CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 14233/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25996/2020 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] (quale successore ex lege dell'E.N.P.A.L.S. - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 455/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il05/02/2020 R.G.N. 55/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riliquidato all’odierna parte intimatala «quota B» del trattamento pensionistico senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i R.G.N. 25996/2020 lavoratori dello spettacolo, dall'art. 12, co.7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. Ha ritenuto la Corte che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della «quota A» del trattamento di quiescenza mentre non fosse più vigente per la «quota B», regolata dai nuovi criteri fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, nr. 182; 2. avverso la sentenza, l’Inps ricorre con un motivo , illustrato con memoria; 3. è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 4. con l'unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R. nr. 1420 del 1971 e dell'art.4 del d.lgs. nr. 182 del 1997. La Corte di merito avrebbe errato nel prospettare l'abrogazione tacita della disciplina del «massimale pensionabile», a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la «quota B» della pensione; 5. il motivo è fondato ed il ricorso va accolto ; 6. la questione giuridica devoluta alla Corte riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l'Inps (subentrato all'Enpals), e in particolare la determinazione della «quota B» del trattamento pensionistico, relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio1993; 7. nello specifico , vi è controversia sul permanere o meno del limite relativo alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui alD.P.R. nr. 1420 del 1971, art. 12, comma 7; 8. la questione è stata recentemente affrontata dalla Corte, con l’affermazione del principio che segue: « In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella R.G.N. 25996/2020 determinazione della “quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS» ( così Cass. nr. 36056 del 2022; tra le altre: Cass. nr. 38018 del 2022; Cass. nr. 870 del 2023;Cass. nr. 1775 del 2023) 9. a detto principio il Collegio ritiene di dare continuità condividendo le argomentazioni motivazionali che sorreggono la decisione e che sono da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art.118 disp. att. cod.proc.civ.; 10.la sentenza impugnata, invece, non si è attenuta al principio su esteso; va , pertanto, cassata e la causa va ri nviata alla C orte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello d