CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08858/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso non contiene compiute censure di legittimità poiché: - fa riferimento alla produzione innanzi alla Corte di appello di un certificato di residenza, correlando assertivamente la cancellazione d'ufficio dell'imputato dall'anagrafa del Comune di Carapelle alle vicende della sua separazione dalla moglie; - adduce il «travisamento del fatto», assumendo l'erronea valutazione delle dichiarazioni di un teste di polizia giudiziaria (compendiandone il contenuto) e rappresentando assertivamente che egli non avrebbe riferito di aver svolto le verifiche de quibus presso l'indirizzo del ricorrente (bensì presso altro numero civico della stessa via), nonché dei verbali relativi ai controlli compiuti dalla polizia giudiziaria (affermando sempre assertivamente che da essi non si trarrebbe presso quale numero civico sono stati svolti); - e, in tal modo, non ha ritualmente prospettato il travisamento della prova ma perorato un diverso apprezzamento del compendio probatorio, qui non consentito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci