CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 gennaio 1964
Cassazione n. 34293/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/1/1964 avverso la sentenza del 22/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure esaminate e risolte sulla base di corretti criteri di valutazione della prova dal giudice di merito sul punto della sussistenza del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. in ragione della natura oltraggiosa dell'espressione proferita dall'imputata all'indirizzo dell'agente di polizia amministrativa incaricata del controllo dei biglietti e sul giudizio di gravità del fatto in ragione dei precedenti dell'imputata che ne conclamano "una personalità del tutto insensibile al rispetto delle regole ed incapace di rapportarsi con l'autorità pubblica" incompatibile con l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., argomentazione all'evidenza non illogica e funzionale a descrivere la necessità della pena, a finì punitivi e rieducativi piuttosto che la sua mancata applicazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il