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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12180/2022

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y'in AL So ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23253/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende., - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Seregno (MB), via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, - intimata - avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

LOMBARDIA n. 1355/2/2014, depositata il 13/3/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., con sede in Seregno (MB), presentava, in data 10 agosto 2007, all'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, istanza ai sensi dell'art. 37 -bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, chiedendo la disapplicazione delle disposizioni contenute nell'art. 30 della

I. 23 dicembre 1994, n. 724, recante disposizioni di contrasto all'utilizzo a fini elusivi di società non operative.

2. L'Agenzia delle Entrate - D.R.E.

Lombardia, in data 25 settembre 2007, notificava alla società contribuente parere negativo in merito all'istanza in questione, evidenziando come, nel caso di specie, non ricorressero le "oggettive situazioni" richieste dall'art. 30, comma 4- bis,

I. n. 724/1994, quali condizioni per la disapplicazione delle disposizioni antielusive che avessero reso impossibile il conseguimento delle soglie minime di ricavi, incrementi o proventi.

3. L'Ufficio, in particolare, avendo esaminato la dichiarazione Mod.

Unico 2007, relativa all'anno 2006, ed in particolare i quadri RG, RS ed RN, e avendo riscontrato che la società, pur avendo compilato il prospetto concernente la «verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi» e calcolato correttamente il «reddito presunto», poi riportato al rigo RS20, in C 594.397,00, aveva invece dichiarato il reddito nella misura inferiore di C 33.174,00, procedeva, quindi, ai sensi degli artt. 39 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla determinazione del reddito d'impresa, ai fini IRES, in C 767,389,00, con avviso di accertamento n.

T9502B600117/2011.

4. La società contribuente proponeva, avverso il predetto avviso di accertamento, ricorso alla C.T.P. di Milano, la quale, con sentenza n. 374/12/2012, depositata il 19 dicembre 2012, lo rigettava.

Proposto appello dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n. 1355/2/2014, depositata il 13 marzo 2014, R.G.

N. 23 3/2014 2 Cons. est. entino Lenoci accoglieva il gravame e, in riforma della decisione di primo grado, annullava l'avviso di accertamento impugnato.

5. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi.

Non si è costituita in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.

6. La discussione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del 21 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in I. 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 58 del d.

Igs. n. 546 del 1992 e 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in combinato disposto con l'art. 30 della

I. n. 724 del 1994 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per avere la C.T.R. basato la propria decisione sulla valutazione di materiale probatorio documentale che la parte non avrebbe potuto depositare, in quanto non esibito nella fase amministrativa.

2. Con il secondo motivo di ricorso l'Ufficio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.

Igs. n. 546 del 1992, dell'art. 132. disp. att. c.p.c. (recte: dell'art. 132 c.p.c.), comma 2, n. 4), dell'art.118 disp. att. c.p.c., vizio di motivazione apparente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non avere, la C.T.R., indicato espressamente quali specifici documenti risultavano probatori dei fatti decisivi della controversia, con riferimento alla sussistenza (ex art. 30, comma 4 -bis,

I. n. 724 del 1994) delle «oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito» determinati presuntivamente.

R.G.

N. 232 /2014 3 Cons. est. entino Lenoci 3 Con il terzo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate eccepisce la violazione dell'art. 36 del d.

Igs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 disp. att. c.p.c. (recte: art. 132 c.p.c.), comma 2, n. 4) e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per illogicità intrinseca della motivazione, ed in particolare per avere prima ritenuto la società contribuente quale società di comodo, e quindi diretta esclusivamente all'elusione fiscale, e successivamente avere accolto l'appello.

4. In via preliminare va rilevato di ufficio il difetto di litisconsorzio necessario con tutti i soci della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone dunque che tutti questi soggetti siano parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass. Sez.

U., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass., Sez. 6-5, 11 giugno 2018, n. 15116).

R.G.

N. 23 3/2014 4 Cons. est. alentino Lenoci -

5. In conclusione, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (C.T.P. di Milano), ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

E' ovviamente precluso l'esame dei motivi di ricorso riguardanti il giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano, in diversa composizione, cui demanda di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
y'in AL So ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23253/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende., - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Seregno (MB), via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, - intimata - avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1355/2/2014, depositata il 13/3/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., con sede in Seregno (MB), presentava, in data 10 agosto 2007, all'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, istanza ai sensi dell'art. 37 -bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, chiedendo la disapplicazione delle disposizioni contenute nell'art. 30 della I. 23 dicembre 1994, n. 724, recante disposizioni di contrasto all'utilizzo a fini elusivi di società non operative. 2. L'Agenzia delle Entrate - D.R.E. Lombardia, in data 25 settembre 2007, notificava alla società contribuente parere negativo in merito all'istanza in questione, evidenziando come, nel caso di specie, non ricorressero le "oggettive situazioni" richieste dall'art. 30, comma 4- bis, I. n. 724/1994, quali condizioni per la disapplicazione delle disposizioni antielusive che avessero reso impossibile il conseguimento delle soglie minime di ricavi, incrementi o proventi. 3. L'Ufficio, in particolare, avendo esaminato la dichiarazione Mod. Unico 2007, relativa all'anno 2006, ed in particolare i quadri RG, RS ed RN, e avendo riscontrato che la società, pur avendo compilato il prospetto concernente la «verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi» e calcolato correttamente il «reddito presunto», poi riportato al rigo RS20, in C 594.397,00, aveva invece dichiarato il reddito nella misura inferiore di C 33.174,00, procedeva, quindi, ai sensi degli artt. 39 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla determinazione del reddito d'impresa, ai fini IRES, in C 767,389,00, con avviso di accertamento n. T9502B600117/2011. 4. La società contribuente proponeva, avverso il predetto avviso di accertamento, ricorso alla C.T.P. di Milano, la quale, con sentenza n. 374/12/2012, depositata il 19 dicembre 2012, lo rigettava. Proposto appello dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n. 1355/2/2014, depositata il 13 marzo 2014, R.G. N. 23 3/2014 2 Cons. est. entino Lenoci accoglieva il gravame e, in riforma della decisione di primo grado, annullava l'avviso di accertamento impugnato. 5. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi. Non si è costituita in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. 6. La discussione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del 21 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in I. 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 58 del d. Igs. n. 546 del 1992 e 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in combinato disposto con l'art. 30 della I. n. 724 del 1994 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per avere la C.T.R. basato la propria decisione sulla valutazione di materiale probatorio documentale che la parte non avrebbe potuto depositare, in quanto non esibito nella fase amministrativa. 2. Con il secondo motivo di ricorso l'Ufficio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d. Igs. n. 546 del 1992, dell'art. 132. disp. att. c.p.c. (recte: dell'art. 132 c.p.c.), comma 2, n. 4), dell'art.118 disp. att. c.p.c., vizio di motivazione apparente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non avere, la C.T.R., indicato espressamente quali specifici documenti risultavano probatori dei fatti decisivi della controversia, con riferimento alla sussistenza (ex art. 30, comma 4 -bis, I. n. 724 del 1994) delle «oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito» determinati presuntivamente. R.G. N. 232 /2014 3 Cons. est. entino Lenoci 3 Con il terzo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate eccepisce la violazione dell'art. 36 del d. Igs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 disp. att. c.p.c. (recte: art. 132 c.p.c.), comma 2, n. 4) e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per illogicità intrinseca della motivazione, ed in particolare per avere prima ritenuto la società contribuente quale società di comodo, e quindi diretta esclusivamente all'elusione fiscale, e successivamente avere accolto l'appello. 4. In via preliminare va rilevato di ufficio il difetto di litisconsorzio necessario con tutti i soci della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone dunque che tutti questi soggetti siano parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass. Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass., Sez. 6-5, 11 giugno 2018, n. 15116). R.G. N. 23 3/2014 4 Cons. est. alentino Lenoci - 5. In conclusione, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (C.T.P. di Milano), ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità. E' ovviamente precluso l'esame dei motivi di ricorso riguardanti il giudizio di merito. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano, in diversa composizione, cui demanda di
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