CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35357/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 29 settembre 2023 che aveva ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e per l'effetto lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 133 di multa. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per travisamento della prova in merito alla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulla cosa. 3. Il motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie che è estranea al sindacato di legittimità ed è avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La Corte di appello, con motivazione conforme ai principi ripetutamente espressi da questa Corte di legittimità, riconosce l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod pen. sulla base del fatto che l'utilizzo illegittimo della corrente elettrica mediante allaccio abusivo all'impianto si realizza necessariamente mediante la violenza sulle cose. Difatti, nel caso di specie, l'[OSCURATO:PERSONA], attraverso il collegamento di due conduttori alla morsettiera del quadro centralizzato al fine di alimentare l'appartamento da lui abitato, aveva provocato il distacco dei fili della rete e quindi il loro parziale danneggiamento (pag.4). E' invero consolidato il principio secondo cui, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione (Sez. 5, n. 24029 del 14/05/2010, Rv. 247302; Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, Rv. 25872; con specifico riferimento al furto di energia elettrica, Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Rv. 240888 - 01.; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rv. 261745 - 01). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 30 settembre