 50/2008 stessa, ma nel regolamento (
41
).
64.
Si pone la questione se tali parametri siano sufficienti con riferimento alle prescrizioni sancite dalla giurisprudenza della
Corte (
42
).
65.
A mio avviso, non lo sono.
66.
L’elenco contenuto nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
43
) comprende, tra i fattori che devono essere presi in considerazione, anche il modo di propulsione e la marca o il modello
dell’autoveicolo. Ho già specificato che non considero tale elenco esaustivo (
44
). Può senz’altro essere possibile aggiungere ulteriori punti di riferimento e/o modificare tali punti di riferimento, sostituendoli
con altri, pur restando conformi al requisito prioritario che gli indicatori utilizzati riflettano (per quanto possibile tramite
l’utilizzo di aliquote di riduzione forfettarie) il valore reale dell’autovettura importata.
67.
Ritengo che, in assenza di un riferimento al modo di propulsione e alla marca e/o modello dell’autoveicolo, o di un equivalente
soddisfacente, la tabella ad aliquote di riduzione forfettarie di cui alla fattispecie non possa fornire un calcolo ragionevolmente
approssimativo del valore reale dell’autovettura di seconda mano importata di cui trattasi.
68.
Qualora la normativa nazionale faccia riferimento ad una tabella che
non
soddisfi il requisito prioritario secondo cui la tabella deve consentire un calcolo ragionevolmente approssimativo del valore
dell’autoveicolo usato importato, ritengo che il fatto che sia previsto un diritto di ricorso non sia sufficiente per rendere
la legislazione conforme al diritto dell’Unione europea (
45
).
69.
La giurisprudenza prevede il diritto di contestare i risultati conseguenti all’applicazione della tabella. Ciò perché è inerente
a questo tipo di meccanismo il fatto che i risultati prodotti siano approssimazioni del valore reale (
46
). Un acquirente insoddisfatto dall’applicazione della tabella nel suo caso particolare deve essere in grado di avviare le
procedure necessarie per assicurare un esito corretto. Tuttavia, ritengo intrinsecamente errato affrontare la questione dall’estremo
opposto, sostenendo che, dal momento che esiste un diritto di ricorso, è irrilevante che la tabella si fondi su criteri solo
parzialmente completi.
70.
Per quanto concerne la procedura per contestare l’importo fissato mediante la tabella ad aliquote di riduzione forfettarie
e, in particolare, se sia consentito prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti, è una questione il cui accertamento
spetta al giudice nazionale.
71.
Ritengo, pertanto, che una normativa nazionale che istituisce una nuova tassa, applicabile alla prima immatricolazione di
autovetture di seconda mano importate da un altro Stato membro, non violi l’art. 110 TFUE per la sola ragione che le autovetture
equivalenti, già sul mercato nazionale anteriormente all’introduzione della tassa, non sono gravate dalla tassa.
72.
Tale tassa, tuttavia, è vietata dall’art. 110 TFUE qualora l’ammontare della tassa applicata ad un’autovettura usata importata
ecceda il valore residuale della tassa incluso nel prezzo di vendita di un’autovettura usata equivalente, gravata dalla tassa
al momento della prima immatricolazione come autovettura nuova.
73.
Al fine di garantire che un tale prelievo più oneroso non abbia luogo, l’ammontare della tassa che grava sulle autovetture
immatricolate per la prima volta come autovetture di seconda mano deve essere ridotto, quanto più possibile, parallelamente
al deprezzamento del valore dell’autovettura nuova. Qualsiasi aliquota fissa di deprezzamento basata unicamente sulla vetustà
dell’autovettura, che non tenga conto del chilometraggio o di altri fattori che influiscono sul deprezzamento, rischia di
essere insufficiente a tale scopo.
Osservazioni finali
74.
Sebbene il giudice nazionale non abbia specificamente sollevato tale questione nell’ordinanza di rinvio, vorrei aggiungere,
al fine di fornire una risposta completa, che, qualora la tassa di cui trattasi dovesse essere considerata discriminatoria,
la giurisprudenza della Corte prevede il diritto degli interessati di ottenere il rimborso delle imposte nazionali riscosse
in violazione del diritto dell’Unione europea (
47
). Spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità
procedurali dei ricorsi giurisdizionali in tale ambito (
48
).
75.
Infine, osservo che, anche se queste conclusioni vertono unicamente sul procedimento di ricorso avviato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro
la tassa applicata all’autovettura di seconda mano da esso importata dalla Germania, non è possibile ignorare le numerosissime
domande di pronuncia pregiudiziale presentate dai giudici rumeni, concernenti la stessa questione. Se la tassa fosse stata
riscossa ad un’aliquota inferiore, forse avrebbe avuto luogo un minor numero di controversie e procedimenti contenziosi. Nella
fattispecie di cui trattasi, la tassa, che sembrerebbe ammontare a circa il 30% del valore dell’autovettura importata, è stata
incontestabilmente fissata ad un livello considerevole. Tuttavia, il livello delle aliquote delle imposte nazionali è una
questione che spetta esclusivamente allo Stato membro interessato. Poiché, corrispondentemente, l’art. 110 TFUE non consente
di censurare il carattere eccessivo del livello di tassazione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero stabilire per determinati prodotti,
questo punto non rappresenta un elemento che possa incidere sulle conclusioni di cui sopra (
49
).
Conclusione
76.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco che la Corte risolva la questione pregiudiziale proposta dal
[OSCURATO:PERSONA], Secţia comercială şi de contencios administrativ, come segue:
1) Una normativa nazionale che istituisce una nuova tassa, applicabile alla prima immatricolazione di autovetture di seconda
mano importate da un altro Stato membro, non viola l’art. 110 TFUE per la sola ragione che le autovetture equivalenti, già
sul mercato nazionale anteriormente all’introduzione della tassa, non sono gravate dalla tassa.
2) Tale tassa, tuttavia, è vietata dall’art. 110 TFUE qualora l’ammontare della tassa applicata ad un’autovettura usata importata
ecceda il valore residuale della tassa incluso nel prezzo di vendita di un’autovettura usata equivalente, gravata dalla tassa
al momento della prima immatricolazione come autovettura nuova.
3) Al fine di garantire che un tale prelievo più oneroso non abbia luogo, l’ammontare della tassa che grava sulle autovetture
immatricolate per la prima volta come autovetture di seconda mano deve essere ridotto, quanto più possibile, parallelamente
al deprezzamento del valore dell’autovettura nuova. Qualsiasi aliquota fissa di deprezzamento basata unicamente sulla vetustà
dell’autovettura, che non tenga conto del chilometraggio o di altri fattori che influiscono sul deprezzamento, rischia di
essere insufficiente a tale scopo.
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– Sebbene gli eventi di cui alla causa principale abbiano avuto luogo anteriormente alla rinumerazione degli articoli del
Trattato con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, ho utilizzato l’attuale numerazione in tutto
il testo al fine di agevolare la lettura.
3
– La normativa è complessa e non ritengo di dover procedere ad un’esposizione completa in questa sede. Per quanto concerne
la particolare autovettura di cui trattasi nella causa principale, lo standard Euro 2 è stato introdotto con effetto a decorrere
dal 1° gennaio 1996, mediante la direttiva del Consiglio 26 giugno 1991, 91/441/CEE, che modifica la direttiva 70/220/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento
atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (GU, L 242, pag. 1). La successiva legislazione ha introdotto nuovi standard;
lo standard attualmente applicabile è noto come «Euro 5», mentre l’entrata in vigore del nuovo standard «Euro 6» è prevista
per il 2014 [v. regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 giugno 2007, n. 715, relativo all’omologazione
dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento
di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171, pag. 1)]. V., inoltre, regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, n. 443, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture
nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO
2
dei veicoli leggeri (GU, L 140, pag. 1).
4
– La categoria «M» comprende i «veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro
ruote». La categoria «N» comprende i «veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro
ruote». V. l’allegato II della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/46/CE, che istituisce
un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati
a tali veicoli (in prosieguo: la «direttiva quadro») (GU L 263, pag. 1). Tali categorie sono ulteriormente suddivise per quanto
concerne il numero di sedili e la massa massima (Categoria M) e la massa massima unicamente (Categoria N).
5
– V., tra l’altro, sentenza 2 aprile 1998, causa C‑213/96, Outokumpu (Racc. pag. I‑1777, punto 20).
6
– V. sentenza 13 luglio 2006, cause riunite C‑290/05 e C‑333/05, Nádasdi e Németh (Racc. pag. I‑10115, punto 41).
7
– V. sentenza 18 gennaio 2007, causa C‑313/05, Brzeziñski (Racc. pag. I‑513, punto 50).
8
– V., tra l’altro, sentenze 7 luglio 1994, causa C‑130/93, Lamaire (Racc. pag. I‑3215, punto 10), e 12 ottobre 1993, causa
C‑37/92, Vanacker e Lesage (Racc. pag. I‑4947, punto 7).
9
– V., tra l’altro, sentenza Lamaire (cit. alla nota 8 supra, punto 10).
10
– V., ad esempio, sentenza 11 luglio 2002, causa C‑62/00, Marks & Spencer (Racc. pag. 6325, punto 32).
11
– V., tra l’altro, sentenza Brzeziñski (cit. alla nota 7 supra, punto 30).
12
– V. conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nelle cause riunite C‑393/04 e C‑41/05, decise con sentenza 15 giugno 2006,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5293, punto 86).
13
– V., in tal senso, sentenza 3 marzo 1988, causa 252/86, Bergandi (Racc. pag. 1343, punto 25).
14
– V., tra l’altro, sentenze 16 giugno 1966, causa 57/65, Lütticke (Racc. pagg. 219, in particolare pag. 227), e 22 febbraio
2001, causa C‑393/98, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1327, punto 33).
15
– Conclusioni 13 luglio 2006, (causa citata alla nota 6 supra), v. paragrafi 4‑22.
16
– Sentenza 11 dicembre 1990, causa C‑47/88 (Racc. pag. I‑4509).
17
– Sentenza 29 aprile 2004, causa C‑387/01 (Racc. pag. I‑4981).
18
– V. sentenze Nádasdi e Németh (cit. alla nota 6 supra); Brzeziñski (cit. alla nota 7 supra), nonché sentenze 20 settembre
2007, causa C‑74/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7585), e 3 giugno 2010, causa C‑2/09, Kalinchev (Racc. pag. I-4939).
19
– V., tra l’altro, sentenza 9 marzo 1995, causa C‑345/93, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑479, punto 11).
20
– V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (cit. alla nota 16 supra), punto 17.
21
– Ciò riflette il principio generale sancito nella giurisprudenza della Corte concernente l’art. 110 TFUE, e precisamente
che «l’art. [110 TFUE], nel suo insieme, è inteso a garantire la libera circolazione delle merci fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri in normali
condizioni di concorrenza, mediante l’eliminazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall’applicazione di tributi
interni discriminatori nei confronti delle merci originarie di altri [OSCURATO:PERSONA] membri». V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (cit.
alla nota 16 supra), punto 9.
22
– V. punto 53 della sentenza Nádasdi e Németh (cit. alla nota 6 supra). V., inoltre, paragrafo 66 delle mie conclusioni nella
causa Nádasdi (cit. alla nota 15 supra).
23
– V., tra l’altro, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (cit. alla nota 16 supra), punto 18.
24
– V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (cit. alla nota 16 supra), punto 21.
25
– V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 19 supra), punti 12 e segg.. V., inoltre, paragrafo 14 delle conclusioni
dell’avvocato generale Jacobs in tale causa, nelle quali ha affermato quanto segue: «Emerge chiaramente dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca
che l’imposizione gravante su un’autovettura usata importata non deve superare il valore residuale dell’imposta incorporata
nel valore di un’autovettura nazionale usata che ha le medesime caratteristiche. Per calcolare il valore residuo dell’imposta
incorporata nel valore di una vettura nazionale usata, occorre far riferimento al valore di mercato della stessa, in base
al presupposto che l’ammontare dell’imposta residua diminuisca in misura direttamente proporzionale al valore dell’autovettura.
Così, qualora il valore di una vettura nuova posta sul mercato portoghese nel 1987 fosse pari a 1 000 000 ESC, comprensivi
di un’imposta di 200 000 ESC, e nel 1990 il valore di quella vettura fosse di 600 000 ESC, l’ammontare dell’imposta residua
incorporata in quel valore è di 120 000 ESC (...)». L’imposta residuale, intesa come parte del valore capitale del veicolo
di cui trattasi, rimane costante in termini di percentuale di tale valore dopo il deprezzamento (v. le mie conclusioni nella
causa Brzeziñski, cit. alla nota 7, supra, punto 41).
26
– V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 19 supra), paragrafo
18. Nei limiti in cui in tali conclusioni si afferma che una rivalutazione nello Stato d’importazione può essere meramente
facoltativa, mi permetto di esprimere il mio disaccordo, a meno che, naturalmente, si possa dimostrare che i valori delle
autovetture usate nello Stato di esportazione e nello Stato d’importazione siano talmente vicini da risultare identici sul
piano operativo.
27
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 14 supra), punto 28. Intendo il criterio stabilito con riferimento ad una tariffa
forfettaria nel senso che con esso si fa riferimento ad una scala di valori stabilita in base ad una serie di valori che sono
fissati in modo che non variano secondo le circostanze individuali, ma devono esser applicati coerentemente in tutti i casi
dello stesso tipo.
28
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 18 supra), punto 37.
29
– V. le mie conclusioni nella causa Brzeziñski (cit. alla nota 7 supra), paragrafo 44.
30
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 14 supra), punti 24 e 26.
31
– V. sentenza 19 settembre 2002, causa C‑101/00, Tulliasiamies e Siilin (Racc. pag. I‑7487, punti 87 e 88).
32
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 18 supra), punti 52 e segg..
33
– V. sentenza Nádasdi e Németh (cit. alla nota 6 supra), punto 49. V., inoltre, paragrafo 51 e nota 25 delle mie conclusioni
nella causa Nádasdi (cit. alla nota 15 supra), in cui ho rilevato che le differenze conseguenti all’introduzione di una nuova
tassa sono inevitabili e che, considerata la sovranità degli [OSCURATO:PERSONA] membri in questo campo, il criterio del diritto dell’UE
deve consistere nel valutare se ciascuna (aliquota di) imposta successiva sia discriminatoria di per sé. Se le autovetture
di seconda mano importate fossero considerate equiparabili alle autovetture di seconda mano già in circolazione nello Stato
membro prima dell’introduzione dell’imposta, uno Stato membro non potrebbe in alcun caso introdurre un’imposta come quella
di cui trattasi.
34
– Sono consapevole che si potrebbe sostenere, con riferimento ad una tassa che si presume essere una tassa sull’inquinamento,
che la previsione di una
riduzione
dell’ammontare della tassa in ragione della vetustà dell’autoveicolo può essere difficile da riconciliare con la nozione
che più il veicolo è vetusto, più è verosimile che inquini l’ambiente. Anche se che tale argomento non è privo di efficacia,
è difficile immaginare come il legislatore rumeno avrebbe altrimenti potuto adottare la normativa, atteso che la giurisprudenza
della Corte prescrive chiaramente che si tenga conto del deprezzamento di un autoveicolo. La vetustà dell’autoveicolo deve,
necessariamente, costituire un fattore da tenere in considerazione in tale contesto.
35
– V., ad esempio, sentenza Brzeziñski (cit. alla nota 7 supra), punto 30.
36
– L’ordinanza di rinvio non rende nota la data esatta in cui l’immatricolazione è stata richiesta. Secondo le osservazioni
scritte depositate dal governo rumeno, la data di cui trattasi era il 27 ottobre 2008.
37
– V. le mie conclusioni nella causa Nádasdi (cit. alla nota 15 supra), paragrafo 51.
38
– V. paragrafo 42 supra.
39
– V. paragrafo 43 supra.
40
– Non è del tutto chiaro come si giunga a tale risultato. Suppongo che significhi che il calcolo della riduzione percentuale
di cui alla colonna 2 dell’allegato n. 4 tiene conto dello stato meccanico e dell’equipaggiamento considerati usuali per autovetture
della stessa età dell’autoveicolo di cui trattasi. Spetta, naturalmente, al giudice del rinvio interpretare la normativa nazionale
e determinare la corretta interpretazione di tale disposizione.
41
– V. paragrafo 11 supra.
42
– V. paragrafo 42 supra.
43
– Cit. alla nota 14 supra.
44
– V. paragrafo 42 supra.
45
– V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 18 supra), punto 43.
46
– V., in tal senso, sentenza Tulliasiamies e Siilin (cit. alla nota 31 supra), punto 89. V., tra l’altro, [OSCURATO:PERSONA] /[OSCURATO:PERSONA]
(cit. alla nota 18 supra), che individua lo scopo di una tabella ad aliquote di riduzione forfettarie, specificando che essa
mira a produrre un risultato che, «in linea di massima, sia molto vicino al (...) valore reale [degli autoveicoli]» (punto
29).
47
– V. in tal senso, tra l’altro, sentenza 11 luglio 2002, Marks and Spencer (cit. alla nota 10 supra), punto 30.
48
– Ibid., punto 34. Per ulteriori osservazioni al riguardo, v. le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 19 supra), paragrafo 23.
49
– V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (cit. alla nota 16 supra), punto 10.