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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47090/2023

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a seguente O [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposte) da: [OSCURATO:PERSONA] 115 VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]„ANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a sentenza del 09/05/2023 della coRT E APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33835/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha riformato la sentenza del Tribunale di Milano dichiarando di non doversi procedere per remissione di querela nei confronti dell'imputato in relazione ad uno dei due reati che gli venivano addebitati (il tentato furto della [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA]) ed ha rideterminato la pena per il furto della Polo tg. [OSCURATO:TARGA] in anni uno di reclusione; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante ex all'art. 62 comma 1 n. 4 cod.pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

Considerato, in particolare, che la Corte d'i Appello ha adeguatamente motivato il respingimento dell'invocata concedibilità dell'attenuante ex art. 62 comma 1 n.4 cod.pen., dovendosi tener conto nella valutazione del danno r)atrimoniale subito dalla vittima, non solo del concreto valore intrinseco dei beni trafugati, ma anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa in diretta dipendenza dell'atto sottrattivo, quali, nel caso di specie, i danni derivanti dalle effrazioni violente del veicolo.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l'applicabilità, deve considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv. 263434 - 01; cfr. anche Sez.

U, n. :35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 - 01, in tema di ricettazione).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente O [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposte) da: [OSCURATO:PERSONA] 115 VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]„ANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a sentenza del 09/05/2023 della coRT E APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33835/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha riformato la sentenza del Tribunale di Milano dichiarando di non doversi procedere per remissione di querela nei confronti dell'imputato in relazione ad uno dei due reati che gli venivano addebitati (il tentato furto della [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA]) ed ha rideterminato la pena per il furto della Polo tg. [OSCURATO:TARGA] in anni uno di reclusione; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante ex all'art. 62 comma 1 n. 4 cod.pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Considerato, in particolare, che la Corte d'i Appello ha adeguatamente motivato il respingimento dell'invocata concedibilità dell'attenuante ex art. 62 comma 1 n.4 cod.pen., dovendosi tener conto nella valutazione del danno r)atrimoniale subito dalla vittima, non solo del concreto valore intrinseco dei beni trafugati, ma anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa in diretta dipendenza dell'atto sottrattivo, quali, nel caso di specie, i danni derivanti dalle effrazioni violente del veicolo. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l'applicabilità, deve considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv. 263434 - 01; cfr. anche Sez. U, n. :35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 - 01, in tema di ricettazione). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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