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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 28362/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di TARANTO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 3 gennaio 2022 del G.I.P. del medesimo Tribunale, col quale Zonile è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a due violazioni dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Si tratta, in particolare, dell'acquisto di una quantità imprecisata di cocaina al prezzo di 38 euro al grammo (capo 44) e dell'acquisto di un chilo di cocaina al prezzo di 39.000 euro (capo 45).

Il Tribunale distrettuale ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave in relazione ad entrambi i reati e un concreto pericolo di recidiva, tale da rendere indispensabile l'applicazione degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato affidandolo ad un unico motivo nel quale non contesta la gravità del quadro indiziario, ma lamenta erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) e vizi di motivazione in relazione alla ipotizzata esistenza delle esigenze cautelari.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale del riesame ha rappresentato la ricorrenza delle esigenze di cautela senza desumerla da circostanze concrete e senza motivare riguardo all'attualità del pericolo di reiterazione di reati.

Sottolinea, in particolare, che, a fronte di una attività di spaccio protrattasi per anni, Zonile è accusato di due acquisti di sostanza risalenti nel tempo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. come modificato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 e la contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelar'.

Osserva, in particolare, che, a seguito della legge n. 47/2015, ll pericolo di reiterazione di reati della stessa specie deve essere non solo concreto, ma anche attuale; che l'attualità del pericolo deve essere desunta da elementi concreti e non congetturali; che Zonile è gravemente indiziato di due violazioni dell'art. 73 d.p.r. 309/90 risalenti nel tempo.3.

Come noto, L'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando tale pericolo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato o imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali.

Precisa, inoltre, che tali situazioni di concreto e attuale pericolo non possono esse, desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.

Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l'attualità del pericolo richiesta dalla norma in esame non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative.

Il giudice della cautela deve compiere tale valutazione attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta e della personalità del soggetto, e questa analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).

In altri termini, esula dalle facoltà del giudice una valutazione prognostica che si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977) e il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Oraghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684).

4. Alla luce delle coordinate ermeneutiche così enunciate, l'ordinanza impugnata resiste ai rilievi del ricorrente.

Il Tribunale per il riesame, infatti, ha sottolineato: - che, dalle conversazioni intercettate, emerge un inserimento stabile e non occasionale nell'attività di spaccio alla luce del quale può essere spiegata la quantità di cocaina acquistata da Zoníle e l'investimento economico conseguente (al capo 45 è contestato l'acquisto di un chilo di cocaina al prezzo di 39.000 euro); - che tra Zonile e [OSCURATO:PERSONA] (che era il suo fornitore ed è gravemente indiziato, nel medesimo procedimento, della partecipazione ad una associazione finalizzata al commercio di stupefacenti) vi era un rapporto stabile;- che Zonile è gravato da numerosi precedenti penali per violazioni doganali e per violazioni della legge in materia di stupefacenti.

Il Tribunale osserva che, in tale situazione, il tempo trascorso dai fatti non fa venir meno il pericolo di reiterazione di reati e che di questo dato, come della indiziarla partecipazione a due soli episodi delittuosi, si è tenuto conto applicando a Zonile, in luogo della custodia in carcere, richiesta dal pubblico ministero, gli arresti domiciliari.

5. La motivazione del provvedimento non è manifestamente illogica né contraddittoria e non contrasta con i principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di TARANTO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 3 gennaio 2022 del G.I.P. del medesimo Tribunale, col quale Zonile è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a due violazioni dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Si tratta, in particolare, dell'acquisto di una quantità imprecisata di cocaina al prezzo di 38 euro al grammo (capo 44) e dell'acquisto di un chilo di cocaina al prezzo di 39.000 euro (capo 45). Il Tribunale distrettuale ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave in relazione ad entrambi i reati e un concreto pericolo di recidiva, tale da rendere indispensabile l'applicazione degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato affidandolo ad un unico motivo nel quale non contesta la gravità del quadro indiziario, ma lamenta erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) e vizi di motivazione in relazione alla ipotizzata esistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente sostiene che il Tribunale del riesame ha rappresentato la ricorrenza delle esigenze di cautela senza desumerla da circostanze concrete e senza motivare riguardo all'attualità del pericolo di reiterazione di reati. Sottolinea, in particolare, che, a fronte di una attività di spaccio protrattasi per anni, Zonile è accusato di due acquisti di sostanza risalenti nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. come modificato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 e la contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelar'. Osserva, in particolare, che, a seguito della legge n. 47/2015, ll pericolo di reiterazione di reati della stessa specie deve essere non solo concreto, ma anche attuale; che l'attualità del pericolo deve essere desunta da elementi concreti e non congetturali; che Zonile è gravemente indiziato di due violazioni dell'art. 73 d.p.r. 309/90 risalenti nel tempo.3. Come noto, L'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando tale pericolo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato o imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Precisa, inoltre, che tali situazioni di concreto e attuale pericolo non possono esse, desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l'attualità del pericolo richiesta dalla norma in esame non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Il giudice della cautela deve compiere tale valutazione attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta e della personalità del soggetto, e questa analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). In altri termini, esula dalle facoltà del giudice una valutazione prognostica che si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977) e il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Oraghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). 4. Alla luce delle coordinate ermeneutiche così enunciate, l'ordinanza impugnata resiste ai rilievi del ricorrente. Il Tribunale per il riesame, infatti, ha sottolineato: - che, dalle conversazioni intercettate, emerge un inserimento stabile e non occasionale nell'attività di spaccio alla luce del quale può essere spiegata la quantità di cocaina acquistata da Zoníle e l'investimento economico conseguente (al capo 45 è contestato l'acquisto di un chilo di cocaina al prezzo di 39.000 euro); - che tra Zonile e [OSCURATO:PERSONA] (che era il suo fornitore ed è gravemente indiziato, nel medesimo procedimento, della partecipazione ad una associazione finalizzata al commercio di stupefacenti) vi era un rapporto stabile;- che Zonile è gravato da numerosi precedenti penali per violazioni doganali e per violazioni della legge in materia di stupefacenti. Il Tribunale osserva che, in tale situazione, il tempo trascorso dai fatti non fa venir meno il pericolo di reiterazione di reati e che di questo dato, come della indiziarla partecipazione a due soli episodi delittuosi, si è tenuto conto applicando a Zonile, in luogo della custodia in carcere, richiesta dal pubblico ministero, gli arresti domiciliari. 5. La motivazione del provvedimento non è manifestamente illogica né contraddittoria e non contrasta con i principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis
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