CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 41665/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. l'aveva ritenuto colpevole del delitto di falso ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla insufficienza della prova in ordine alla avvenuta falsificazione della targa ed alla ascrivibilità di tale condotta al prevenuto, censure che erano state proposte anche con l'atto di appello che non poteva così considerarsi privo di specificità. 3 - Il difensore inviava, poi, memoria, con la quale ribadiva il motivo di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel medesimo non si tiene conto del fatto che nell'atto di appello non si erano affrontate le ragioni che avevano condotto il primo giudice a ritenere il prevenuto responsabile del delitto di falso ascrittogli: l'auto contrassegnata dalla targa falsificata era riconducibile al prevenuto che ne era il possessore ed il proprietario e colui che ne aveva pagato l'assicurazione, tale falsificazione avrebbe dovuto consentire di non individuare il conduce ed il proprietario del veicolo in questione (ad esempio, transitando, come nel caso di specie, in tratto autostradale a velocità non consentita). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] V